SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA GESTIONE DELLE RISORSE CON GARANZIA DI RESTITUZIONE DEL CAPITALE O CORRESPONSIONE DI UN INTERESSE MINIMO*

FONDI PENSIONE IN REGIME DI CONTRIBUZIONE DEFINITA

(art.17, co.2, lettera e, del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n.124)

 

 

Tra

 

 

Il Fondo Pensione ............………….. (di seguito definito FONDO PENSIONE o FONDO), nella persona del legale rappresentante, ..............

 

e

 

La Società ........………....... (di seguito definita GESTORE), nella persona del legale rappresentante, ................

 

 

 

Premesso che:

 

1.         Il FONDO PENSIONE, costituito in forma di ................, è autorizzato all’esercizio dell’attività ed è iscritto all’albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito definita Commissione di Vigilanza), in data ..... con il n. ...

 

2.         Il GESTORE è autorizzato:

(alternativamente)

·      all’esercizio dell’attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

·      alla gestione di fondi comuni di investimento mobiliare di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n.77;

·      all’esercizio dell’attività assicurativa mediante ricorso alle gestioni di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa, di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.174.

 

3.         Il FONDO PENSIONE intende stipulare la convenzione di cui all’art.6, co.1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito definito decreto), con garanzia di restituzione del capitale [e di corresponsione di un tasso di rendimento minimo] [1] .

 

4.         A norma dell’art.6, co.4-bis, del decreto, l’Organo di amministrazione del FONDO PENSIONE ha provveduto:

·      a richiedere, per la tipologia di gestione di cui alla presente Convenzione, offerte contrattuali di gestione ad almeno tre diversi soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di cui all’art.6, co.1, del medesimo decreto, non appartenenti ad identici gruppi societari e comunque non legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo;

·      a scegliere la proposta presentata dal GESTORE in data ..... dopo la necessaria valutazione e comparazione con le offerte concorrenti.

 

5.         Il GESTORE è in possesso dei requisiti fissati dalle rispettive Autorità di vigilanza ai sensi dell’art.6, co.4, del decreto. [2]

 

5-bis [punto eventuale] Il soggetto terzo a cui viene affidata la delega gestionale di cui all’art.1, co.3-bis della presente Convenzione è abilitato ai sensi dell’art.6, co.1, del decreto ed è in possesso dei requisiti di cui allo stesso art.6, co.4.

 

6.         Il rilascio della garanzia è realizzato nel rispetto delle disposizioni emanate ai sensi dell’art.6, co.2, del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n.703 (di seguito definito d.m. tesoro n.703/96).

 

7.         In allegato alla Convenzione sono contenute le informazioni rilevanti ai fini dei conflitti di interesse ai sensi degli artt.7 e 8 del d.m. tesoro n.703/96.

 

8.         Il FONDO PENSIONE è titolare dei valori e delle disponibilità conferite in gestione, ai sensi dell’art.6, co.4-ter, del decreto. [3]     Detti valori devono essere contabilizzati ai valori correnti - secondo i criteri dettati dalla Commissione di Vigilanza ai sensi dell’art.17, co.2 lett.g), del decreto - non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori del GESTORE sia da parte dei rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il GESTORE.

 

9.         Le risorse del FONDO dovranno essere investite nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dal decreto e dal d.m. tesoro n.703/96 ed eventuali successive modificazioni, fatte salve le deroghe temporanee nei casi previsti dalla Commissione di Vigilanza.


Quanto sopra premesso, le Parti stipulano la seguente

 

 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE

DELLE RISORSE DEL FONDO PENSIONE

 

 

 

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

 

1.         La Convenzione ha per oggetto la gestione professionale, mediante investimento in strumenti finanziari, delle risorse del FONDO PENSIONE.  [4]

 

2.         Il FONDO conferisce in gestione le seguenti risorse .............., la cui composizione è dichiarata dalle Parti conforme ai criteri e limiti di cui al successivo art.3. [5]

Il FONDO si impegna altresì a mettere a disposizione del GESTORE un importo pari al ....% dei versamenti effettuati dai soggetti tenuti alla contribuzione [6] sulla base dei seguenti termini e modalità ..........

Le attività di cui sopra sono depositate nel/i c/c n .... e nel/i conti di deposito titoli n .... in essere presso la banca depositaria................................[7]

3.         La gestione delle risorse è effettuata dal GESTORE nell’esclusivo interesse del FONDO PENSIONE, nel rispetto dei criteri e limiti indicati dal successivo art.3.

 

3-bis [comma eventuale] Il FONDO autorizza il GESTORE ad affidare a …... l’esecuzione del seguente incarico di investimento …….  [8], pur permanendo in capo al GESTORE gli obblighi e le responsabilità di cui alla presente Convenzione.

 

4.         Nell’esecuzione della Convenzione il GESTORE impartisce le istruzioni alla banca depositaria, che le esegue verificandone la conformità alla legge, ai criteri stabiliti dal d.m. tesoro n.703/96, ai sensi dell’art.6 co.4-quinquies del decreto, alle disposizioni della Commissione di Vigilanza e ai limiti di investimento stabiliti nella presente Convenzione.

 

5.         Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al FONDO nello svolgimento dei servizi previsti dalla presente Convenzione spetta al GESTORE l’onere della prova di aver agito  con la specifica diligenza richiesta.

 

Art. 2 - Garanzia di restituzione del capitale [e di un tasso di rendimento finanziario minimo] [9]

 

1.             Alla scadenza della Convenzione, il GESTORE si impegna a mettere a disposizione del FONDO un importo almeno pari alla somma dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, relativi alle posizioni individuali in essere, al netto di eventuali anticipazioni e smobilizzi, di cui all’art.6, co.1, lett.h) e co.2, della Convenzione [incrementati di un saggio di rendimento annuo composto pari a ... ].

 

2.             Nel corso della durata della Convenzione, il GESTORE si impegna a mettere a disposizione del FONDO un importo almeno pari alla somma dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, attribuiti alle singole posizioni individuali, al netto di eventuali anticipazioni e smobilizzi di cui all’art.6, co.1 lett.h) e co.2, della Convenzione [incrementati di un saggio di rendimento annuo composto pari a ...], qualora si realizzi in capo agli iscritti al FONDO uno dei seguenti eventi:

a)    esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all’art.7, co.2 e co.3, del decreto;

b)   decesso;

c)    invalidità permanente che comporti cessazione dell’attività lavorativa.

 

4.             La base di riferimento per il calcolo della garanzia è al netto delle commissioni di cui al successivo art.10.

 

5.             I valori e le disponibilità affidati in gestione sono valutati all’atto di ogni specifico conferimento.

 

Art.2 bis - Garanzia prestata dal terzo [articolo eventuale]

 

1.             Le parti convengono che, nel rispetto delle disposizioni emanate ai sensi dell’art.6, co.2, del d.m. tesoro n.703/96, la garanzia di prestazione minima sia rilasciata da …………

 

Art. 3 - Linee di indirizzo della gestione

 

1.             Fermi restando i criteri e i limiti stabiliti dal decreto e dal d.m. tesoro n.703/96, il GESTORE è tenuto al rispetto delle seguenti linee di indirizzo:

.................................................................................  [10]

2.             Il GESTORE adegua la composizione delle risorse alle linee di indirizzo fissate al comma 1 entro.... (data o periodo)

ovvero

Il GESTORE adegua la composizione delle risorse alle linee di indirizzo fissate al comma 1 entro ... giorni dalla data in cui le stesse raggiungano l’ammontare di .....[11]

 

 

Art. 4 - Modifica delle linee di  indirizzo della gestione

 

1.             Le linee di indirizzo indicate all’articolo precedente possono essere modificate dal FONDO PENSIONE, previa comunicazione scritta da inviare al GESTORE e alla banca depositaria almeno ........ prima della data di efficacia delle modifiche stesse, ovvero, se le circostanze lo richiedono, entro il minor termine preventivamente pattuito con il GESTORE e comunicato alla banca depositaria.

 

2.             Il FONDO può modificare, senza preavviso, le linee di indirizzo riferite alla disciplina del conflitto d’interesse, dandone comunicazione al GESTORE e alla banca depositaria.

 

3.             Nei casi di cui ai commi precedenti il GESTORE e il FONDO concordano, tenendo conto dei riflessi sulla redditività del FONDO, le modalità e i termini per l’eventuale adeguamento alle nuove linee degli investimenti già effettuati.      In caso di mancato accordo il GESTORE si adegua alle indicazioni del FONDO PENSIONE segnalando i riflessi che si possono determinare sulla redditività del patrimonio del FONDO.

 

4.             In caso di modifica delle linee di indirizzo, le Parti hanno facoltà di rideterminare, oltre agli obiettivi della gestione, la misura delle commissioni e le condizioni relative alla garanzia.

 

Art. 5 - Modalità di determinazione del valore del patrimonio del FONDO

 

1.             La determinazione del valore del patrimonio del FONDO viene effettuata secondo i criteri individuati dalla Commissione di Vigilanza, in attuazione dell’art.17, co.2 lett.g), del decreto.

 

Art. 6 - Modalità di smobilizzo parziale delle risorse

 

1.             Il FONDO può richiedere al GESTORE, con preavviso di almeno......, lo smobilizzo parziale delle risorse affidate in gestione per erogazione di prestazioni relative a:

a)    esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all’art.7, co.2 e co.3, del decreto;

b)   decesso;

c)    invalidità permanente che comporti cessazione dell’attività lavorativa;

d)   trasferimento della posizione ad altro fondo cui l’iscritto acceda in funzione della nuova attività lavorativa ai sensi dell’art.10, co.1, del decreto;

e)    trasferimento della posizione ad un fondo pensione aperto, ai sensi dell’art.10, co.1, del decreto;

f)     riscatto della posizione ai sensi dell’art.10 co.1 del decreto;

g)    trasferimento della posizione ad altro fondo pensione, ai sensi dell’art.10, co.3-bis, del decreto;

h)    anticipazioni di cui all’art.7, co.4, del decreto.

 

2.             Nel corso della durata della Convenzione, per proprie esigenze, il FONDO può richiedere al GESTORE, con preavviso di almeno......, lo smobilizzo parziale delle risorse affidate in gestione, sulla base delle seguenti condizioni e modalità..........[12]

 

3.             Il FONDO comunica al GESTORE l’ammontare degli importi da liquidare.

 

Art. 7 - Diritto di voto

 

1.