DELIBERAZIONE 9 DICEMBRE 1999

Istruzioni per il processo di selezione dei gestori delle risorse dei fondi pensione

 

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

 

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legislativo n.124 del 1993);

Visto l’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n.124 del 1993, come sostituito dall’art.13 della legge 8 agosto 1995 n.335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito COVIP), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare;

Visto l’art.6, comma 4-bis del decreto legislativo n.124 del 1993 che ha previsto che il processo di selezione dei gestori delle risorse raccolte dai fondi pensione debba essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità  gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e  i criteri di scelta dei gestori;

 

DELIBERA

 

di adottare le unite Istruzioni per il processo di selezione dei gestori delle risorse dei fondi pensione.

 

La presente delibera e le unite Istruzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della COVIP.

 

 

            Roma, 9 dicembre 1999

                                                                                              Il presidente: Bessone

 

 

 

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ISTRUZIONI PER IL PROCESSO DI SELEZIONE DEI GESTORI

DELLE RISORSE DEI FONDI PENSIONE

 

 

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti istruzioni si definiscono:

 

-         Decreto: il decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 e successive integrazioni e modificazioni.

-         Fondo: il fondo pensione che procede alla selezione dei gestori ai sensi dell’art.6, comma 4-bis del Decreto.

-         Bando: la richiesta di offerte da pubblicarsi su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale ai sensi dell’art.6, comma 4-bis del Decreto.

-         Candidati: i soggetti di cui all’art.6, comma 1, lett. a), b) e c) del Decreto che si propongono per la gestione delle risorse del Fondo secondo le modalità stabilite nel Bando.

-         Incarico: l’incarico di gestione, qualificato in relazione alla politica di investimento e agli obiettivi predeterminati dal Fondo, per il quale sono richieste le offerte.

 

Art. 2 - Principi generali

1. Sulla base delle presenti istruzioni, il processo di selezione dei gestori è condotto in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori.

 

Art. 3 - Deliberazioni preliminari

1. L’organo di amministrazione del Fondo compie preliminarmente, anche in coerenza con le previsioni statutarie, le scelte generali riguardanti la gestione delle risorse del Fondo, avuto riguardo alle caratteristiche della popolazione di riferimento e ai relativi bisogni previdenziali, nonché alla dimensione del patrimonio e alle sue prospettive di crescita, stabilendo, tra l’altro, se ricorrere alle forme di investimento di cui all’art.6, comma 1, lettere  d) ed e) del Decreto e, in tal caso, le risorse da destinarvi.

 

In tale ambito, è definita la politica di investimento tramite l’individuazione dei profili di rischio e rendimento del Fondo o dei singoli comparti, ove previsti, e l’effettuazione delle scelte generali relative all’allocazione degli investimenti.

 

2.  Il Fondo individua quindi gli Incarichi da assegnare ai gestori definendo, nel caso in cui intenda affidare le risorse a più gestori, le relative modalità di ripartizione (incarichi per quota o per classe di attività).

 

Con riferimento ai singoli Incarichi, il Fondo definisce gli obiettivi e le modalità gestionali in coerenza dei quali condurre la selezione dei gestori. Tali obiettivi e modalità possono fare riferimento all’orizzonte temporale degli investimenti, alle tipologie di investimenti (anche con riguardo alle classi di attività finanziarie, alle aree geografiche e alle categorie di emittenti), agli stili di gestione, ai benchmark, alle eventuali garanzie di risultato e, comunque, ad ogni elemento utile ai fini della qualificazione della gestione sotto i profili del rischio e del rendimento.

 

3. In relazione ai singoli Incarichi, devono inoltre essere coerentemente definiti i requisiti quantitativi e qualitativi che i Candidati devono possedere, la durata degli Incarichi, l’eventuale ammissibilità di deleghe gestionali e gli elementi che saranno presi in considerazione ai fini della valutazione delle candidature, nonché i relativi criteri di valutazione, da definire avendo anche riguardo all’opportunità di facilitare le comparazioni tra le diverse categorie di intermediari. Nel definire i citati criteri, potrà essere utile prevedere una griglia di punteggi da assegnarsi ai vari elementi oggetto di valutazione.

 

Nella determinazione degli elementi rilevanti ai fini della valutazione può farsi riferimento a:

 

-         Informazioni generali sul Candidato, con particolare riguardo alla compagine azionaria e alla struttura del gruppo di appartenenza.

-         L’organizzazione dell’attività di gestione, anche con riferimento ai rapporti con altre società del gruppo.

-         Il patrimonio netto del Candidato e il patrimonio netto consolidato del suo gruppo.

-         I volumi di risparmio gestiti.

-         La tipologia della clientela e la sua stabilità.

-         La copertura dei mercati domestici e internazionali (diretta o tramite accordi con altri operatori), con specifico riferimento a quelli in cui verranno prevalentemente investite le risorse conferite in gestione.

-         I rendimenti conseguiti nella gestione di portafogli coerenti con la tipologia dell’Incarico (il Fondo richiede che i risultati siano presentati nel rispetto dei criteri di cui al successivo art.4).

-         Gli stili di gestione prevalentemente seguiti per portafogli coerenti con la tipologia dell’Incarico (il Fondo potrebbe inoltre richiedere indicazioni in merito alle modalità secondo le quali il Candidato intenderebbe orientare la gestione delle risorse del Fondo).

-         La struttura organizzativa dell’unità incaricata dell’attività di gestione.

-         Le metodologie di reporting finalizzate ad assicurare la trasparenza dei risultati (il Fondo potrebbe richiedere, a titolo esemplificativo, la presentazione di prospetti di rendicontazione utilizzati ed indicazioni in merito alle metodologie di controllo dei rischi finanziari e operativi).

-         Le modalità di gestione dei conflitti di interesse (il Fondo potrebbe richiedere informazioni circa le procedure poste in essere al fine di garantire la separazione dei portafogli gestiti e l’eventuale esistenza di limiti interni all’investimento in titoli emessi da società facenti parte del gruppo, nonché indicazioni in merito alle modalità secondo le quali il Candidato intenderebbe organizzare la gestione dei conflitti di interesse in relazione all’Incarico proposto).

 

4.   Il Fondo determina altresì le modalità di svolgimento del processo di selezione, deliberando infine, sulla base delle determinazioni assunte, il testo del Bando di cui all’art.5 e del questionario di cui all’art.6.

 

Art. 4 - Criteri per la presentazione dei risultati

1.      Il Fondo richiede che i Candidati presentino i risultati conseguiti nell’attività di gestione:

-         con riferimento a tutti i portafogli gestiti in maniera discrezionale e per conto terzi coerenti con gli obiettivi prefissati dal Fondo e con la tipologia dell’Incarico, includendo anche quelli non più attivi ed escludendo quelli di dimensioni inferiori a una soglia minima scelta avuto riguardo alla natura dell’Incarico; i portafogli sono aggregati in uno o più gruppi secondo criteri di omogeneità;

-         valutando i portafogli a prezzi di mercato;

-         con riferimento a un orizzonte pluriennale sufficientemente ampio, individuato anche tenuto conto dell’Incarico specificato nel Bando, con l’indicazione almeno dei rendimenti annuali per ciascun anno;

-         utilizzando, per il calcolo dei rendimenti, una metodologia del tipo “time weighted”, al fine di neutralizzare l’effetto dei flussi di liquidità sui portafogli;

-         al lordo e al netto delle commissioni di gestione e degli oneri fiscali;

-         per ogni gruppo di portafogli, come media dei risultati conseguiti dai singoli portafogli ponderata per il valore di ciascuno, con l’indicazione di misure della dispersione dei rendimenti dei singoli portafogli rispetto alla media stessa.

 

2. Il Fondo richiede anche che i Candidati forniscano:

-         la lista dei portafogli di cui vengono presentati i risultati e di quelli eventualmente esclusi indicandone il valore e, in modo sintetico, la tipologia;

-         con riferimento ai gruppi di portafogli di cui vengono presentati i risultati:

-         informazioni sulla loro composizione (per tipologia di strumenti, per area geografica, ecc. );

-         informazioni sull’utilizzo di strumenti derivati e sulla copertura del rischio di cambio;

-         misure della volatilità dei rendimenti conseguiti ed altri usuali indicatori di rischio.

 

3.      Può inoltre risultare utile che il Fondo richieda il confronto dei risultati presentati con benchmark coerenti con le caratteristiche dei portafogli di cui vengono presentati i risultati.

 

4.      Nella fase di prima applicazione delle presenti disposizioni, il Fondo richiede che le imprese di assicurazione, la cui attività di gestione svolta secondo le modalità di cui all’art.6, comma 1, lett. b) del Decreto sia scarsamente significativa, presentino anche i risultati delle gestioni separate, da indicare distintamente.

 

5.      Il Fondo richiede che i Candidati segnalino, in ogni caso, gli eventuali scostamenti dei criteri utilizzati nel calcolo dei risultati presentati rispetto a quelli sopra specificati, indicando le relative motivazioni.

 

Art. 5 - Bando

1. Il Fondo è tenuto alla pubblicazione, su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, di una richiesta di offerte per la gestione delle risorse. Il testo del Bando deve comunque contenere le seguenti indicazioni:

 

-         la denominazione del Fondo;

-         l’ammontare delle risorse del Fondo da affidare in gestione (facendo riferimento eventualmente anche a quelle prevedibili nel breve periodo);

-         l’Incarico o gli Incarichi per i quali viene pubblicata la richiesta di offerta, definiti in relazione agli obiettivi e modalità di gestione determinati dal Fondo e sinteticamente riportati nel Bando;

-         i requisiti che i Candidati devono possedere;

-         il numero o numero massimo di gestori richiesti con riferimento a ciascuna tipologia di Incarico;

-         la durata dell’Incarico o degli Incarichi;

-         l’ammissibilità di deleghe gestionali;

-         la sintesi degli elementi che sono contenuti nel questionario e che saranno presi in considerazione ai fini della valutazione delle candidature;

-         le modalità di svolgimento del processo di selezione;

-         le modalità e i termini per la presentazione del questionario.

 

Art. 6 - Questionario

1.   Il Fondo predispone un questionario per la raccolta di elementi rilevanti ai fini della selezione, determinati nelle deliberazioni preliminari. Esso viene reso disponibile al momento della pubblicazione del Bando.

 

2.   Il Fondo, nel caso in cui abbia ammesso deleghe gestionali, richiede di specificare l’intenzione di avvalersi di tale facoltà, la denominazione dei soggetti da delegare, i rapporti con gli stessi, le motivazioni e l’oggetto della delega, nonché il possesso da parte dei soggetti delegati dei requisiti  previsti dalla normativa vigente e degli ulteriori requisiti ritenuti necessari dal Fondo. Il Fondo richiede al Candidato che intenda avvalersi della facoltà di delega di compilare il questionario anche con riferimento ai soggetti delegati, avuto riguardo all’ambito della delega, ovvero di far compilare un questionario anche dai soggetti delegati.

 

Art. 7 - Valutazione delle offerte e assegnazione degli incarichi

1.  Sulla base dei criteri fissati nelle deliberazioni preliminari, l’organo di amministrazione del Fondo procede alla valutazione dei questionari presentati. In sede di valutazione delle candidature, i componenti dell’organo di amministrazione del Fondo dichiarano gli eventuali rapporti con i singoli Candidati, i soggetti delegati e i rispettivi gruppi.

 

2.   Effettuato l’esame dei questionari, l’organo di amministrazione del Fondo, con apposita delibera, individua i Candidati ritenuti maggiormente qualificati ai quali richiedere un’offerta contrattuale. Per ogni singola tipologia di Incarico, il numero di Candidati a cui richiedere le offerte è determinato in modo tale da consentire il raffronto tra una pluralità di soggetti e comunque in misura congrua rispetto al numero dei gestori stabilito. Ai sensi dell’art.6, comma 4-bis del Decreto, tali soggetti non devono appartenere ad identici gruppi societari e comunque non essere legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo.

 

3.   Il Fondo valuta le offerte sia sotto il profilo della qualità che del prezzo del servizio. Il prezzo del servizio deve essere qualificato con riferimento a tutti gli elementi di costo relativi al suo svolgimento.

 

4.  L’organo di amministrazione del Fondo procede quindi, con apposita delibera, alla designazione dei Candidati incaricati della gestione.

 

Art. 8 - Comunicazioni alla COVIP

1.  Ferma restando la facoltà della COVIP di richiedere in ogni momento informazioni e documenti relativi al processo di selezione dei gestori, i Fondi trasmettono alla COVIP le seguenti relazioni, che devono essere approvate dall’organo di amministrazione:

a)      non appena pubblicato il Bando, una relazione illustrativa delle determinazioni sino a quel momento adottate, con allegata la documentazione più significativa (Bando, Questionario);

b)      in sede di presentazione dell’istanza di autorizzazione, una relazione illustrativa del successivo svolgimento della selezione stessa.

 

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.