ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI E INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVAMENTE ALLE MODALITA’ DI ISTITUZIONE DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI PER I LAVORATORI AUTONOMI E PER I LIBERI PROFESSIONISTI

 

Nella riunione del 26 marzo 1998 la Commissione ha deliberato:

 

·        di approvare il seguente contenuto minimo delle fonti istitutive dei fondi pensione negoziali rivolti ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti:

a)      individuazione dell’area dei destinatari (artt.2 e 3 d.lgs.124/93);

b)      modalità di partecipazione nel rispetto della libertà di adesione individuale (art.3, co.4, d.lgs.124/93);

c)      articolazione ed entità della contribuzione da destinare al fondo (art.8, co.2, d.lgs.124/93);

d)      trasferimento della posizione in costanza dei requisiti di partecipazione al fondo (art.10, co.3-bis, d.lgs.124/93);

 

·        di ritenere essenziale per l’istituzione dei fondi pensione negoziali rivolti ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti la presenza di due distinte manifestazioni di volontà: 1) la delibera della associazione/sindacato (di rilievo almeno regionale) di promuovere un accordo fra i lavoratori volto a realizzare una forma pensionistica complementare a favore di categorie di lavoratori espressamente indicate e di cui l’associazione/sindacato è rappresentativa; 2) l’accordo dei lavoratori interessati. Quest’ultimo può essere individuato nel contratto fra i lavoratori che si formalizza in sede di atto costitutivo del fondo pensione;

 

·        di reputare opportuno - ove per esigenze organizzative, l’assemblea sia costituita da rappresentanti degli aderenti - che la designazione degli stessi sia esercitata dagli aderenti in base al metodo elettivo secondo criteri e modalità indicati dallo statuto anche con rinvio alla suddetta delibera della associazione/sindacato promovente;

 

·        di reputare opportuno, nella fattispecie in esame, che le previsioni relative all’articolazione e all’entità della contribuzione da destinare al fondo siano, in ogni caso, contenute nello statuto e che le fonti istitutive possano, al riguardo, limitarsi ad effettuare un generico rinvio alla regolamentazione statutaria.