DELIBERAZIONE 3 FEBBRAIO 1999

 

Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti all'accesso, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

 

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

 

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legislativo n. 124 del 1993);

Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito Commissione di vigilanza), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare;

 

Visto l'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come modificato dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che dispone, tra l'altro, in ordine al funzionamento ed ai principi che disciplinano l'attività e l'organizzazione della Commissione di vigilanza;

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito legge n. 241 del 1990), recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 (di seguito decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992), concernente il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990;

 

Visto in particolare l'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990, che esclude il diritto di accesso ai documenti nei casi di segreto di ufficio o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento;

 

Visto l’art. 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990, che esclude il diritto di accesso per la salvaguardia delle esigenze espressamente indicate nel comma stesso;

 

Visto l'art. 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990, che fa obbligo alle singole amministrazioni di individuare le categorie di documenti da esse formati e comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso per le esigenze di cui al richiamato comma 2;

 

Visto l'art. 24, comma 6, della legge n. 241 del 1990, che dà facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa;

 

Visto l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, recante la disciplina dei casi di esclusione;

 

Visto l'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'art. 14 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che dispone che i dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla Commissione di vigilanza nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio, anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

 

Visto l’art. 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che dispone in materia di segreto d’ufficio e collaborazione tra Autorità;

 

Ravvisata la necessità di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990, sopra richiamate;

 

Vista la propria deliberazione in data 21 maggio 1998;

 

Sentito il parere della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, di cui all’art. 27  della legge n. 241 del 1990, reso nella seduta del 18 novembre 1998;

 

ADOTTA

il seguente regolamento:

 

Art. 1

Ambito di applicazione

1.         Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990, il presente regolamento individua le categorie di documenti formati dalla Commissione di vigilanza, o comunque detenuti stabilmente dalla stessa, che sono sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24 della legge n. 241 del 1990, ed all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992.

 

Art. 2

Categorie di documenti sottratti all'accesso nei casi di segreto d'ufficio o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento

1.                  Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990, sono sottratti all'accesso i documenti, di contenuto generale o particolare, contenenti dati, notizie e informazioni acquisiti dalla Commissione di vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, nonché ogni altro documento contenente dati, notizie e informazioni acquisite dalla stessa nell'esercizio delle proprie attribuzioni, coperto dal segreto d’ufficio ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall’art. 14 della legge 8 agosto 1995, n. 335. E’ comunque fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 1998, n. 58, per la collaborazione tra Autorità e dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto.

 

2.         Sono inaccessibili:

a) i pareri legali relativi a controversie in atto o in potenza ed inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico-giuridico di provvedimenti assunti dalla Commissione di vigilanza e non sottratti all'accesso e siano in questi ultimi richiamati;

b) gli atti preordinati alla difesa in giudizio della Commissione di vigilanza.

 

3.         I documenti formati dalla Commissione di vigilanza o detenuti stabilmente dalla stessa sono sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990, in tutti gli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione comunque previsti dall'ordinamento.

 

Art. 3

Categorie di documenti sottratti all’accesso per l’esigenza di salvaguardare l’ordine pubblico e la prevenzione e la repressione della criminalità

 

1.         Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera c), della legge n. 241 del 1990, e dell’art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, ed in relazione all’esigenza di salvaguardare l’ordine pubblico e la prevenzione e la repressione della criminalità, sono sottratti all’accesso i documenti relativi alle misure di sicurezza attuate nell’ambito della Commissione di vigilanza di seguito indicati:

a)      atti e documenti attinenti la sicurezza delle infrastrutture e degli ambienti di lavoro;

b)      atti e documenti attinenti la sicurezza delle procedure e dei dati informatici.

 

Art. 4

Categorie di documenti sottratti all’accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

 

1.         Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera d), della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 8, comma 5, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, ed in relazione all’esigenza di salvaguardare la riservatezza dei terzi, persone fisiche e giuridiche, gruppi ed associazioni, fatta salva per gli interessati la garanzia della visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere loro interessi giuridici, sono sottratte all’accesso le seguenti categorie di documenti:

1)      rapporti informativi e ogni altro documento concernente la valutazione del personale dipendente contenente notizie riservate;

2)      elaborati relativi alle prove di concorso e selettive per l’assunzione del personale dipendente, fino all’esaurimento del relativo procedimento;

3)      documentazione relativa agli avanzamenti del personale dipendente, fino all’esaurimento del relativo procedimento;

4)      documentazione relativa ad accertamenti medici ed alla salute delle persone;

5)      documentazione caratteristica, matricolare o concernente situazioni private del personale dipendente;

6)      documentazione attinente a procedimenti penali coperta dal segreto istruttorio, disciplinari fino all’esaurimento del relativo procedimento, monitori e cautelari e quella concernente l’istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente;

7)      segnalazioni ed atti istruttori in materia di esposti di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali e similari limitatamente alle parti che contengono dati, informazioni e notizie riservati su soggetti riconoscibili;

8)      documentazione relativa al trattamento economico individuale del personale in servizio e in quiescenza, qualora dalla stessa possano desumersi informazioni di carattere riservato;

9)      documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale di persone, ivi compresi i dipendenti, comunque utilizzata ai fini dell’attività amministrativa.

 

2.         Sono altresì inaccessibili:

a) tutti i documenti preordinati all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;

b) i verbali delle riunioni della Commissione di vigilanza nei casi in cui riguardino l’adozione di atti sottratti all’accesso;

c) i documenti riguardanti l’attività ispettiva interna fino all’esaurimento del relativo procedimento;

d) gli atti e i documenti relativi a procedure di acquisizione di beni e servizi e per appalti di opere e lavori nel corso dell'espletamento delle procedure stesse.

Art. 5

Pubblicità aggiuntiva

 

1.         Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della Commissione di vigilanza, può essere reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dalla stessa.

 

Art. 6

Entrata in vigore

 

1.         Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Roma, 3 febbraio 1999                                               Il Presidente: Bessone