Documento approvato dalla Commissione nella seduta del 25 settembre 2001

 

 

Precisazioni circa l’ambito di utilizzo del regolamento aziendale

come fonte istitutiva di forme pensionistiche collettive

 

            L’art.3, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, comprende tra le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari i “regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali”.

 

            La possibilità di porre in essere detta fonte istitutiva è dunque subordinata dalla legge all’esistenza di una condizione negativa, l’inesistenza di contratti e accordi collettivi, di qualunque livello, volti a disciplinare i rapporti di lavoro dei soggetti destinatari della forma pensionistica che si intende porre in essere.

 

            L’esistenza di tale condizione negativa, il cui accertamento esula dalle dirette competenze della Covip, va naturalmente verificata alla luce dei consueti criteri interpretativi in materia e quindi avendo riferimento anche ad eventuali forme di rinvio espresso o tacito a discipline contrattuali collettive, sicché il regolamento è da considerarsi fonte idonea per la istituzione di fondi negoziali, come regolati nei successivi articoli del decreto 124/1993, solo nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro dei destinatari non sia disciplinato, nemmeno indirettamente o per relationem, da parte di accordi collettivi di lavoro.

 

            Ciò rilevato, si osserva che l’art.9, comma 2, secondo periodo, del decreto 124/1993, nel prefigurare le modalità delle cc.dd. “adesioni collettive” a fondi aperti, oltre a richiedere la non sussistenza e non operatività di diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, stabilisce che “la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva”.

 

            La norma, dunque, impone alcuni vincoli alla possibilità di porre in essere fonti istitutive volte a prefigurare la costituzione di forme pensionistiche di carattere collettivo mediante adesione a fondi aperti: la prima, di ordine generale, è legata alla necessaria insussistenza e non operatività di diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione negoziali; la seconda deriva dalla specificità della locuzione “fonti istitutive su base contrattuale collettiva”.

 

            L’espressione richiama evidentemente meccanismi di carattere contrattuale a valenza collettiva che sono immediatamente riscontrabili negli accordi e contratti collettivi di lavoro e che, comunque, presuppongono un incontro delle volontà dei soggetti rappresentativi della parte datoriale e dei lavoratori. Pertanto, la possibilità di attivare forme pensionistiche collettive attraverso la previsione di adesione a fondi aperti è da ritenersi, in linea di massima, riservata alle fonti istitutive costituite da accordi e contratti collettivi, anche aziendali.

 

            In tale contesto, l’eventuale utilizzo del regolamento aziendale non può che assumere un carattere di eccezionalità, da ricondurre solo ad ipotesi del tutto peculiari dell’ambito di riferimento.

 

            La possibilità di attivare tali forme collettive anche mediante regolamenti di enti o aziende potrà essere tutt’al più valutata in specifiche situazioni in cui non solo i rapporti di lavoro dei dipendenti non siano disciplinati, nemmeno in via indiretta, da accordi o contratti collettivi di lavoro, ma non esista nemmeno una prassi di relazioni sindacali alla quale fare riferimento per il conseguimento del “consenso” all’attivazione della forma pensionistica collettiva e non si versi, comunque, in un ambito in cui siano praticabili altre soluzioni previste dalla normativa per l’attivazione di forme pensionistiche collettive (ad esempio per la limitatezza del numero dei potenziali aderenti che non renda percorribile l’istituzione di apposito fondo negoziale e per l’inesistenza di fondi negoziali in settori industriali “affini” a quello in cui opera l’azienda, ai quali possa farsi utilmente riferimento anche in via adesiva).

 

            Resta inteso che nell’ipotesi in cui sia legittimamente utilizzabile lo strumento del regolamento aziendale per l’istituzione di un fondo pensione ex art.3 del decreto 124/1993, secondo quanto in precedenza precisato, ovvero ad esso si possa far ricorso, in via del tutto eccezionale, ai sensi dell’art.9, comma 2, secondo periodo, del decreto medesimo, con lo stesso strumento potrà essere prevista la destinazione a previdenza complementare di quote dell’accantonamento annuale al trattamento di fine rapporto.