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Alert Normativo

Circolare Agenzia delle Entrate 24/E del 10 giugno 2004

22 giugno 2004
Circolare del 10/06/2004 n. 24

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Oggetto:
dichiarazioni dei redditi 2004 relative al periodo d'imposta 2003 -
Questioni interpretative in materia di IRPEF
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
INDICE

1. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
1.1 Detrazione del 36% da parte degli eredi
1.2 Costruzione di immobile e box pertinenziale
1.3 Acquisto con un unico atto di due immobili ristrutturati

1.4 Acquisto in comproprieta' di immobile ristrutturato

1.5 Acquisto di nuda proprieta' e usufrutto di immobile
ristrutturato
1.6 Costi da computare nel prezzo di acquisto
1.7 Pagamento di acconti sul prezzo di vendita
1.8 Cessione di quota di proprieta' di immobile sul quale
sono stati effettuati interventi di recupero
1.9 Ripartizione della detrazione da parte di soggetti
di 75 o 80 anni di eta'
1.10 Detrazione da parte del familiare convivente
1.11 Pagamento mediante bonifico postale
2. ONERI DEDUCIBILI
2.1 Spese per assistenza specifica
2. 2 Contributi per previdenza complementare
DETRAZIONI PER ONERI
3.1 Individuazione del periodo d'imposta in cui l'onere puo' essere fatto
valere
3.2 Spese per veicoli per i portatori di handicap
3.3 Acquisto di medicinali
3.4 Erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici

4. LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI

4.1 Esercizio di pubbliche funzioni
4.2 Compensi per il servizio di volontariato civile
4.3 Contributi versati dai pensionati a fondi o casse sanitarie

5. AGEVOLAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE
CONVENZIONALI
6. LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO
LA RESIDENZA
7. ABOLIZIONE DEL DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONE
DI ANZIANITA' E REDDITI DI LAVORO
8. REDDITO DOMINICALE E AGRARIO. MANCATA
COLTIVAZIONE E CALAMITA' NATURALI












Con la presente circolare si forniscono chiarimenti utili ai fini
della compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi 730/2004 e Unico
2004 Persone fisiche, relativi al periodo d'imposta 2003, fornendo risposta
a quesiti prospettati dai contribuenti e dai Centri di Assistenza Fiscale in
materia di oneri, detrazioni e altri aspetti rilevanti ai fini della
determinazione dell'IRPEF.

1. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

1.1 Detrazione del 36% da parte degli eredi
D. In caso di morte del soggetto avente diritto alla detrazione la fruizione
del beneficio fiscale si trasmette per intero esclusivamente all'erede che
conservi la detenzione materiale e diretta del bene. In proposito si chiede
se la condizione di conservare la detenzione materiale e diretta
dell'immobile implichi che l'erede debba abitare la casa ristrutturata ed,
inoltre, se tale diritto spetti al coniuge che abbia rinunciato alla
eredita' mantenendo il solo diritto di abitazione sull'immobile.

R. Si deve ritenere che la "detenzione materiale e diretta dell'immobile",
cui fa riferimento l'art. 2, comma 5 della legge n. 289 del 2002, sussista
qualora l'erede assegnatario abbia la immediata disponibilita' del bene,
potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo
desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile ad
abitazione principale. Per quanto concerne il coniuge che ha rinunciato
all'eredita' e mantiene il solo diritto di abitazione si deve ritenere che
la rinuncia all'eredita' abbia fatto venir meno la condizione di erede e
che, pertanto, egli non possa fruire delle quote residue di detrazione, pur
disponendo della detenzione materiale e diretta del bene, non nella qualita'
di erede ma di legatario ex lege (vedi Cassazione 10 marzo 1987, n. 2474).

1.2 Costruzione di immobile e box pertinenziale
D. In relazione alla ipotesi in cui venga costruito in proprio un immobile
abitativo ed un box ad esso pertinenziale, si chiede se sia possibile
detrarre, nella misura del 36%, le spese di costruzione del box qualora
questo venga terminato prima della costruzione definitiva dell'appartamento
considerato che non si e' ancora costituito il vincolo pertinenziale con
l'abitazione.

R. Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 449 del 1997, la detrazione del 36%
spetta anche per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse
e posti auto pertinenziali. Il fatto che gli immobili ancora non siano stati
ultimati non rileva ai fini dell'agevolazione. A tale conclusione si giunge
in considerazione di precedenti chiarimenti forniti dall'amministrazione.
Si ricorda, in particolare, che con circolare n. 95 del 2000 e' gia' stato
chiarito che acquistando contemporaneamente casa e box da cooperativa o da
immobiliare, con un unico atto notarile indicante il vincolo di pertinenza
del box con la casa e conoscendo l'esatto importo riferibile alla
costruzione del box, puo' essere operata la detrazione relativamente alle
spese di realizzazione del box pertinenziale. Con circolare n. 55 del 2001
e' stato, inoltre, ulteriormente precisato che nel caso in cui sia stato
stipulato con una cooperativa edificatrice un contratto preliminare per
l'acquisto/assegnazione dell'abitazione e del box pertinenziale in corso di
costruzione, non rileva la circostanza che gli immobili non siano ancora
stati realizzati in quanto la destinazione funzionale del box al servizio
dell'abitazione da realizzare risulta dal contratto preliminare di
assegnazione registrato. Nel caso in esame, non sussistendo un contratto
preliminare, poiche' trattasi di costruzione realizzata in economia, si deve
ritenere che l'esistenza del vincolo pertinenziale debba risultare dalla
concessione edilizia. Naturalmente, la detrazione compete limitatamente alle
spese di realizzazione del box pertinenziale che risultino documentate da
pagamento avvenuto mediante bonifico, fermo restando l'obbligo di effettuare
la comunicazione al Centro Operativo di Pescara prima di usufruire della
detrazione.

1.3 Acquisto con un unico atto di due immobili ristrutturati
D. Nel caso in cui con lo stesso atto vengano acquistate piu' unita'
immobiliari, ad esempio un appartamento ed una pertinenza oppure due
appartamenti, il limite massimo di spesa su cui e' consentita la detrazione,
stabilito nella misura di 48.000 euro, deve essere riferito a ciascun
immobile o deve essere riferito ad entrambi gli immobili acquistati?

R. La detrazione dall'IRPEF del 36% delle spese sostenute per la
realizzazione di interventi di ristrutturazione di immobili residenziali,
prevista dall'art. 1 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni,
estesa dall'art. 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001 anche alla ipotesi
in cui la ristrutturazione sia stata effettuata dalla impresa di costruzione
e ristrutturazione o dalla cooperativa edilizia che provvede successivamente
alla alienazione o assegnazione dell'immobile, si rende applicabile solo in
relazione alle unita' immobiliari di tipo residenziale. Non e', invece,
possibile fruire del beneficio in relazione all'acquisto in via autonoma di
unita' immobiliari situate in edifici oggetto degli interventi di recupero
edilizio di cui all'art. 31, lettere c) e d), della legge n. 457 del 1978,
che abbiano una classificazione catastale diversa da "casa di abitazione".
La agevolazione si applica a queste ultime unita' immobiliari solo nelle
ipotesi in cui vengano acquistate contestualmente alla unita' abitativa e
siano qualificate in atto quali pertinenze dell'abitazione. In tal caso la
detrazione del 36%, deve essere calcolata sul 25% del prezzo risultante
dall'atto di compravendita, riferito ad entrambe le unita' immobiliari
(l'abitazione e la pertinenza), nel limite massimo di spesa di euro 48.000.
Si ritiene che, nel caso in cui con il medesimo atto vengano
acquistate due unita' immobiliari di tipo abitativo, il limite massimo di
spesa vada riferito ad ogni singolo immobile (con l'effetto pratico di
poter beneficiare di una soglia massima di 96.000 euro). Cio' in analogia
con quanto previsto dalla circolare n. 57 del 1998 in relazione alla
detrazione del 36 spettante per le spese di ristrutturazione di cui
dall'art. 1, della legge n. 449 del 1997.

1.4 Acquisto in comproprieta' di immobile ristrutturato
D. Nel caso in cui due o piu' contribuenti acquistino in comproprieta' un
immobile ristrutturato il limite massimo di spesa di 48.000 euro su cui e'
possibile operare la detrazione d'imposta deve essere consentito a ciascuno
dei comproprietari o deve essere suddiviso tra tutti i comproprietari
acquirenti?

R. L'art. 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001, che ha esteso
l'agevolazione del 36%, prevista dall'art.1 della legge n. 449 del 1997 e
successive modificazioni, all'acquisto di immobili ristrutturati, stabilisce
che la detrazione compete nella misura del 36%, calcolata su un ammontare
forfetario pari al 25% del prezzo indicato nell'atto di compravendita, per
un ammontare non superiore a 48.000 euro.
In analogia con quanto consentito in relazione alla detrazione del 36%
spettante per le spese di ristrutturazione di cui all'art. 1, della legge n.
449 del 1997 (vedi circolare n. 57 del 1998, paragrafo 2), si deve ritenere
che il limite massimo di 48.000 euro su cui calcolare la detrazione sia
riferito alla spesa sostenuta da ciascun contribuente, per ogni unita'
immobiliare.

1.5 Acquisto di nuda proprieta' ed usufrutto di immobile ristrutturato
D. Nel caso in cui due soggetti acquistino uno la nuda proprieta' e l'altro
l'usufrutto dell'immobile ristrutturato, la detrazione del 36% calcolata
sul 25 per cento del prezzo di acquisto spetta a ciascuno nella misura del
50% della detrazione oppure tale detrazione deve essere proporzionata ai
rispettivi valori della nuda proprieta' e dell'usufrutto?

R. Hanno diritto ad usufruire della detrazione del 36% prevista per
l'acquisto di immobili ristrutturati oltre al proprietario anche il nudo
proprietario e il titolare di un diritto reali di godimento sull'immobile
(uso, usufrutto, abitazione) La detrazione deve essere ripartita in ragione
del costo di acquisto sostenuto, entro il limite di 48.000 euro riferito a
ciascun contribuente. Quindi, nella fattispecie prospettata, deve farsi
riferimento al costo riferibile all'acquisto della nuda proprieta' e
all'acquisto dell'usufrutto.

1.6 Costi da computare nel prezzo di acquisto
D. Nel prezzo di acquisto su cui calcolare la detrazione rientra anche l'IVA
pagata?

R. Il prezzo su cui calcolare la detrazione (36% sul 25% del prezzo
indicato in atto) comprende anche l'imposta sul valore aggiunto, trattandosi
di un onere addebitato all'acquirente dall'impresa di costruzione o dalla
cooperativa unitamente al corrispettivo di vendita dell'immobile, onere che
contribuisce a determinare la spese complessiva.

1. 7 Pagamento di acconti sul prezzo di vendita
D. Un contribuente ha acquistato nel corso del 2003 da una impresa di
costruzione una unita' immobiliare ristrutturata entro il 31 dicembre 2003.
Nell'anno 2003 ha versato acconti che sono stati indicati nel preliminare
di vendita registrato all'ufficio delle Entrate competente e nell'anno 2004
e' stato effettuato il rogito. Premesso che con circolare n. 15 del 2002 e'
stato chiarito che e' possibile beneficiare della detrazione anche con
riferimento agli importi versati in acconto a condizione che venga stipulato
un preliminare di vendita degli immobili e che ne sia stata effettuata la
registrazione presso l'Ufficio delle Entrate, e che pertanto il contribuente
potrebbe beneficiare della detrazione gia' con la dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta 2003, si chiede se e' consentito far valere la
detrazione nel periodo d'imposta 2004, e quindi nella dichiarazione 730/2005
anche in relazione alle somme versate a titolo di acconto.

R. Come e' noto, con la circolare n. 15 del 2002 e' stato chiarito che e'
possibile beneficiare della detrazione anche con riferimento agli importi
versati in acconto a condizione che venga stipulato un preliminare di
vendita degli immobili e che ne sia stata effettuata la registrazione presso
l'ufficio delle entrate competente. In tal caso gli estremi di registrazione
del preliminare devono essere indicati nel modulo di comunicazione da
inviare al centro di servizio, che deve essere trasmesso dopo la
registrazione del preliminare e comunque entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi. Da tale preliminare deve risultare il
prezzo di vendita dell'immobile sulla base del quale e' possibile
determinare l'importo della detrazione spettante. Resta fermo che anche
nel caso della stipula del preliminare il rogito deve avvenire entro il
termine fissato dalla norma.
La richiamata circolare ha quindi inteso favorire il contribuente
consentendogli di beneficiare della detrazione anche prima della stipula del
rogito. Resta inteso che la possibilita' di far valere la detrazione gia' in
relazione al versamento degli acconti costituisce una facolta' e che se il
contribuente non intenda avvalersi di tale possibilita' potra' far valere la
detrazione per il periodo d'imposta in cui ha stipulato il rogito. In tal
caso assumera' quale base di calcolo il 25% dell'intero prezzo dell'unita'
immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita, comprensivo
quindi degli acconti, entro l'importo massimo di 48.000 euro. Cio' in quanto
la detrazione prevista per l'acquisto degli immobili ristrutturati di cui
all'art. 9, comma 2 della legge n. 448 del 2001 e' ancorata alla stipula
dell'atto.
1.8 Cessione di quota di proprieta' di immobile sul quale sono stati
effettuati interventi di recupero
D. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 prevede che in
caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati realizzati
interventi di ristrutturazione edilizia le detrazioni 41%-36% non utilizzate
in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di
imposta all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare. In presenza
di spese di ristrutturazione sostenute in anni precedenti da due
comproprietari (50%), qualora uno dei due venda ad un terzo il suo 50%, la
cessione della quota di proprieta' comporta il trasferimento del diritto
alla detrazione o diversamente il passaggio della detrazione si verifica
solo in presenza della cessione dell'intera unita' immobiliare? Qualora non
ci sia il passaggio della detrazione, il cedente puo' continuare a
beneficiare della detrazione? Si precisa che il contribuente che vende non
ha piu' la disponibilita' del bene mentre colui che acquista utilizza
insieme all'altro comproprietario l'immobile come abitazione. Si richiama,
al riguardo, la riposta fornita nella circolare ministeriale 12 maggio 2000,
n. 95/E.
R. E' confermata la risposta fornita nella circolare n. 95/E del 2000, per
cui, nel caso di cessione di una quota di proprieta', la detrazione non si
trasferisce all'acquirente. Il venditore continuera' quindi a beneficiare
della detrazione.

1. 9 Ripartizione della detrazione da parte di soggetti di 75 o 80 anni di
eta'
D. Una volta compiuti gli anni 75 o 80, la rideterminazione delle quote puo'
essere effettuata in qualsiasi momento?
R. L'art. 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002 prevede che i soggetti
proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto di
intervento di recupero edilizio, di eta' non inferiore a 75 o 80 anni,
possano ripartire la detrazione del 36% rispettivamente in cinque o tre
quote annuali di pari importo. Il raggiungimento dell'eta' indicata
costituisce un termine iniziale a partire dal quale puo' essere essere
derogata la disposizione di carattere generale che prevede la ripartizione
della detrazione in dieci annualita'. Resta quindi nella disponibilita' del
contribuente la facolta' di operare tale piu' favorevole ripartizione anche
a partire dai periodi d'imposta successivi a quello in cui si verifica il
raggiungimento del settantacinquesimo o ottantesimo anno di eta', in
relazione alle restanti quote di detrazione da far valere negli anni
successivi.

1.10 Detrazione da parte del familiare convivente
D. La detrazione compete al familiare convivente soltanto a condizione che
la convivenza sussista nell'immobile nel quale vengono eseguiti i lavori di
ristrutturazione?
R. Come gia' chiarito con la risoluzione n.184 del 12 giugno 2002, perche'
il convivente possa beneficiare della detrazione non e' necessario che
l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione costituisca
l'abitazione principale dell'intestatario dell'immobile e del familiare
convivente, ma e' necessario che i lavori siano effettuati su uno degli
immobili in cui di fatto si esplica la convivenza.

1.11 Pagamento mediante bonifico postale
D. Tenuto conto dell'attuale diffusione del Banco-Posta, sarebbe opportuno
consentire che il pagamento dei lavori di ristrutturazione possa essere
effettuato anche con bonifico postale.

R. Il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici, del 18 febbraio 1998, n. 41 (successivamente modificato
dal decreto del 9 maggio 2002, n. 153), recante norme di attuazione e
procedure di controllo riferite alla disposizione di cui all'articolo 1
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le
spese di ristrutturazione edilizia, dispone che il pagamento delle spese,
ai fini del riconoscimento della detrazione, debba essere effettuato a pena
di decadenza mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del
versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il
numero di partita IVA ovvero il codice fiscale, ai fini dei controlli
concernenti la detrazione; dispone inoltre che le banche presso le quali
sono stati disposti i bonifici trasmettano all'Agenzia delle entrate in
via telematica i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della
detrazione e dei destinatari dei pagamenti.
L'espresso riferimento operato dal legislatore allo strumento del bonifico
bancario sembrerebbe, a prima vista, escludere, ai fini della fruizione
dell'agevolazione, qualsiasi altra forma di pagamento non qualificabile come
bonifico bancario.
Occorre, pero', tener presente che il "Regolamento recante norme sui
servizi di bancoposta", emanato con D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, al comma 2
dell'articolo 5, statuisce, nell'ambito delle attivita' di bancoposta,
l'equiparazione delle Poste alle banche italiane anche ai fini
dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico
della finanza, richiamate ai commi 3 e 4 del medesimo art.5.
D'altra parte, l'integrazione dei due sistemi di pagamento, bancario e
postale, disposta dall'articolo 146 del testo unico bancario, e' stata
attuata a seguito dell'adesione di Poste Italiane S.p.A. alla Rete Nazionale
Interbancaria (infrastruttura telematica di trasmissione di informazioni tra
operatori del sistema italiano dei pagamenti gestita dalla societa'
interbancaria per l'automazione - S.I.A.) ed alla partecipazione alla
procedura interbancaria, gestita dalla S.I.A. per conto della Banca d'Italia
prevista dall'"Accordo per la regolamentazione dei rapporti tra le banche
dell'Italia".
Pertanto, in considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche
del bonifico postale, che appare strumento idoneo all'agevole reperimento di
tutte le informazioni richieste dalla norma ai fini del riconoscimento della
detrazione (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della
detrazione e partita IVA o codice fiscale del destinatario del pagamento) e
che quindi non costituisce ostacolo all'attivita' di controllo da parte
degli uffici finanziari, si ritiene che lo stesso possa essere assimilato in
via interpretativa, e per i fini che qui interessano, al bonifico bancario.

2. ONERI DEDUCIBILI
2.1 Spese per assistenza specifica
D. L'articolo 10, comma 1, lettera b) del D.P.R. 917/86 prevede che le spese
mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave o
permanente invalidita' o menomazione, sostenute dai soggetti indicati
nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono deducibili dal
reddito complessivo. Poiche' alcuni Istituti di assistenza per anziani
rilasciano, sulla base di quanto previsto da una delibera regionale, una
dichiarazione nella quale vengono indicate le "spese per prestazioni
assistenziali continue e specifiche" sostenute da persone definite "non
autosufficienti" e che tale situazione di non autosufficienza, secondo
quanto riportato nella delibera regionale, puo' riguardare sia i portatori
di handicap che le persone anziane, si chiede se, indipendentemente dalla
normativa regionale, e' in ogni caso necessario accertare il riconoscimento
della invalidita' da parte della commissione medica istituita ai sensi
dell'articolo 4 della legge n. 104/92 o da altre commissioni mediche
pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidita' civile, di
lavoro, di guerra, purche' siano presenti le condizioni di minorazione
previste dall'articolo 3 della citata legge 104/92.
Inoltre si chiede di conoscere se e' comunque necessario che nella
certificazione rilasciata vengano indicate la retta totale pagata e
separatamente le spese mediche e quelle di assistenza specifica in modo da
verificare che in queste ultime spese non siano incluse anche quelle
relative al "vitto e alloggio".
R. E' sempre necessario il riconoscimento dell'handicap ai sensi della legge
104 del 5 febbraio 1992, nonche' la ripartizione delle somme pagate tra
spese mediche e di assistenza specifica e spese relative al vitto ed
alloggio.

2. 2 Contributi per previdenza complementare

D. I contributi di previdenza complementare versati ad un soggetto non
residente possono essere dedotti dal reddito complessivo?

R. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del Tuir, i
contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a forme
pensionistiche complementari e i premi versati a forme pensionistiche
individuali, previste dal d.lgs. n. 124 del 1993, sono deducibili dal
reddito per un importo non superiore al 12 per cento del reddito complessivo
e, comunque, non superiore a euro 5.164,57. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali
redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore
al doppio della quota di TFR destinato alle forme pensionistiche istituite
ai sensi del d.lgs. n. 124 del 1993 e, comunque, entro i limiti del 12 per
cento del reddito complessivo e di euro 5.164,57.
Le "forme pensionistiche previste dal d.lgs. n. 124 del 1993", richiamate
dal menzionato articolo 10 del Tuir sono costituite da soggetti giuridici di
natura associativa o dotati di personalita' giuridica, ai sensi
dell'articolo 36 o 12 del codice civile ovvero come patrimonio di
destinazione di una societa' per azioni o in accomandita per azioni ai sensi
dell'articolo 105 del Tuir (gia' articolo 70). Deve ritenersi che, sulla
base di tali disposizioni, possono definirsi tali solo i fondi di diritto
italiano, costituiti in conformita' alle suddette disposizioni del codice
civile e riconosciuti dalle autorita' amministrative nazionali.
Con la circolare n. 235 del 1998, e' stato chiarito che l'esercizio
dell'attivita' dei fondi pensione e' subordinata alla preventiva
autorizzazione da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione,
la quale trasmette ai Ministri competenti l'esito del procedimento relativo
a ciascuna istanza di autorizzazione. E' prevista, inoltre, l'iscrizione
nell'apposito albo tenuto dalla Commissione di vigilanza anche dei fondi
gia' esistenti alla data di entrata in vigore del d.lgs n. 124 del 1993.
Diversa disciplina e' prevista per le forme di previdenza individuale
attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita. In primo luogo, i
contratti della specie possono essere stipulati oltre che con imprese di
assicurazione autorizzate dall'ISVAP all'esercizio dell'attivita'
assicurativa anche con imprese assicurative aventi sede legale all'estero ed
operanti in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi
(regime riservato alle imprese aventi sede legale in uno Stato membro
dell'U.E.) ed alle sedi secondarie, situate in uno di tali Stati, di imprese
aventi sede legale in Italia. L'articolo 9-ter, comma 3, del d.lgs. n. 124
del 1993 prevede che le imprese di assicurazione debbano comunicare le
condizioni di polizza alla COVIP prima della relativa applicazione. Inoltre,
ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.Lgs. n. 47, le imprese stabilite
in altro paese dell'U.E. operanti in Italia in libera prestazione di servizi
sono tenute a nominare un rappresentante fiscale che risponde in solido con
l'impresa per l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di cui
trattasi, stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2001. Il rappresentante,
ovvero lo stabilimento, deve tenere evidenza in apposito registro dei dati
identificativi del contratto, dell'importo dei premi incassati e di quelli
eventualmente non dedotti, comunicatogli dal contraente, nonche'
dell'ammontare delle prestazioni erogate (decreto del Ministro delle finanze
13 dicembre 2000).
Tutto cio' premesso, si conferma che non puo' essere operata la deduzione
dei contributi pagati a fondi negoziali non residenti nel territorio
italiano mentre possono essere dedotti i premi pagati per le forme di
previdenza individuale attuate mediante contratti di assicurazione sulla
vita a soggetti non residenti che abbiano adempiuto agli oneri sopra
indicati.

DETRAZIONI PER ONERI
3.1 Individuazione del periodo d'imposta in cui l'onere puo' essere fatto
valere
D. Se un contribuente nel mese di dicembre 2003 effettua il pagamento di
quanto dovuto al notaio per la redazione di un atto di mutuo, ma il notaio
certifica il compenso con parcella emessa a febbraio 2004, e' possibile
recuperare tale onere nell'esercizio 2003? Si precisa che nella parcella
vengono riportati i riferimenti dell'atto stipulato a dicembre 2003 ed il
contribuente e' in possesso di fotocopia dell'assegno di pagamento con data
2003. E' forse necessario verificare la data dell'incasso?
R. Per avere piena prova del pagamento della parcella si deve fare
riferimento, in linea generale, alla data del documento di certificazione
del compenso. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633 del
1972, in relazione alle prestazioni di servizi la fattura deve essere emessa
all'atto del pagamento del corrispettivo. Pertanto se il pagamento avviene
mediante contanti o assegno la fattura dovra' essere emessa al momento del
ricevimento dei contanti o dell'assegno.

3.2 Spese per veicoli per i portatori di handicap
D. Nel modello 730/2003 un contribuente ha indicato quale onere detraibile,
ripartito in quattro anni, l'importo per l'acquisto di un veicolo non
adattato, poiche' si tratta di soggetto riconosciuto invalido con gravi
limitazioni della capacita' di deambulazione da una commissione medica. Si
chiede se le quote residue sono ancora detraibili qualora successivamente
all'acquisto il contribuente a seguito di trapianto viene confermato
disabile senza pero' le gravi limitazioni della capacita' di deambulazione.
R. Le quote residue continuano ad essere detraibili in quanto lo stato di
soggetto portatore di handicap con gravi limitazioni della capacita' di
deambulazione deve sussistere al momento dell'acquisto.
3.3 Acquisto di medicinali
D. In relazione alla detrazione per spese mediche, nel cui ambito devono
comprendersi anche le spese sostenute per l'acquisto di medicinali, si
chiede quali siano i documenti idonei a consentire la detrazione considerato
che nella maggioranza dei casi dagli scontrini emessi dalle farmacie non si
evince chiaramente che il bene acquistato sia un medicinale.
R. Le istruzioni per la compilazione del modello 730/2004 dispongono che la
documentazione della spesa sostenuta per i ticket potra' essere costituita
dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in un unico
esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia,
corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati sulla
ricetta.
Nel caso di acquisto di medicinali da banco, acquistabili senza prescrizione
medica, le stesse istruzioni dispongono che il contribuente deve conservare
"idonea documentazione" rilasciata dal percettore delle somme (che puo'
consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare
l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta
oltre ad una autocertificazione attestante la necessita' di detti acquisti
al contribuente o al familiare a suo carico. Tale autocertificazione deve
essere sottoscritta dal contribuente che beneficia della detrazione fiscale
senza obbligo di autenticazione della firma, essendo sufficiente che alla
certificazione sia allegata una fotocopia del documento di identita' di chi
sottoscrive.
Si fa presente che nel caso in cui lo scontrino rilasciato dalla farmacie
non rechi la dicitura "medicinali"o "farmaci" l'autocertificazione resa dal
contribuente dovra' anche attestare che l'importo pagato e' riferito
all'acquisto degli stessi farmaci necessari al contribuente o ai familiari a
suo carico, e non all'acquisto di altri prodotti non sanitari disponibili in
farmacia.

3.4 Erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici
D. L'articolo 15 del Tuir, comma 1-bis), (gia' articolo 13-bis), prevede la
possibilita' di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento
delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti
politici, effettuate mediante versamento bancario o postale.
Si chiede di conoscere se e' possibile effettuare la detrazione in caso di
versamento in favore di un partito politico effettuato mediante un conto
corrente postale recante la causale "tesseramento".

R. In base all'articolo 15 del Tuir, comma 1-bis), (gia' articolo 13-bis),
e' possibile effettuare la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari
al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e
movimenti politici, effettuate mediante versamento bancario o postale, per
importi compresi tra euro 51,56 e 103.291,38.
Si ritiene che per "erogazioni liberali in denaro" devono intendersi
donazioni effettuate senza alcuna controprestazione. Al contrario, il
versamento per il tesseramento o quota associativa, viene effettuato a
fronte del diritto di manifestare l'appartenenza al partito nonche' di
partecipare alle vicende dell'associazione partitica stessa (come l'elezione
degli organi rappresentativi).
Pertanto non rientra tra le erogazioni che danno diritto alla detrazione il
versamento effettuato a fronte del tesseramento.
4. LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI

4.1 Esercizio di pubbliche funzioni


D. Con l'articolo 2, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'
stata modificata, a decorrere dal 1 gennaio 2004, la disposizione recata
dall'articolo 50, comma 1, lettera f), del Tuir (gia' articolo 47 nel testo
vigente fino al 31 dicembre 2003) concernente la qualificazione fiscale dei
compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai
Comuni, per l'esercizio di pubbliche funzioni. In particolare, in base alla
nuova formulazione della norma, viene previsto che tali compensi sono
attratti nella sfera del reddito di lavoro autonomo nell'ipotesi in cui
l'attivita' venga svolta da soggetti che esercitano un'arte o professione di
cui all'articolo 53, comma 1, del Tuir (gia' articolo 49 nel testo vigente
fino al 31 dicembre 2003) mentre concorrono alla formazione del reddito di
impresa del soggetto percipiente qualora le relative prestazioni vengano
effettuate nell'esercizio di impresa commerciale.
Si chiede di conoscere come devono essere considerati i compensi percepiti
nel 2004 e relativi ad anni precedenti da un soggetto che svolge attivita'
di lavoro dipendente ovvero da un soggetto che svolge attivita' di lavoro
autonomo.
R. La modifica introdotta dall'articolo 2, comma 36, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, innovando parzialmente la disposizione recata
dall'articolo 50, prevede che tali compensi abbiano una diversa
qualificazione fiscale, determinata dall'attivita' svolta dal soggetto che
li percepisce. In base alla precedente formulazione, tali compensi venivano
qualificati sotto il profilo fiscale, sempre, quali redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente. Con la modifica introdotta dalla legge
finanziaria, viene previsto che tali compensi sono attratti nella sfera del
reddito di lavoro autonomo nell'ipotesi in cui l'attivita' venga svolta da
soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 53, comma
1, del Tuir (gia' articolo 49 nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003)
mentre concorrono alla formazione del reddito di impresa del soggetto
percipiente qualora le relative prestazioni vengano effettuate
nell'esercizio di impresa commerciale. La modifica introdotta comporta che i
compensi percepiti da soggetti che svolgono per professione abituale arti o
professioni o esercitano attivita' commerciali devono essere assoggettati
all'imposta sul valore aggiunto e sono imponibili in capo al soggetto
percipiente ai fini dell'Irap.
Nell'ipotesi in cui i compensi corrisposti per l'esercizio di pubbliche
funzioni vengano attratti nell'ambito del reddito di lavoro autonomo e nel
reddito d'impresa occorre fare riferimento alle regole di determinazione
previste per tali categorie di reddito dal Testo Unico. Tenuto conto che la
disposizione recata dal comma 36 del richiamato articolo 2 della legge n.
350 del 2004 entra in vigore il 1 gennaio 2004, deve ritenersi che i
compensi percepiti a partire da tale data e riferibili all'esercizio di
pubbliche funzioni concorrono alla formazione della base imponibile secondo
la nuova disciplina, la quale trova applicazione ancorche' i compensi siano
riferiti all'esercizio di pubbliche funzioni svolte in periodi d'imposta
precedenti il 2004.
Occorre tuttavia precisare che poiche' i compensi in esame fino al 31
dicembre 2003 configuravano sempre redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, ad essi torna applicabile il cosiddetto "principio di cassa
allargato" secondo cui si considerano percepiti nel periodo d'imposta le
somme e i valori corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 gennaio del
periodo d'imposta successivo a quello al quale si riferiscono.

4.2 Compensi per il servizio di volontariato civile
D. Come devono essere inquadrati i compensi per il servizio di volontariato
civile?

R. La legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di
obiezione di coscienza, all'articolo 6, comma 2, prevede che il periodo di
servizio civile e' riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per
l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianita' lavorativa
ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei
limiti e con le modalita' con le quali la legislazione riconosce il servizio
di leva. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 marzo 2001,
n. 64, istitutiva del servizio civile nazionale, e del decreto legislativo 5
aprile 2002, n. 77 recante "Disciplina del servizio civile nazionale a norma
dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64", trova applicazione anche per i
volontari in servizio civile. Le somme percepite dai volontari ai sensi
della normativa di settore, in mancanza dei presupposti che consentano di
configurare il rapporto d'impiego dei volontari come un vero e proprio
rapporto di lavoro dipendente, devono essere qualificate quali redditi di
collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 50, lett.
c-bis), del TUIR (gia' art. 47), con la conseguente applicazione delle
ritenute alla fonte di cui all'art. 24 del DPR 600 del 1973.
I compensi per il servizio di volontariato civile costituiscono, pertanto,
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e devono essere certificati
attraverso il rilascio del CUD.
4.3. Contributi versati dai pensionati a fondi o casse sanitarie
D. Si chiedono chiarimenti in materia di trattamento fiscale dei contributi
di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine
assistenziale in conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale da dipendenti in pensione, tenuto conto che con la
circolare n. 54 del 2002 e con la risoluzione n. 114 del 2003, sono state
date soluzioni contrastanti.
R. Questa Agenzia e' intervenuta recentemente in materia di deducibilita'
dei contributi di assistenza sanitaria, con la risoluzione n. 78 del 2004.
Al riguardo si fa presente che con riferimento alla determinazione del
reddito di lavoro dipendente, l'art. 51, comma 2, lettera a), del TUIR (gia'
art. 48) stabilisce che non concorrono a formare il reddito, tra l'altro, i
contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento
aziendale, per un importo non superiore a euro 3.615,20 per gli anni 2002,
2003 e 2004 (vedi l'art. 3, comma 118, della legge n. 350 2004).
La circolare n. 54 del 2002 aveva escluso la deducibilita' dal reddito dei
contributi versati dai pensionati, in quanto, essendo cessato il rapporto di
lavoro, non potrebbe trovare applicazione l'articolo 51, comma 2, lettera
a), del TUIR. Successivamente, con la risoluzione n. 114 del 2003, emanata
in risposta ad un interpello relativo ad un fondo integrativo sanitario per
dirigenti delle aziende di un gruppo industriale, e' stata ammessa la
possibilita' di applicare la disposizione di cui all'art. 51, comma 2,
lettera a), del TUIR, anche a beneficio dei lavoratori in pensione. Nella
risoluzione menzionata e' stata affermata la piena equiparazione, sotto il
profilo fiscale, tra i redditi da pensione e quelli di lavoro dipendente,
per effetto dell'art. 49, comma 2, del TUIR (gia' art. 46), il quale
stabilisce che "costituiscono, altresi', redditi di lavoro dipendente: a) le
pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati...". Pertanto, per
la determinazione del reddito di pensione trovano applicazione le medesime
regole dettate dall'art. 51 del TUIR per la determinazione dei redditi
derivanti da lavoro dipendente.
Le conclusioni formulate con la menzionata risoluzione, tuttavia, non
possono essere estese automaticamente ai contributi versati a tutte le casse
o enti che hanno un fine assistenziale, ma occorre valutare caso per caso le
concrete modalita' di funzionamento dei singoli fondi o casse in quanto per
la concreta applicazione dell'art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR nei
confronti dei dirigenti in pensione, e' necessario che i contributi versati
alla cassa, in particolare quelli versati dall'azienda, siano riferibili
alla posizione del pensionato. Con la risoluzione n. 78 del 28 maggio 2004,
riferita al FASI (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa), e' stato
rilevato che le concrete modalita' di funzionamento del fondo, come previste
dallo statuto e dal regolamento, non consentono l'imputazione diretta al
pensionato del contributo posto a carico dell'impresa e, quindi, di
ravvisare in tale contribuzione una componente reddituale. Per le stesse
ragioni, i dirigenti pensionati, a differenza di quelli in servizio, non
possono beneficiare, in relazione ai contributi FASI, tanto a loro carico,
quanto a carico delle aziende, della previsione di cui all'art. 51, comma 2,
lettera a).
Tenuto conto che i contributi versati dai pensionati al FASI hanno concorso
alla formazione del reddito le spese sanitarie che hanno dato luogo al
rimborso danno diritto alla detrazione dall'Irpef nella misura del 19 per
cento sulla parte che eccede la franchigia di euro 129,11, ai sensi
dell'art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR (gia' art. 13-bis del TUIR).

5. AGEVOLAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE CONVENZIONALI

D. Nel caso di unita' abitative concesse in locazione con contratto di
locazione convenzionale ai sensi della legge n. 431 del 1998, e' prevista
l'ulteriore abbattimento del canone del 30 per cento in favore del locatore.
Si chiede di conoscere se, in caso di locazione dell'unita' abitativa e
delle pertinenze, il predetto abbattimento spetti anche in relazione alle
pertinenze.

R. In base all'articolo 8 della legge n. 431 del 1998, concernente la
disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo e al D.M. 30-12-2002, che ha fissato i criteri generali per la
realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei
contratti di locazione agevolati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 9
dicembre 1998, n. 431, il reddito imponibile degli immobili situati nei
comuni ad alta densita' abitativa individuati dal CIPE derivante al
proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'accordo
definito in sede locale, e' ulteriormente ridotto del 30 per cento rispetto
a quello stabilito ai sensi dell'articolo 37 del Tuir (gia' articolo 34).
Per godere del predetto beneficio, il locatore deve indicare nel quadro B
del modello 730 (o nel quadro RB del modello Unico PF), nella colonna 2
"Utilizzo", il codice "8" e nel rigo B 11 e successivi del modello 730 (o
nel rigo RB 12 e successivi, del modello Unico PF), gli estremi
identificativi del contratto di locazione.
Al riguardo si rileva che gli Accordi territoriali, in conformita' delle
finalita' indicate all'art. 2, comma 3, della legge, n. 431
del 1998, stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali deve essere concordato, tra le parti, il canone per i singoli contratti. Le fasce tengono conto,delle caratteristiche dell'edificio e dell'unita' immobiliare e, tra l'altro, delle pertinenze dell'alloggio (posto auto, box, cantina, ecc).
Cio' posto, si ritiene che in caso di contratto avente ad oggetto la
locazione dell'unita' abitativa e di una o piu' pertinenze, anche se
accatastate separatamente, l'agevolazione dell'ulteriore abbattimento del
reddito operi anche con riferimento alle pertinenze.
Si fa presente che alla formazione dell'elenco dei comuni ad alta tensione
abitativa provvede periodicamente il CIPE attraverso l'adozione di delibere
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

6. LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA

D. L'articolo 16, comma 1-bis, del Tuir (gia' articolo 13-ter) prevede che a
favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la
propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre
anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di
qualunque tipo di contratto di locazione di unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza,
a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di
fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni,
rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione,
in ragione del reddito.
Si chiede di conoscere se, in caso di contratto di locazione contestato a
piu' conduttori, uno solo dei quali in possesso dei requisiti previsti dalla
norma per godere dell'agevolazione, la detrazione spetti solo a quest'ultimo
e in che misura.

R. L'agevolazione di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del Tuir (gia'
articolo 13-ter), e' fruibile solo dai lavoratori dipendenti che abbiano
trasferito, o intendano trasferire, la propria residenza nel comune di
lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti a quello di
richiesta della detrazione. Nella norma e' precisato che la detrazione
spetta a prescindere dal tipo di contratto concluso.
Pertanto, come peraltro specificato nelle istruzioni alla compilazione del
modello UNICO PF, in caso di intestazione del contratto di locazione a piu'
soggetti, la detrazione va divisa tra i soli intestatari del contratto in
possesso della qualifica di lavoratori dipendenti, nella misura a ciascuno
spettante in relazione al proprio reddito. Ad esempio, in caso di
contitolarita' tra tre soggetti, uno dei quali lavoratore dipendente, la
detrazione spetta solo a quest'ultimo, nella misura del 100 per cento.
7. ABOLIZIONE DEL DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONE DI ANZIANITA' E REDDITI DI
LAVORO
D. L'articolo 44 della legge n. 289 del 2002 ha previsto:
. ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2003, la possibilita' per i soggetti
titolari di pensione di anzianita', di intraprendere un'attivita'
lavorativa dietro il versamento di un importo pari al 30 per cento della
pensione relativa al mese di gennaio 2003;
. al comma 3, una sanatoria a beneficio dei soggetti che hanno posto in
essere attivita' lavorative precedentemente l'anno 2004, nel regime di
divieto del cumulo tra pensione di anzianita' e attivita' lavorativa.
Si chiede di conoscere se gli importi versati all'Inps possano essere
dedotti dal reddito complessivo.
R. L'articolo 44, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha esteso, con
effetto dal 1 gennaio 2003, il regime di totale cumulabilita' tra i redditi
da lavoro autonomo o dipendente e le pensioni di anzianita' a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive,
esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai casi di anzianita' contributiva
pari o superiore a 37 anni, a condizione che il lavoratore abbia compiuto i
58 anni di eta'. I predetti requisiti devono sussistere all'atto del
pensionamento. Con circolare n. 16 del 2003, l'INPS ha chiarito che i
pensionati per accedere al regime di totale cumulabilita', devono versare un
importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di
gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti (pari a 402,12 euro), moltiplicato per
il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di
anzianita' contributiva e di eta' anagrafica di cui al precedente punto 2
(pari a 95), e la somma dei requisiti di anzianita' contributiva e di eta'
in possesso alla data del pensionamento di anzianita'.
I titolari di reddito di pensione, che hanno prodotto redditi sottoposti al
divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli
adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente, possono
fruire dell'abbuono delle penalita' e delle trattenute previste, con i
relativi interessi e sanzioni, per il periodo fino al 31 marzo 2003,
subordinatamente al pagamento di una somma da versare una tantum, pari al 70
per cento della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per
ciascuno degli anni relativamente ai quali si e' verificato l'inadempimento.
A tal fine le frazioni di anno sono arrotondate all'unita' superiore.
Al fine di dare risposta al quesito occorre stabilire se le somme in
questione rivestano la qualificazione di contributi previdenziali, tenuto
conto che l'articolo 10 del Tuir prevede la deducibilita' dal reddito
complessivo dei contributi previdenziali versati in ottemperanza a
disposizione di legge e di quelli versati facoltativamente alla gestione
della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli
per la ricongiunzione di periodi assicurativi.
Al riguardo si ritiene che le somme versate all'INPS per ottenere
l'abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianita' e attivita' di
lavoro e quelle relative alla regolarizzazione dei periodi pregressi non
possono essere considerati come contributi previdenziali obbligatori o
facoltativi. Tali somme, infatti, non generano una prestazione futura da
parte dell'Istituto previdenziale ma costituiscono una sorta di
autorizzazione necessaria per superare il divieto di cumulo ovvero una
regolarizzazione per aver violato il divieto negli anni passati.
Per quanto riguarda, in particolare, le somme dovute per la regolarizzazione
del cumulo violato negli anni pregressi, si fa presente che ai fini di
stabilire la deducibilita' dal reddito complessivo, non puo' trovare
applicazione neppure l'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), in base al
quale dal reddito complessivo si deducono le somme restituite al soggetto
erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti. Cio' in
quanto le somme in questione non sono versate all'INPS al fine di
restituirle al soggetto erogatore ma bensi' al fine di sanare una violazione
che, se non sanata, darebbe luogo a maggiori e diverse sanzioni
8. REDDITO DOMINICALE E AGRARIO. MANCATA COLTIVAZIONE E CALAMITA' NATURALI

D. Gli articoli 31 e 35 del TUIR (gia' articoli 28 e 32) prevedono riduzione
ed azzeramento dei redditi dominicale ed agrario nelle ipotesi di perdita
per mancata coltivazione e per eventi naturali. Si chiede di conoscere se le
riduzioni previste si applicano anche in caso di affitto anche in
considerazione che il provvedimento concernente le istruzioni per lo
svolgimento degli adempimenti dei CAF non prevede la possibilita' di
inserire il codice relativo ai suddetti casi particolari quando il terreno
e' in affitto.

R. L'articolo 31 del TUIR (gia' articolo 28) stabilisce che se un fondo
rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come
coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato neppure in parte per
una intera annata agraria per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il
reddito dominicale si considera pari al 30 per cento. In caso di perdita di
almeno il 30 per cento del prodotto ordinario dovuta ad eventi naturali, il
reddito dominicale si considera inesistente.
L'articolo 35 del TUIR (gia' articolo 32), prevede che nelle ipotesi
suddette di perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali il
reddito agrario dei fondi rustici si considera inesistente.
I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, alla
formazione del reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili
a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale. Se il
terreno e' dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre a
formare il reddito complessivo dell'affittuario.
Nelle ipotesi sopra richiamate il proprietario, o il titolare del diritto
reale, cui compete il reddito dominicale, a seconda delle ipotesi,
dichiarera' quest'ultimo nella misura del 30 per cento o non lo dichiarera'
affatto; l'affittuario potra' invece escludere il reddito agrario dalla
formazione del reddito complessivo.
La riduzione compete, pertanto, sia nei confronti del proprietario, che
dell'affittuario.

Per quanto concerne le modalita' di redazione della dichiarazione mod. 730,
al fine di evidenziare la fattispecie in discorso, il proprietario che ha
concesso in affitto il terreno deve indicare nel quadro A colonna 2 "titolo"
il codice 1 e sulla colonna 7 "casi particolari" il codice corrispondente
alla causa che ha determinato la mancata coltivazione.

Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta appl