SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE

PER L’ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI

IN CASO DI PREMORIENZA DEGLI ADERENTI*

 

 

(ex art. 17 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124)

 

 

 

Il FONDO PENSIONE ... (di seguito definito FONDO PENSIONE), nella persona del legale rappresentante, ...

 

ovvero

 

La società ... [1] (di seguito definita FONDO PENSIONE), la quale interviene nella sua qualità di soggetto istitutore del fondo pensione aperto denominato ..., nella persona del legale rappresentante, ...

 

 

e

 

 

L’impresa di assicurazione ... (di seguito definita COMPAGNIA), nella persona del legale rappresentante, ...

 

 

Premesso che:

 

1.    Il FONDO PENSIONE, costituito in forma di ..., è autorizzato all’esercizio dell’attività ed è iscritto all’albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione, in data ... con il n. ...

2.    La COMPAGNIA è autorizzata all’esercizio dell’attività di ...[2] ed è in possesso dei requisiti fissati dall’ISVAP ai sensi dell’art. 6, co. 4, del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito definito Decreto).

3.    Il FONDO PENSIONE intende stipulare la convenzione di cui all’art. 6, comma 3, del decreto;

 

convengono e stipulano quanto segue:


 

CONVENZIONE
PER L’ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI
IN CASO DI PREMORIENZA DEGLI ADERENTI

 

 

 

 

Art. 1 - Oggetto della convenzione. Prestazioni assicurate

1.    La presente convenzione ha per oggetto l’assicurazione delle prestazioni indicate al comma 2 da erogarsi in caso di morte degli aderenti, sopravvenuta ..., [3] che il FONDO PENSIONE abbia inserito in assicurazione.

2.    Le prestazioni assicurate, in conformità a quanto previsto dallo Statuto/Regolamento del FONDO PENSIONE, consistono in ...[4]

 

Art. 2 - Esclusioni

1.    Sono esclusi dalla copertura assicurativa in oggetto i rischi derivanti da: ...

 

Art. 3 - Premio di assicurazione

1.    Per ciascun aderente inserito in assicurazione, il FONDO PENSIONE si impegna a pagare alla COMPAGNIA il premio che si determina applicando alla prestazione richiesta i coefficienti riportati nella Tabella allegata, in base ai criteri ivi indicati.

2.    I premi saranno pagati con le seguenti modalità e termini: ...

3.    La COMPAGNIA rilascerà una quietanza a fronte del pagamento di ciascun premio comprensivo di imposte e tasse, riportante l’indicazione degli estremi identificativi dell’assicurato, l’importo della prestazione ed il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

4.    Per l’elaborazione dei coefficienti di cui al comma 1 sono stati applicati i caricamenti determinati secondo i criteri riportati nella Tabella allegata.

 

Art. 4 - Obblighi di comunicazione

1.    Il FONDO PENSIONE si impegna a comunicare alla COMPAGNIA, all’atto dell’inserimento di ciascun aderente in convenzione, i seguenti dati relativi agli aderenti: ...

2.    Le dichiarazioni del FONDO PENSIONE devono essere esatte e complete; l’inesatta indicazione dei dati dell’aderente comporta la rettifica dell’importo della prestazione assicurata ...

 

Art. 5 - Assunzione dei rischi

1.    L’assunzione dei rischi avviene con le seguenti modalità: ...[5]

 

Art. 6 - Pagamento della prestazione

1.    La COMPAGNIA provvederà al pagamento della prestazione con le seguenti modalità e termini ...

2.    Le prestazioni oggetto della convenzione sono erogate al FONDO PENSIONE.

 

Art. 7 - Valore di riscatto

1. La presente convenzione non ammette valore di riscatto

 

Art. 8 - Decorrenza e durata

1.    La presente convenzione ha decorrenza dal ... e durata di ...

2.    La presente convenzione è rinnovata tacitamente, salvo preavviso delle parti che dovrà essere comunicato almeno ... mesi prima della scadenza.

 

Art. 9 - Tasse, bolli ed imposte

1.  Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future sui premi versati sono a carico del FONDO PENSIONE.

 

Art. 10 - Tasso massimo di interesse garantito

1.    Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito determinato dall’ISVAP, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995,n. 174, sono applicate agli aderenti inseriti in convenzione successivamente all’entrata in vigore delle modifiche stesse.

 

Art. 11 - Clausola finale

1.    I tassi di premio fissati nella presente convenzione possono essere modificati sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate, diverse dal tasso di interesse, ed i risultati dell’esperienza diretta.

 

2.    Le eventuali modifiche verranno applicate agli iscritti al Fondo pensione inseriti in assicurazione successivamente all’entrata in vigore delle modifiche stesse previa comunicazione al Fondo da effettuarsi con le seguenti modalità e termini ...

 

3.    Nell’ipotesi di cui al comma 1 il Fondo ha facoltà di recesso da esercitarsi con le seguenti modalità e termini ...

 

 

Allegato - TABELLA

Coefficienti  (tasso di premio) per la determinazione dell’importo del premio.

Criteri di individuazione del coefficiente da applicare.

Basi tecniche e criteri attuariali adottati per la determinazione dei coefficienti e dei relativi caricamenti.

Eventuali criteri di partecipazione agli utili.

 



* Il documento, previa deliberazione della Commissione in data 21 maggio 1998, è stato approvato d’intesa con l’ISVAP con atto sottoscritto in data 28 maggio 1998.

 

[1]Banca, SIM, società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti, compagnia di assicurazione posto che la compagnia di assicurazione non necessariamente deve convenzionarsi.

[2] Assicurazione sulla durata della vita umana; assicurazione contro gli infortuni.

[3]Indicare l’ambito temporale durante il quale o il termine entro cui l’evento morte da diritto alla prestazione

[4]Indicare le cause di decesso che danno diritto alla prestazione (ad esempio: morte da infortunio).

[5]Ove, eventualmente, sia prevista la sottoscrizione di questionari sullo stato di salute degli assicurandi, la sottoposizione degli assicurandi a visita medica, ecc., vanno rese esplicite le conseguenze derivanti dall’accertamento dell’esistenza di rischi aggravati (esempio: carenza iniziale, sovratariffazione, capitale massimo assicurabile, ecc.).

 

 


 

 

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

PER L’ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI

IN CASO DI INVALIDITÀ DEGLI ADERENTI*

 

 

(ex art. 17 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124)

 

 

 

 

Il FONDO PENSIONE ... (di seguito definito FONDO PENSIONE), nella persona del legale rappresentante, ...

 

ovvero

 

La Società ... [1] (di seguito definita FONDO PENSIONE o Fondo), la quale interviene nella sua qualità di soggetto istitutore del fondo pensione aperto denominato ..., nella persona del legale rappresentante, ...

 

e

 

L’impresa di assicurazione ... (di seguito definita Compagnia), nella persona del legale rappresentante, ...

 

 

Premesso che:

 

1.    Il FONDO PENSIONE, costituito in forma di ..., è autorizzato all’esercizio dell’attività ed è iscritto all’albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione, in data ... con il n. ...

2.    La Compagnia è autorizzata all’esercizio dell’attività di ... [2] ed è in possesso dei requisiti fissati dall’ISVAP ai sensi dell’art. 6, co. 4 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito definito decreto).

3.    Il FONDO PENSIONE intende stipulare la convenzione di cui all’art. 6, comma 3, del decreto;

 

convengono e stipulano quanto segue:

 


 

CONVENZIONE

PER L’ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI

IN CASO DI INVALIDITÀ DEGLI ADERENTI

 

 

 

 

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1.    La presente convenzione ha per oggetto l’assicurazione delle prestazioni indicate al comma 3 da erogarsi in caso di invalidità degli aderenti, sopravvenuta ..., [3] che il FONDO PENSIONE abbia inserito in assicurazione (ovvero: in caso di invalidità di ciascun aderente al FONDO PENSIONE, sopravvenuta ...).

2.    Si intende colpito da invalidità ... [4] l’assicurato che ... [5]

3.    Le prestazioni assicurate, in conformità a quanto previsto dallo Statuto/Regolamento del FONDO PENSIONE, consistono in ... [6]

 

Art. 2 - Esclusioni

1.    Sono esclusi dalla copertura assicurativa in oggetto i rischi derivanti da: ...

 

Art. 3 - Premio di assicurazione

1.    Per ciascun aderente inserito in assicurazione, il FONDO PENSIONE si impegna a pagare alla Compagnia il premio che si determina applicando alla prestazione richiesta i coefficienti o tassi di premio [7] riportati nella Tabella allegata, in base ai criteri ivi indicati.

2.    I premi saranno pagati con le seguenti modalità e termini: ...

3.    A fronte del pagamento di ciascun premio, la Compagnia rilascerà una quietanza relativa al premio versato stesso, comprensivo di imposte e tasse, e riportante l’indicazione degli estremi identificativi dell’assicurato, l’importo della prestazione ed il periodo di efficacia della copertura.

 

Art. 4 - Obblighi di comunicazione

1.    Il FONDO PENSIONE si impegna a comunicare alla Compagnia, all’atto dell’inserimento di ciascun aderente in assicurazione, i seguenti dati relativi agli assicurati ed ai beneficiari: ...

2.    Le dichiarazioni del FONDO PENSIONE devono essere esatte e complete; l’inesatta indicazione dei dati forniti comporta ... [8]

3.    Il FONDO PENSIONE è tenuto a comunicare il verificarsi del presunto evento invalidante entro ... giorni dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, con le seguenti modalità: ...

 

Art. 5 - Assunzione dei rischi

1.    L’assunzione dei rischi avviene con le seguenti modalità: ... [9]

 

Art. 6 - Accertamento dello stato di invalidità

1.    La Compagnia accerta lo stato di invalidità con le seguenti modalità e termini ...

 

Art. 7 - Rivedibilità dello stato di invalidità [10]

1.     

 

Art. 8 - Procedimento arbitrale volontario

1.    In caso di disaccordo sul riconoscimento dello stato di invalidità o sulla sua revisione potrà essere fatto ricorso ad un procedimento arbitrale che si atterrà alla disciplina di seguito indicata: ...

Art. 9 - Modalità di pagamento delle prestazioni

1.    La Compagnia provvederà al pagamento della prestazione con le seguenti modalità:...

 

Art. 10 - Decorrenza e durata

1.    La presente convenzione ha decorrenza dal ... e durata di ...

2.    La presente convenzione è rinnovata tacitamente [11] .

 

Art. 11 - Tasso massimo di interesse

1.    Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito determinato dall’ISVAP, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono applicate agli aderenti inseriti in convenzione successivamente all’entrata in vigore delle modifiche stesse [12] .

 

Art. 12 - Clausola finale

1.    I tassi di premio fissati nella presente convenzione possono essere modificati sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate, diverse dal tasso di interesse, ed i risultati dell’esperienza diretta.

 

2.    Le eventuali modifiche verranno applicate agli iscritti al Fondo pensione inseriti in assicurazione successivamente all’entrata in vigore delle modifiche stesse previa comunicazione al Fondo da effettuarsi con le seguenti modalità e termini ...

 

3.    Nell’ipotesi di cui al comma 1 il Fondo ha facoltà di recesso da esercitarsi con le seguenti modalità e termini ...

 

 


 

Allegato - TABELLA

 

Coefficienti per la determinazione dell’importo del premio

Criteri di individuazione del coefficiente da applicare

Basi tecniche e criteri attuariali per la determinazione dei coefficienti e dei relativi caricamenti

Eventuali partecipazioni agli utili



* Il documento, previa deliberazione della Commissione in data 21 maggio 1998, è stato approvato d’intesa con l’ISVAP con atto sottoscritto in data 28 maggio 1998.

 

[1] Banca, SIM, società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti, Compagnia di assicurazione.

[2] Assicurazione sulla vita (ramo IV del d.lgs. 174/95), assicurazione contro i danni (rami infortuni e malattia.

[3] Indicare l’ambito temporale durante il quale o il termine entro cui l’evento invalidità da diritto alla prestazione.

[4] Indicare la tipologia di invalidità (totale, parziale) (permanente, temporanea).

[5] Dare la definizione di invalidità (incapacità lavorativa generica, specifica, funzionale).

[6] Indicare le cause di invalidità che danno diritto alla prestazione, la forma di quest’ultima e i criteri per la sua qualificazione.

[7] A seconda che trattasi di assicurazione sulla vita, malattia o infortuni.

[8] Indicare le conseguenze dell’inesatta dichiarazione con riferimento ai premi da corrispondere o all’entità della prestazione.

[9] Ove, eventualmente, sia prevista la sottoscrizione di questionari sullo stato di salute degli assicurandi, la sottoposizione degli assicurandi a visita medica, ecc., vanno rese esplicite le conseguenze derivanti dall’accertamento dell’esistenza di rischi aggravati (esempio: carenza iniziale, sovratariffazione, capitale massimo assicurabile, ecc.).

[10] Articolo eventuale.

[11] Si richiama l’attenzione sull’art. 1899, 1 e 2 co. c.c. in base al quale i contratti di assicurazione contro i danni, se di durata superiore ai dieci devono consentire il recesso delle parti trascorso il decennio. In caso di proroga tacita, ciascuna proroga non può avere durata superiore ai due anni.

[12] La disposizione trova applicazione solo nell’ipotesi in cui la copertura invalidità sia prestata nell’ambito del ramo IV dell’assicurazione sulla vita.

 

 


 

 

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

PER L’ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI

IN CASO DI PREMORIENZA E DI INVALIDITÀ DEGLI ADERENTI*

 

 

(ex art. 17 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124)

 

 

Tra

 

 

Il FONDO PENSIONE ... (di seguito definito FONDO PENSIONE), nella persona del legale rappresentante, ...

 

ovvero

 

La Società ... [1] (di seguito definita FONDO PENSIONE o Fondo), la quale interviene nella sua qualità di soggetto istitutore il fondo pensione aperto denominato ..., nella persona del legale rappresentante, ...

 

e

 

L’impresa di assicurazione ... (di seguito definita COMPAGNIA), nella persona del legale rappresentante, ...

 

 

Premesso che:

 

1.    Il FONDO PENSIONE, costituito in forma di ..., è autorizzato all’esercizio dell’attività ed è iscritto all’albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione (di seguito definita Commissione di Vigilanza), in data ... con il n. ...

2.    La COMPAGNIA è autorizzata all’esercizio dell’attività di ... [2] ed è in possesso dei requisiti fissti dall’ISVAP ai sensi dell’art. 6, co. 4, del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito definito decreto).

3.    Il FONDO PENSIONE intende stipulare la convenzione di cui all’art. 6, comma 3, del decreto;

 

convengono e stipulano quanto segue:


 

CONVENZIONE

PER L’ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI

IN CASO DI PREMORIENZA E INVALIDITÀ DEGLI ADERENTI

 

 

 

 

 

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1.    La presente convenzione ha per oggetto l’assicurazione delle prestazioni indicate al comma 4 da erogarsi in caso di morte e di invalidità degli aderenti che il FONDO PENSIONE abbia inserito in assicurazione (ovvero: di ciascun aderente al FONDO PENSIONE). L’evento morte o invalidità deve sopravvenire ...

2.    Le cause di morte e di invalidità che danno diritto alla prestazione sono le seguenti: ... [3]

3.    Si intende colpito da invalidità ... [4] l’assicurato che ... [5]

4.    Le prestazioni assicurate, in conformità a quanto previsto dallo Statuto/Regolamento del FONDO PENSIONE, consistono in ... [6]

 

Art. 2 - Esclusioni

1.    Sono esclusi dalla copertura assicurativa in oggetto i rischi derivanti da: ...

 

Art. 3 - Premio di assicurazione

1.    Per ciascun aderente inserito in assicurazione, il FONDO PENSIONE si impegna a pagare alla COMPAGNIA il premio che si determina applicando alla prestazione richiesta i coefficienti riportati nella Tabella allegata, in base ai criteri ivi indicati.

2.    I premi saranno pagati con le seguenti modalità e termini: ...

3.    A fronte del pagamento di ciascun premio, la COMPAGNIA rilascerà una quietanza relativa al premio versato stesso, comprensivo di imposte e tasse, e riportante l’indicazione degli estremi identificativi dell’assicurato, l’importo della prestazione ed il periodo di efficacia della copertura.

 

Art. 4 - Obblighi di comunicazione

1.    Il FONDO PENSIONE si impegna a comunicare alla COMPAGNIA, all’atto dell’inserimento di ciascun aderente in assicurazione, i seguenti dati relativi agli assicurati ed ai beneficiari: ...

2.    Le dichiarazioni del FONDO PENSIONE devono essere esatte e complete; l’inesatta indicazione dei dati forniti comporta ... [7]

3.    Il FONDO PENSIONE è tenuto a comunicare il verificarsi del decesso o del presunto evento invalidante in capo a ciascun assicurato entro ... giorni dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, con le seguenti modalità: ...

 

Art. 5 - Assunzione dei rischi

1.    L’assunzione dei rischi avviene con le seguenti modalità: ...

 

Art. 6 - Accertamento dello stato di invalidità

1.    La COMPAGNIA accerta lo stato di invalidità con le seguenti modalità e termini ...

 

Art. 7 - Rivedibilità dello stato di invalidità

 

1.    [8]

 

Art. 8 - Procedimento arbitrale volontario

1.    In caso di disaccordo sul riconoscimento dello stato di invalidità o sulla sua revisione potrà essere fatto ricorso ad un procedimento arbitrale che si atterrà alla disciplina di seguito indicata: ...

 

Art. 9 - Modalità di pagamento delle prestazioni

1.    La COMPAGNIA provvederà al pagamento della prestazione con le seguenti modalità:...

 

Art. 10 - Decorrenza e durata

1.    La presente convenzione ha decorrenza dal ... e durata di ...

2.    La presente convenzione è rinnovata tacitamente.

 

Art. 11 - Tasso massimo di interesse

1.    Le successive modifiche del tasso massimo di interesse garantito determinato dall’ISVAP, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 174/95, sono applicate agli aderenti inseriti in convenzione successivamente all’entrata in vigore delle modifiche stesse.

 

Art. 12 - Clausola finale

1.    I tassi di premio fissati nella presente convenzione possono essere modificati sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate, diverse dal tasso di interesse, ed i risultati dell’esperienza diretta.

 

2.    Le eventuali modifiche verranno applicate agli iscritti al Fondo pensione inseriti successivamente all’entrata in vigore delle modifiche stesse previa comunicazione al Fondo da effettuarsi con le seguenti modalità e termini ...

 

3.    Nell’ipotesi di cui al comma 1 il Fondo ha facoltà di recesso da esercitarsi con le seguenti modalità e termini ...

 

 


 

Allegato - TABELLA

Coefficienti per la determinazione dell’importo del premio

Criteri di individuazione del coefficiente da applicare

Basi tecniche e criteri attuariali per la determinazione dei coefficienti e dei relativi caricamenti

 

Eventuali partecipazioni agli utili.



* Il documento, previa deliberazione della Commissione in data 21 maggio 1998, è stato approvato d’intesa con l’ISVAP con atto sottoscritto in data 28 maggio 1998.

 

[1] Banca, SIM, società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti, Compagnia di assicurazione.

[2] Assicurazione sulla durata della vita umana. Assicurazione contro i danni (rami infortuni e malattia)

[3] Indicare le cause dell’evento: infortuni, malattia, ... (per le imprese autorizzate ad esercitare l’assicurazione sulla durata della vita umana); infortuni (per le imprese autorizzate ad esercitare il relativo ramo).

[4] Indicare la tipologia di invalidità (totale, parziale) (permanente, temporanea).

[5] Dare la definizione di invalidità (incapacità lavorativa generica, specifica, funzionale).

[6] Indicare la forma della prestazione.

[7] indicare le conseguenze dell’inesatta dichiarazione con riferimento ai premi da corrispondere o all’entità della prestazione.

[8] Articolo eventuale

 

 


 

 

SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE

PER L’ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

COMPLEMENTARI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA*

 

 

(ex art. 17 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124)

 

 

Il Fondo Pensione ... (di seguito definito FONDO PENSIONE), nella persona del legale rappresentante, ...

 

ovvero

 

La società ... [1] (di seguito definita FONDO PENSIONE), la quale interviene nella sua qualità di soggetto istitutore del fondo pensione aperto denominato ..., nella persona del legale rappresentante

 

 

e

 

 

L’impresa di assicurazione ... (di seguito definita COMPAGNIA), nella persona del legale rappresentante, ...

 

 

Premesso che:

 

1.    Il FONDO PENSIONE, costituito in forma di ..., è autorizzato all’esercizio dell’attività ed è iscritto all’albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione, in data ... con il n. ...

2.    La COMPAGNIA è autorizzata all’esercizio dell’attività di assicurazione sulla durata della vita umana ed è in possesso dei requisiti fissati dall’ISVAP ai sensi dell’art. 6, co. 4, del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni

3.    Il FONDO PENSIONE intende stipulare la convenzione di cui all’art. 6, comma 2, del decreto;

 

convengono e stipulano quanto segue:


 

CONVENZIONE
PER L’ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
COMPLEMENTARI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA

 

 

 

 

Art. 1 - Oggetto della convenzione. Prestazioni assicurate

1.    La convenzione ha per oggetto l’assicurazione di rendita vitalizia immediata ... [2] sulla testa degli aderenti al FONDO PENSIONE (di seguito indicati come “Assicurati”) che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto/Regolamento del FONDO PENSIONE, siano inseriti in assicurazione su indicazione del fondo pensione stesso.

1bis [3]        Il FONDO PENSIONE può richiedere, in relazione al singolo Assicurato, che, in luogo della rendita di cui al comma 1, sia erogata una delle seguenti altre rendite vitalizie: ...

2.    L’importo annuo di ciascuna rendita si ottiene applicando al premio versato alla COMPAGNIA, al netto delle imposte, ai sensi dell’art. 2, il coefficiente indicato nella Tabella allegata alla presente convenzione con i criteri ivi previsti

2bis [4]     La rendita, come quantificata al comma 2, sarà periodicamente adeguata secondo quanto previsto nel documento allegato alla presente convenzione.

 

Art. 2 - Premio di assicurazione

1.    La COMPAGNIA si impegna a corrispondere al FONDO PENSIONE le rendite oggetto della presente convenzione a fronte del pagamento di un premio unico per ciascuna rendita assicurata.

2.    I premi saranno pagati con le seguenti modalità e termini.....

3.    La COMPAGNIA rilascerà una quietanza a fronte del pagamento di ciascun premio comprensivo di imposte e tasse, riportante l’indicazione degli estremi identificativi dell’Assicurato e l’importo della prestazione assicurata.

4.    Per l’elaborazione dei coefficienti di cui all’art. 1, co. 2 sono stati applicati i caricamenti determinati secondo i criteri riportati nella Tabella allegata.

 

Art. 3 - Obblighi di comunicazione

1.    Il FONDO PENSIONE, all’atto dell’inserimento di ciascun aderente in convenzione, si impegna a comunicare alla COMPAGNIA i seguenti dati relativi agli aderenti ed alle eventuali teste reversionarie.

2.    Le dichiarazioni del FONDO PENSIONE devono essere esatte e complete; l’inesatta indicazione dei dati dell’aderente o della testa reversionaria comporta la rettifica dell’importo della rendita.

 

Art. 4 - Pagamento della rendita

1.    Ciascuna rendita avrà decorrenza da ..... e sarà erogata in rate ... con le seguenti modalità ...

2.    L’erogazione della rendita cesserà con l’ultima scadenza di rata precedente la morte dell’aderente fatto salvo quanto previsto dal co. 1/bis dell’art. 1.

3.    Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono erogate al FONDO PENSIONE.

 

Art. 5 - Valore di riscatto

1.    Le rendite oggetto della presente convenzione non ammettono valore di riscatto.

 

Art. 6 - Decorrenza e durata

1.    La presente convenzione ha decorrenza dal ... e durata di ...

2.    La presente convenzione è rinnovata tacitamente, salvo preavviso delle parti che dovrà essere comunicato almeno ... mesi prima della scadenza.

 

Art. 7 - Recesso

1.    Il FONDO PENSIONE può recedere dalla presente convenzione con le seguenti modalità e termini: ...

1bis La COMPAGNIA può recedere dalla presente convenzione con le seguenti condizioni, modalità e termini: ...

2.    Il recesso non ha effetto sulle rendite in corso di erogazione, che restano in vigore alle condizioni previste dalla presente convenzione.

 

Art. 8 - Tasse, bolli ed imposte

1.    Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sia sul premio unico versato sia sulla rendita convenuta, sono a carico del FONDO PENSIONE.

 

Art. 9 - Tasso massimo di interesse garantito

1.    Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall’ISVAP, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono applicate alla tariffa oggetto della presente convenzione relativamente agli aderenti non ancora inseriti nella presente convenzione.

 

Art. 10 - Clausola finale

1.    I tassi di premio fissati nella presente convenzione possono essere modificati sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate, diverse dal tasso di interesse, ed i risultati dell’esperienza diretta.

 

2.    Le eventuali modifiche verranno applicate agli iscritti al Fondo pensione inseriti in assicurazione successivamente all’entrata in vigore delle modifiche stesse previa comunicazione al Fondo da effettuarsi con le seguenti modalità e termini ...

 

3.    Nell’ipotesi di cui al comma 1 il Fondo ha facoltà di recesso da esercitarsi con le seguenti modalità e termini ...

 

 


 

Allegato - TABELLA

Coefficienti di conversione in rendita per ogni tipologia di rendita prevista, anche in rapporto all’eventuale rateizzazione infrannuale della rendita o all’eventuale trasformazione della rendita da posticipata ad anticipata o viceversa.

Criteri di individuazione del coefficiente da applicare per la determinazione dell’importo annuo della rendita.

Basi tecniche o criteri per la loro determinazione.

Criteri di determinazione dei caricamenti applicati.

 

Allegato - Criteri di adeguamento (es.: rivalutazione, indicizzazione, ecc.)

Criteri di adeguamento della rendita con riferimento all’entità ed alla periodicità dell’adeguamento.

Eventuale regolamento della gestione separata, del fondo interno, ecc.

 



* Il documento, previa deliberazione della Commissione in data 21 maggio 1998, è stato approvato d’intesa con l’ISVAP con atto sottoscritto in data 28 maggio 1998.

 

[1] Banca, SIM, società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti, compagnia di assicurazione, posto che la compagnia di assicurazione non necessariamente deve convenzionarsi.

[2] Rivalutabile, costante, ecc...

[3] Comma eventuale da inserire qualora il fondo voglia riservarsi la possibilità di offrire rendite reversibili, certe per un periodo di tempo, o altre forme di rendita vitalizia.

[4] Comma eventuale da inserire nel caso di rendite diverse dalla costante. L’allegato dovrà riportare la disciplina relativa all’adeguamento delle rendite (clausola di rivalutazione, indicizzazione, adeguamento, eventuale regolamento di gestioni separate, fondi interni, ecc.).