DELIBERAZIONE 23 NOVEMBRE 1999

Regolamento sulla procedura per l’approvazione delle modifiche dei regolamenti dei fondi pensione aperti.

 

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

 

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legislativo n.124 del 1993);

Visto l’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n.124 del 1993, come sostituito dall’art.13 della legge 8 agosto 1995 n.335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito COVIP), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare;

Visto l’art.17, comma 2 lett. b), del decreto legislativo n.124 del 1993 che attribuisce, tra l’altro, alla COVIP la competenza ad approvare i regolamenti dei fondi pensione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n.211 (di seguito decreto ministeriale lavoro n.211 del 1997);

Ritenuto opportuno disciplinare la procedura per l’approvazione delle modifiche dei regolamenti dei fondi pensione aperti deliberate dai competenti organi del soggetto che ha istituito il fondo;

Ritenuto necessario prevedere, per particolari evenienze o esigenze istruttorie, la possibilità di prorogare i termini per il rilascio del predetto provvedimento di approvazione;

 

 

ADOTTA

il seguente regolamento:

 

 

TITOLO I

Procedura di approvazione delle modifiche regolamentari dei fondi pensione aperti di cui all’art.9 del decreto legislativo n.124 del 1993

 

Art.1

Procedura e termini di presentazione dell’istanza di approvazione

1.                  Ai fini dell’approvazione delle modifiche regolamentari deliberate dal consiglio di amministrazione ovvero, nei casi eventualmente previsti, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall’amministratore delegato, i soggetti che hanno istituito fondi pensione aperti devono presentare alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante.

2.                  All’istanza deve essere allegata copia, certificata conforme dal legale rappresentante, del verbale della riunione del consiglio di amministrazione, fatte salve le ipotesi di modifiche disposte dagli altri soggetti competenti di cui al precedente comma.

3.                  L’istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata presentata o è pervenuta alla COVIP per lettera raccomandata A.R.

 

Art.2

Procedura e termini per l’autorizzazione

1.         La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza e della prescritta documentazione, approva la modifica del regolamento del fondo pensione aperto ai sensi dell’art.17, comma 2 lett. b), del decreto legislativo n.124 del 1993 ovvero nega l’approvazione.

2.         Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o insufficiente, la COVIP procede a richiedere i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi, il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

3.         Il termine è invece sospeso qualora la COVIP formuli rilievi o chieda ulteriori informazioni in relazione alla documentazione prodotta.

4.         La COVIP procederà, laddove lo ritenga necessario in relazione alla modifica regolamentare deliberata, ad acquisire le indicazioni delle rispettive Autorità di vigilanza sui soggetti che hanno istituito i fondi aperti.

5.         Entro sessanta giorni dall’approvazione delle modifiche regolamentari, i soggetti che hanno istituito il fondo devono comunicare alla COVIP la data dalla quale decorrerà l’applicazione delle modifiche regolamentari e trasmettere alla COVIP medesima il nuovo testo del regolamento, su supporto cartaceo, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante, e su supporto magnetico, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate dalla COVIP. Entro il più breve tempo possibile dovranno inoltre essere trasmesse due copie a stampa del regolamento medesimo ovvero del foglio provvisorio di aggiornamento.

 

 

TITOLO II

Norme finali

 

Art.3

Unità organizzativa e responsabile del procedimento

1.                  L’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria del procedimento di cui al presente regolamento nell’ambito della COVIP è la Direzione Autorizzazioni e ordinamento dei fondi pensione. Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile della medesima Direzione o altro dipendente addetto all’unità organizzativa dallo stesso designato.

 

Art.4

Proroga dei termini

1.    Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano di rispettare i termini stabiliti al precedente articolo 2, la COVIP rappresenterà al soggetto istante tale situazione, motivandola, e indicherà il nuovo termine entro il quale verrà adottato l’atto, termine che non potrà, comunque, essere superiore ad ulteriori centottanta giorni.

 

Art.5

Disposizioni  transitorie

1.         In relazione alle istanze di approvazione delle modifiche regolamentari deliberate dagli organi competenti e già presentate alla COVIP alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la COVIP provvederà direttamente a richiedere le eventuali necessarie integrazioni documentali sulla base della procedura prevista nel presente regolamento. Con riferimento a tali istanze, il termine di cui al precedente art.2, comma 1, è fissato in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

Art.6

Entrata in vigore

1.               Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino della COVIP.

2.                Lo stesso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Roma, 23 novembre 1999

 

                                   Il Presidente: Bessone