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Alert Normativo

Modificate le norme in materia di riliquidazione

08 agosto 2006
Decreto Legge 223/2006
37. Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario.
(...)
40. La lettera a) dell'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituita dalla seguente: «a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;».
41. Nel comma 1 degli articoli 19 e 20 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta» sono sostituite dalle seguenti «iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti».
42. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462:
a) al comma 1 le parole «, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione» sono soppresse;
b) è abrogato il comma 1-bis.
43. Per le indennità di fine rapporto di cui all'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti ivi indicate, e per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2005, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, né all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a cento euro.

Agenzia delle Entrate - Circolare 28/E del 4 agosto 2006
(...)
62 NOTIFICA CARTELLE DI PAGAMENTO E TASSAZIONE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO (ART. 37, COMMI DA 40 A 43)
I commi 40 e 41 dell'art. 37 hanno modificato i termini previsti per l'iscrizione a ruolo e per il rimborso delle somme dovute, rispettivamente a debito o a credito, in relazione alla tassazione dei redditi derivanti dalle indennità di trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. n. 917 del 1986.
In particolare, sono aumentati a quattro gli anni, successivi a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta, entro cui devono essere notificate le cartelle di pagamento per le somme dovute in relazione ai redditi suddetti.
Prima dell'introduzione delle disposizioni in commento, l'iscrizione a ruolo delle maggiori imposte o il rimborso di quelle pagate in eccedenza doveva avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione del modello 770.
Con la modifica apportata, la notifica delle cartelle di pagamento relative a quanto dovuto ai sensi degli articoli 19 e 20 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, deve avvenire entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta.
In sostanza, la norma tiene conto della complessità nella determinazione dell'imposta dovuta, per la quale l'Amministrazione finanziaria necessita di informazioni precise derivanti dai modelli dei sostituti d'imposta, e mira ad evitare i disagi che potrebbero derivare ai contribuenti in conseguenza di eventuali erronee iscrizioni a ruolo
Il comma 42 dell'art. 37, coerentemente con le modifiche apportate dai commi 40 e 41, ha modificato l'art. 2 del d.lgs. n. 462 del 1997, relativo al termine per l'iscrizione a ruolo conseguente ai controlli formali delle dichiarazioni dei redditi, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, e dell'IVA, ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.
Il comma 43 del medesimo articolo stabilisce che non si procede ad iscrizione a ruolo ed alla comunicazione al contribuente (di cui all'art. 1, comma 412 della legge 30 dicembre 2004, n. 311), né all'effettuazione di rimborsi, se, per le indennità di fine rapporto nonché per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti di cui all'art. 19 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e per le prestazioni pensionistiche di cui all'art. 20 del medesimo decreto, corrisposte negli anni 2003, 2004 e 2005, l'imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a 100 euro.