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Agenzia delle Entrate: nessun requisito di convivenza per il rimborso delle spese di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti

25 agosto 2026

Con la risposta a interpello n. 163 del 14 agosto 2026, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il rimborso, nell'ambito di un piano di welfare aziendale, delle spese sostenute per il ricovero in RSA di un genitore non convivente non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. f-ter), del TUIR.

Il quesito era stato posto da un lavoratore dipendente al quale il provider del piano di welfare aveva subordinato l'esenzione alla convivenza con il familiare beneficiario, in conseguenza delle modifiche apportate all'art. 12, comma 4-ter, del TUIR dal d.lgs. n. 192/2025. Su quella disposizione è però nuovamente intervenuto l'art. 1 del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148, che ha ripristinato in sostanza l'assetto previgente: i requisiti della convivenza o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria rilevano - unitamente alla condizione reddituale - solo quando la norma fiscale richiami i familiari fiscalmente a carico, mentre non operano quando il rinvio è genericamente alle persone indicate nell'art. 12 del TUIR, come avviene per le lett. f), f-bis) e f-ter) dell'art. 51, comma 2.

Le modifiche si applicano già dal periodo d'imposta 2025. Dagli atti parlamentari emerge che l'intervento è stato adottato proprio per evitare che l'applicazione retroattiva del requisito della convivenza precludesse, a posteriori, la fruizione dei piani di welfare 2025 in favore di familiari non conviventi.