Novità

Alert Normativo

DPS privacy al 31 dicembre 2005

04 marzo 2005
DPS privacy al 31 dicembre 2005

La Legge 26/05 (pubblicata sulla G.U. n. 50 del 2.3.2005), di conversione del decreto-legge n. 314/2004, ha prorogato al 31 dicembre 2005 il termine per l'adozione delle nuove misure minime di sicurezza e del documento programmatico sulla sicurezza (DPS), previsto dalla legge sulla Privacy (art. 180 D.Lgs. 196/2003).

È differita al 31 dicembre 2005 l'adozione delle nuove misure minime di sicurezza e quindi anche del documento programmatico sulla sicurezza (DPS), nonché al 31 marzo 2006 l'adeguamento per coloro che dispongono di strumenti che, per ragioni tecniche da dimostrare, non consentono l'applicazione immediata delle nuove misure minime sulla privacy.

Ecco il testo coordinato dell'art. 180 del D.Lgs. 196/2003.

Articolo 180 (Misure di sicurezza).
1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B), che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31 dicembre 2005.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 31 marzo 2006.