COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Deliberazione n. 820 dell'11 ottobre 2000

LA COMMISSIONE

-         VISTO il decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito “decreto”), recante la disciplina  delle forme pensionistiche complementari;

-         VISTO l’art.16, comma 2, del decreto, come sostituito dall’art.13 della legge 8 agosto 1995, n.335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito “Commissione”), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare;

-         VISTO l’art.17, comma 2, lett. b), del decreto, che attribuisce alla Commissione il compito di approvare gli statuti e i regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti e delle condizioni previste dal decreto medesimo e valutandone la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale emanati dalla Commissione medesima;

-         VISTO lo “Schema di regolamento per i fondi pensione aperti in regime di contribuzione definita” attualmente in essere, che ha formato oggetto della propria deliberazione del 20 novembre 1997;

-         VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.47 che contiene, tra l’altro, la disciplina delle forme pensionistiche individuali;

-         VISTI gli orientamenti interpretativi in materia di regolamenti dei fondi pensione aperti predisposti dagli Uffici alla luce delle innovazioni introdotte dal citato decreto legislativo n.47 del 2000;

-         ESAMINATO il nuovo schema di regolamento dei fondi pensione aperti in regime di contribuzione definita presentato dalle associazioni di categoria ABI, ANIA e Assogestioni con lettere in data 9 ottobre 2000;

-         VISTA la relazione degli Uffici in data 10 ottobre 2000 e i documenti ad essa allegati;

DELIBERA

-         di adottare gli “Orientamenti in materia di regolamenti dei fondi pensione aperti”, di cui al documento allegato sub 1, che forma parte integrante della presente delibera;

-         di ritenere lo “Schema di regolamento per i fondi pensione aperti” di cui al documento allegato sub 2, che forma parte integrante della presente delibera, compatibile con la normativa vigente e coerente con gli orientamenti interpretativi adottati dalla Commissione;

-         di dare informazione delle decisioni di cui sopra alle associazioni di categoria, secondo il testo di lettera proposto dagli Uffici;

-         di pubblicare i documenti allegati alla presente delibera sul Bollettino e sul sito Internet della Commissione.

Roma, 11 ottobre 2000

                                                                           Il Presidente: FRANCARIO

 


                            ALLEGATO 2 alla deliberazione n. 820 dell'11 ottobre 2000

 

 

Fondi pensione aperti

in regime di contribuzione definita

 

 

 

 

 

SCHEMA

DI

REGOLAMENTO

 

 

 

Il presente schema sostituisce quello approvato in data 20 novembre 1997

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ottobre 2000


INDICE

TITOLO 1°  -  COSTITUZIONE E SCOPO

Art. 1  -  Denominazione e sede

Art. 2  -  Durata

Art. 3  -  Scopo

TITOLO 2°  -  ADERENTI

Art. 4   -  Destinatari e requisiti di partecipazione

Art. 5  -  Modalità di adesione ed informativa preliminare

TITOLO 3°  -  ORGANIZZAZIONE

Art. 6  -  Separatezza amministrativa e contabile

Art. 7  -  Responsabile del Fondo

TITOLO 4°  -  PRESTAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCATTI

Art. 8  -  Regime della forma pensionistica

Art. 9  -  Prestazioni pensionistiche

Art. 10  -  Erogazione della rendita vitalizia

Art. 11  -  Prestazioni assicurative per invalidità e premorienza (articolo eventuale)

Art. 12  -  Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art. 13  -  Anticipazioni

TITOLO 5°  -  CONTRIBUZIONI E SPESE

Art. 14  -  Contribuzione al Fondo

Art. 15  -  Spese

TITOLO 6°  -  GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 16  -  Separatezza patrimoniale

Art. 17  -  Investimento del patrimonio

Art. 18  -  Linee di investimento (articolo eventuale)

Art. 19  -  Banca depositaria

Art. 20  -  Conflitti di interesse

TITOLO 7°  -  SISTEMA DI CONTABILITA’ E TRASPARENZA

Art. 21  -  Scritture contabili e relazioni periodiche

Art. 22  -  Misure di trasparenza nei rapporti con gli iscritti

TITOLO 8°  -  NORME FINALI

Art. 23  -  Modifiche del Regolamento

Art. 24  -  Scioglimento del Fondo

Art. 25  -  Rinvio

ALLEGATO  N. 1

CONDIZIONI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

ALLEGATO  N. 2

CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER INVALIDITA’ E PREMORIENZA


TITOLO 1°  -  COSTITUZIONE E SCOPO

 

Art. 1  -  Denominazione e sede

1        La …[1], con sede in …, di seguito definita “banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.”, ha istituito, ai sensi dell’art.9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito definito “Decreto”, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. … del …, il fondo pensione aperto denominato “………………………..”, di seguito definito “Fondo”.

2        Con provvedimento del … la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di seguito “Commissione di vigilanza”, d’intesa con … [2] ha autorizzato la costituzione del Fondo. Con lo stesso provvedimento la Commissione di vigilanza ha approvato il Regolamento del Fondo ed ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

3        Il Fondo è iscritto al n. … dell’albo tenuto dalla Commissione di vigilanza, ai sensi del Decreto.

4        Il Fondo ha sede in … via … C.A.P. ….

 

Art. 2  -  Durata

1        Il Fondo ha durata pari a quella prevista per la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m..

Ovvero

1        Il Fondo ha durata fino al … [3].

 

Art. 3  -  Scopo

1        Il Fondo ha lo scopo esclusivo di erogare agli iscritti trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio.

 

 

TITOLO 2°  -  ADERENTI

 

Art. 4   -  Destinatari e requisiti di partecipazione

1        L’adesione al Fondo è consentita in forma individuale ovvero su base contrattuale collettiva. Possono aderire al Fondo, in forma individuale, i soggetti destinatari delle forme pensionistiche di cui all’art.9-bis del Decreto, e, su base contrattuale collettiva,  i destinatari di cui all’art.2, comma 1, del medesimo Decreto.

2        La facoltà di adesione al Fondo su base contrattuale collettiva può essere prevista dalle rispettive fonti istitutive ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione negoziali.

3     L’adesione è altresì consentita per il trasferimento della posizione individuale maturata presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale di cui agli articoli 9-bis e 9-ter del Decreto, di seguito “forma pensionistica individuale”.

4     Il Fondo verifica la sussistenza delle predette condizioni sulla base di apposita dichiarazione rilasciata dall’aderente all’atto dell’adesione.

 

Art. 5  -  Modalità di adesione ed informativa preliminare

1        L’adesione al Fondo è volontaria ed è preceduta dalla consegna del Regolamento e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

2        L’adesione al Fondo comporta l’integrale accettazione del Regolamento e delle successive modifiche, fatto salvo il diritto al trasferimento nei termini di cui al successivo art.12.

3        L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo, anche ai fini di quanto previsto in materia di contribuzione.

4        In caso di adesione per trasferimento da altro fondo pensione o da altra forma pensionistica individuale, l’aderente dovrà fornire al Fondo gli elementi utili per effettuare il trasferimento.   L’adesione al Fondo è realizzata a seguito del trasferimento della posizione dell’aderente dal fondo pensione ovvero dalla forma pensionistica individuale di provenienza.

 

 

TITOLO 3°  -  ORGANIZZAZIONE

 

Art. 6  -  Separatezza amministrativa e contabile

1        La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. provvede, nell’interesse di tutti gli aderenti, alla gestione del Fondo secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

2        La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. e di suoi clienti.

3        La società di gestione attua il principio di separatezza di cui all’art.2, del D.M. Tesoro 673/96. (comma necessario solo per le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti)

 

Art. 7  -  Responsabile del Fondo

1        Il Consiglio di Amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. nomina, conferendogli i relativi poteri, un Responsabile del Fondo,[4] in capo al quale siano stati accertati il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché l’assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dalla normativa vigente.

2        Il Responsabile sovrintende all’amministrazione e alla gestione finanziaria del Fondo, anche nell’ipotesi di delega di gestione, ed in particolare verifica la rispondenza della politica di impiego delle risorse alla normativa vigente in materia di fondi pensione nonché ai criteri stabiliti nel presente Regolamento.

3        In particolare, il Responsabile del Fondo svolge le seguenti funzioni:

a)      verifica l’attuazione del principio di autonomia gestionale sancito dal protocollo di cui all’art.6, comma 4, lett. c), del regolamento della Commissione di vigilanza sulle procedure per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dei fondi pensione, del 27.1.1998;

b)      vigila sull’insorgenza di situazioni di conflitto di interesse e comunica alla Commissione di vigilanza le situazioni di conflitto, ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.M. Tesoro 703/96;

c)      verifica che siano predisposte procedure organizzative atte a consentire che l’attività di controllo sia svolta in autonomia ed indipendenza;

d)      cura che l’esercizio del diritto di voto e degli altri diritti relativi agli strumenti finanziari nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo siano attuati nell’esclusivo interesse degli iscritti;

e)      cura che siano correttamente tenuti i libri e le scritture contabili del Fondo;

f)        cura che sia data attuazione alle delibere della Commissione di vigilanza e alle misure di trasparenza nei rapporti con gli iscritti;

g)      formula al Consiglio di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. proposte di modifica del regolamento del Fondo;

h)      predispone una relazione annuale, da inviare alla Commissione di vigilanza, relativa al complesso dell’attività ed ai controlli effettuati, con particolare riferimento alle procedure organizzative adottate per garantire la separazione delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle operazioni della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. e di suoi clienti.

4        Il Responsabile controlla il rispetto:

a)      del contratto con la banca depositaria;

b)      dell’incarico/degli incarichi di investimento al/i gestore/i delegato/i; (punto eventuale)

c)      della convenzione assicurativa per l’erogazione delle rendite; [5]

d)      della/e convenzione/i assicurativa/e per la copertura delle prestazioni per invalidità e premorienza; [6] (punto eventuale)

e)      del contratto di gestione amministrativa contabile del Fondo. (punto eventuale)

5        Il Responsabile ha facoltà di proporre alla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. la risoluzione dei suddetti contratti o la modifica delle condizioni.

6        Il Responsabile è tenuto a segnalare alla Commissione di vigilanza eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo ed i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di equilibrio.