Comunicazione inviata il 24 maggio 2001 ad un fondo pensione negoziale di nuova istituzione.
Si
fa riferimento alla nota del 28 marzo 2001, con la quale codesto fondo
pensione, a seguito della decisione di risolvere il rapporto contrattuale in
essere con uno dei soggetti ai quali � affidato l�incarico di gestione delle
risorse finanziarie, chiede di acquisire il preventivo parere della scrivente
in merito a talune ipotesi operative volte a realizzare la sostituzione del
suddetto gestore.
Al
riguardo, come � noto, il processo relativo alla scelta dei gestori del
patrimonio dei fondi pensione negoziali � regolato da un complesso di
disposizioni normative volto, in ultima analisi, a consentire, nell�interesse
degli associati al fondo, l�individuazione del soggetto maggiormente idoneo
all�assunzione del predefinito incarico. Ci si riferisce, in particolare, alle
disposizioni di cui all�art.6, comma 4-bis
del d.lgs.124/93 e alle Istruzioni deliberate dalla Commissione il 9 dicembre
1999, in base alle quali l�organo di amministrazione del fondo sceglie il
gestore, individuati preliminarmente gli obiettivi di gestione e i criteri di
valutazione comparativa dei soggetti candidati, previa sollecitazione pubblica
di offerte, assicurando, altres�, la trasparenza del processo di selezione in
discorso e la coerenza fra i citati obiettivi ed i criteri di scelta delle
societ� di gestione.
Sulla
base dei citati presupposti normativi, pu� affermarsi che, al di l� della
scelta iniziale e di quella conseguente al mancato rinnovo della convenzione in
occasione della sua scadenza, nelle quali indubbiamente si impone l�adozione
delle procedure di cui alle citate Istruzioni, anche la modifica soggettiva
dell�assetto gestorio che intervenga durante il rapporto, in quanto espressione
comunque di una nuova scelta, sia da effettuarsi sulla base di un processo
selettivo realizzato ai sensi del d.lgs. 124/93.
Le ipotesi, da una parte, del recesso del gestore e, dall�altra,
alternativamente, della disdetta della convenzione ad opera del fondo pensione,
sostanziano l�esigenza di addivenire alla cennata modifica soggettiva.�� Nel primo caso, a differenza del secondo,
al fine di garantire la continuit� dei processi di impiego delle risorse
finanziarie, il gestore � tenuto a dare esecuzione alla convenzione sino
all�accettazione dell�incarico da parte di un nuovo gestore abilitato (cfr.
art.10, comma 3 dello schema di convenzione per la gestione delle risorse
deliberato dalla Commissione il 7 gennaio 1998 d�intesa con Banca d�Italia,
Consob e Isvap).
In entrambi i casi si profila peraltro l�opportunit�, ove non
addirittura la necessit�, di addivenire rapidamente alla sostituzione del
gestore non pi� interessato al rapporto o, ancor pi�, ad esempio, la cui
condotta contrattuale abbia determinato la recisione di quel nesso fiduciario
che, di tutta evidenza, caratterizza massimamente la tipologia contrattuale in parola.
Rimessa,
comunque, all�autonomia di codesto fondo, nel rispetto dell�interesse dei
propri associati, la valutazione del peso relativo delle divergenti istanze di
celerit� e di ponderazione nella scelta, si ritiene quindi compatibile con il
richiamato quadro normativo attingere, nell�ipotesi in parola, alle risultanze
del processo selettivo gi� esperito, la cui efficacia ultrattiva, andr�
apprezzata, sotto il profilo temporale, in modo tale che la durata del periodo
intercorrente fra i due momenti (la gara esperita e la nuova scelta) sia tale
da non inficiare l�attualit� dei giudizi a suo tempo espressi.
Premessa,
quindi, tale pregiudiziale valutazione, si ritiene riconducibile all�ambito
della prospettata soluzione l�ipotesi di conferire l�incarico di gestione ad
altro soggetto gi� affidatario di analogo profilo di investimento, restando
comunque rimessa al prudente apprezzamento dell�organo di amministrazione la
valutazione dell�impatto che la riduzione del numero complessivo dei gestori
determina sotto il profilo della diversificazione del rischio finanziario.
Cos�
come si reputa appartenga alla medesima sfera, l�ipotesi di affidare l�incarico
al gestore ritenuto maggiormente idoneo fra quelli non prescelti, ancorch�
ritenuti idonei all�esito della precedente gara; in tal caso, � opportuno che
il fondo esperisca preventivamente un supplemento istruttorio atto a verificare
l�attualit� del giudizio a suo tempo formulato.
Analoga
attivit� istruttoria preliminare va naturalmente posta in essere allorch� si
intenda procedere attraverso una nuova valutazione comparativa circoscritta
alle societ� che, sempre sulla base della selezione gi� operata, siano
risultate in possesso di prefissati requisiti.
Considerato,
infine, che la selezione dalla quale codesto fondo, ai fini della sostituzione
in oggetto, pu� attingere i relativi risultati � stata effettuata in epoca
precedente l�emanazione delle Istruzioni citate in premessa, si richiama
l�attenzione dell�Organo di amministrazione sulla necessit� di verificare preliminarmente
la coerenza fra le modalit� seguite per l�esperimento della predetta gara e
quelle di cui alle Istruzioni medesime.
Nel
rimanere in attesa di una dettagliata relazione in merito alle determinazioni
assunte, anche con riguardo alle circostanze in cui � maturata la decisione di
risolvere il mandato in questione, si inviano distinti saluti.
Il Presidente
�(Prof. Lucio Francario)