Comunicazione inviata il 21 maggio 1999 ad alcuni fondi pensione preesistenti.

 

Oggetto: Ambito di applicazione dell’art.59, comma 2, della legge 449/97 (limiti alla liquidazione di posizioni individuali di “vecchi iscritti”)

 

 

L’art.59, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n.449 ha disposto che per i trattamenti da liquidarsi a decorrere dal 1° gennaio 1998 a carico, tra le altre, delle forme previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993 n.124 e successive modificazioni ed integrazioni, non trovano applicazione le disposizioni che prevedono la trasformazione di quote di pensione in forma di capitale.

 

A seguito di alcuni quesiti pervenuti da fondi preesistenti in ordine all’ambito di applicazione della disposizione in oggetto, la Commissione ha ritenuto opportuno richiedere chiarimenti interpretativi sia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale sia al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le relative competenze.

 

Si rendono note le indicazioni fornite dai predetti Dicasteri in merito alla questione in oggetto.

 

I vincoli in argomento riguardano, sul piano oggettivo, tutti i regimi pensionistici, compresi quelli complementari, relativamente a quei sistemi che prevedono, però, un procedimento di trasformazione di quote di pensione in capitale. Ciò in coerenza con il principio di tutela dell’interesse pubblico generale diretto unitariamente nella circostanza ad obiettivi di equità, di riequilibrio finanziario, di contenimento del costo del lavoro e di razionalizzazione dell’economia.

 

Avuto riguardo a quanto sopra e tenuto conto del complessivo impianto normativo della legge in oggetto che reca l’esplicita finalità di stabilizzazione della finanza pubblica, il problema della limitazione alla liquidazione in capitale del trattamento di pensione è pressante con riferimento ai fondi preesistenti che siano retti con la tecnica della ripartizione e cioè secondo un sistema che integra il momento solidaristico con riferimento ai flussi generazionali di finanziamento.

 

Ciò è tanto più avvertito per le ipotesi di prestazioni definite considerata la dicotomia esistente tra conferimento contributivo e misure erogatorie.

 

Per quanto concerne i regimi a contribuzione definita il divieto di procedere alla capitalizzazione trova applicazione qualora, in concreto, la normativa del fondo preveda che il conferimento contributivo individuale possa essere integrato da forme di intervento solidaristico, anche intergenerazionale.

 

Il divieto non si applica, invece, qualora si configuri l’ipotesi di conferimenti contributivi imputati su conti individuali di previdenza cui si applica un congegno di pura capitalizzazione in funzione del rendimento delle risorse investite, risultando in tal caso indifferente, ai fini esposti, se il cespite per ciascun iscritto conferito sia liquidabile in forma di capitale o di rendita vitalizia.