DELIBERAZIONE 13 LUGLIO 1999

Piani di vigilanza.

 

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

 

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni  (di seguito “decreto legislativo n. 124 del 1993”);

Visto l’art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall’art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito Commissione), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema della previdenza complementare;

Visto l’art. 18, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come modificato dall’art. 59, comma 40, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce che l’attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 (di seguito “fondi pensione preesistenti”) è avviata dalla Commissione secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche e definiti tenendo conto delle informazioni ricevute in attuazione del comma 6 del medesimo art. 18;

Visto l’art. 13, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, che stabilisce che l’iscrizione costituisce il presupposto per l’assoggettamento dei fondi pensione preesistenti ai controlli della Commissione;

Considerato che, tra le informazioni raccolte tramite le comunicazioni di cui all’articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993, è ricompresa l’indicazione delle dimensioni di ciascun fondo pensione in termini di numero di iscritti e che tale informazione può essere utilizzata per individuare i fondi pensione preesistenti da assoggettare prioritariamente a vigilanza, al fine di massimizzare, tenuto conto delle risorse disponibili, l’area complessiva della previdenza complementare nell’ambito della quale svolgere i controlli previsti dalla vigente normativa;

Visto l’elenco dei fondi pensione preesistenti che hanno effettuato la menzionata comunicazione, ordinato per il rispettivo numero di iscritti, per tale intendendo la somma degli iscritti attivi e dei pensionati, così come risultante dalle citate comunicazioni con riferimento al 1996;

Considerate le risorse attualmente attribuibili all’attività di vigilanza sui fondi pensione preesistenti, tenuto anche conto degli altri compiti istituzionali della Commissione;

       Valutato che per l’individuazione dei fondi pensione preesistenti da sottoporre prioritariamente, una volta iscritti all’albo, alla vigilanza di stabilità, appare congruo fissare una soglia dimensionale pari a 5.000 iscritti, soglia che individua un insieme di fondi pensione preesistenti che in termini di iscritti corrisponde a circa due terzi del comparto della previdenza complementare preesistente alla nuova disciplina di settore;

Ritenuto opportuno prevedere che, successivamente alla fase di avvio dei piani di vigilanza, i fondi preesistenti da assoggettare progressivamente a vigilanza siano individuati integrando il criterio dimensionale e le altre informazioni disponibili con l'utilizzo di metodologie di estrazione casuale, al fine di favorire la sana e prudente gestione di tutti i fondi pensione preesistenti anche prima dell'effettivo avvio della vigilanza di stabilità nei confronti di ciascuno di essi;

Ritenuto altresì opportuno prevedere la possibilità di avviare l’attività di vigilanza di stabilità anche su singoli fondi pensione preesistenti, diversi da quelli individuati sulla base dei criteri sopra delineati, tenendo conto delle segnalazioni di cui all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993, delle istanze di modifiche statutarie ricevute e delle altre informazioni acquisite circa l’andamento della gestione dei singoli fondi, nonché dell'ampiezza e rilevanza degli interessi coinvolti;

Ritenuto necessario rendere noto a tutti gli interessati l’assoggettamento alla vigilanza di stabilità dei singoli fondi pensione preesistenti;

 

DELIBERA:

 

1.      I fondi pensione preesistenti aventi dimensioni almeno pari a una soglia fissata nella misura di 5.000 iscritti complessivi sono assoggettati alla vigilanza di stabilità a partire dalla data della loro iscrizione all’albo;

2.      Successivamente alla fase di iscrizione all'albo, l'individuazione degli altri fondi pensione preesistenti da assoggettare alla vigilanza di stabilità avviene, per gruppi successivi, integrando il criterio dimensionale e le altre informazioni disponibili con l'utilizzo di metodologie di estrazione casuale;

3.      L’attività di vigilanza di stabilità può essere avviata dalla Commissione su singoli fondi pensione preesistenti, diversi da quelli individuati applicando i criteri sopra definiti, sulla base delle segnalazioni di cui all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993, delle istanze di modifiche statutarie ricevute e delle altre informazioni acquisite circa l’andamento della gestione dei singoli fondi;

4.      L’assoggettamento alla vigilanza di stabilità dei singoli fondi pensione preesistenti è reso noto a tutti gli interessati tramite apposita annotazione nell’albo dei fondi pensione.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Commissione e nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana.

 

 

Roma, 13 luglio 1999

 

Il Presidente: Bessone