Legge 23 dicembre 1994, n. 724

Legge 23 dicembre 1994, n. 724

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

 

(omissis)

Capo II

Disposizioni in materia previdenziale

Art. 11.

Eta' per il pensionamento di vecchiaia.

  1. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e' sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 12.

Attivita' usuranti.

  1. Entro il 31 gennaio 1995 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, sara' ridefinito l'elenco delle attivita' cosiddette "usuranti" al fine di ridurre per i lavoratori appartenenti a tali categorie l'eta' di pensionamento senza aggravio di oneri per la finanza pubblica.

Art. 13.

Disposizioni in materia di pensionamenti di anzianita' nel regime generale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi.

  1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 nei confronti dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonche' dei lavoratori autonomi, e' sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti. La sospensione opera fino alla data di entrata in vigore di specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale e comunque non oltre il 30 giugno 1995. Tale provvedimento, unitamente alla predetta disposizione di sospensione, dovra' essere idoneo ad assicurare effetti di contenimento: a) del saldo netto da finanziare: di almeno lire 1.748 miliardi per l'anno 1995, comprensivi di lire 1.088 miliardi di cui all'articolo 21, lire 258 miliardi per l'anno 1996 e lire 354 miliardi per l'anno 1997; b) del fabbisogno di cassa del settore statale: di almeno lire 5.107 miliardi per l'anno 1995, lire 4.808 miliardi per l'anno 1996 e lire 5.117 miliardi per l'anno 1997.
  2. Qualora entro la data del 30 giugno 1995 non sia stato adottato il provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 30 giorni dalla predetta data e con effetto dal 1° luglio 1995, sono aumentate, in misura tale da assicurare gli effetti finanziari di cui al comma 1: a) le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima; b) le aliquote contributive dovute, ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233 , dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale.
  3. Le disposizioni in materia di sospensione dell'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianita' non si applicano: nei casi di cessazione dal servizio per invalidita' derivanti o meno da causa di servizio; nei casi di pensionamento anticipato, specificamente previsti da norme derogatorie, connessi ad esuberi strutturali di manodopera; nei casi di trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 , e successive integrazioni; nei confronti dei lavoratori che possano far valere un'anzianita' contributiva non inferiore a quaranta anni, ovvero l'anzianita' contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza.
  4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano altresi': a) per i lavoratori dipendenti del settore privato che, in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994 come attestato dalla certificazione del datore di lavoro di cui alla successiva lettera b), sempreche' dalla predetta data non prestino attivita' lavorativa. Tale ultima condizione deve risultare dalla documentazione agli atti degli enti di previdenza, o in mancanza, dalla dichiarazione di responsabilita' dell'interessato rilasciata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive modificazioni, all'atto della presentazione della domanda di pensionamento anticipato; b) per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno presentato ai rispettivi enti di previdenza domanda di pensionamento anticipato in data antecedente al 28 settembre 1994 e che, in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994; la cessazione entro il termine anzidetto deve risultare dalla documentazione agli atti degli enti di previdenza ed essere certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilita'; c) per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, nonche' per i lavoratori per i quali a tale data sia in corso il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro, sempreche' la comunicazione di preavviso risulti certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilita'; d) per i lavoratori dipendenti da imprese cui e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in base alle procedure avviate ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data del 31 dicembre 1994; e) per i lavoratori che fruiscano alla data del 28 settembre 1994 dell'indennita' di mobilita', ovvero collocati in mobilita' in base alle procedure avviate antecedentemente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni; f) per i lavoratori dipendenti dagli enti di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602; per i lavoratori dipendenti da altri enti o imprese per i quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche normative, nonche' per i lavoratori eccedenti degli enti locali per i quali sia stato approvato il bilancio riequilibrato da parte del Ministero dell'interno ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68; g) ai lavoratori privi di vista.
  5. Fuori dalle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 e fermo restando quanto previsto dal comma 10, i lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonche' i lavoratori autonomi, che abbiano presentato entro la data del 28 settembre 1994 la domanda di pensionamento di anzianita', accettata, ove previsto, entro la medesima data dall'amministrazione di appartenenza, possono, ancorche' riammessi in servizio, conseguire un trattamento pensionistico secondo quanto previsto dal comma 6 con le conseguenti decorrenze: a) da 1° luglio 1995, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianita' contributiva o di servizio non inferiore a 37 anni; b) dal 1° gennaio 1996, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianita' contributiva o di servizio non inferiore a 31 anni; c) dal 1° gennaio 1997, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianita' contributiva o di servizio inferiore a 31 anni .
  6. Ai trattamenti pensionistici di anzianita' dei lavoratori di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, se piu' favorevoli rispetto a quelli in vigore alla data di decorrenza della prestazione.
  7. Per i lavoratori di cui al comma 5 che conseguono il requisito contributivo massimo utile previsto nei rispettivi ordinamenti antecedentemente alle date indicate alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 5, il trattamento pensionistico e' attribuito con la decorrenza eventualmente anteriore stabilita dalla disciplina prevista dagli ordinamenti predetti in materia di decorrenza delle pensioni di anzianita'.
  8. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e' fatta salva la possibilita' di revocare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande di pensionamento ancorche' accettate dagli enti di appartenenza. Nei casi di domande di riammissione presentate ai sensi dei decreti di cui al comma 9 da coloro che siano cessati dal servizio dalla data del 28 settembre 1994 la riammissione avviene con la qualifica rivestita e con l'anzianita' di servizio maturata all'atto del collocamento a riposo e con esclusione di ogni beneficio economico e di carriera eventualmente attribuito in connessione al collocamento a riposo. Il periodo di interruzione per cessazione dal servizio non ha effetti sulla continuita' del rapporto di impiego e viene considerato, ai fini del trattamento economico, equivalente a quello spettante nelle posizioni di congedo straordinario o in licenza speciale o ad altro analogo istituto previsto dalle norme dei singoli ordinamenti.
  9. Le disposizioni del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, sono abrogate fermi restando la validita' degli atti e dei provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti in base al decreto medesimo ed al decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553.
  10. I lavoratori dipendenti privati e pubblici, in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito di trentacinque anni di contribuzione, possono conseguire i trattamenti pensionistici anticipati di cui al comma 1 a partire dal 1° gennaio 1995, secondo criteri da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, entro il limite massimo di onere di lire 500 miliardi per l'anno 1995. In sede di definizione del provvedimento legislativo di riordino di cui al comma 1 ovvero del decreto di cui al comma 2 si terra' conto degli effetti derivanti dal presente comma.

Art. 14.

Perequazione automatica delle pensioni.

  1. Con effetto dal 1995 il termine stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, e' differito al 1° gennaio successivo di ogni anno.

Art. 15.

Assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile e omogeneizzazione dei trattamenti di pensione.-

  1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1995, ai soli fini dell'assoggettamento a ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro, lo stipendio e gli altri assegni pensionabili con esclusione dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli assegni e indennita' corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi diritto al trattamento di quiescenza disciplinato dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, sono figurativamente aumentati della percentuale prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai dipendenti iscritti a gestioni pensionistiche regolate da ordinamenti che rinviano alle norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successivamente modificazioni ed integrazioni.
  3. In attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, ovvero l'indennita' di contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita spettante.
  4. La pensione di cui al comma 3 e' reversibile, con riferimento alle categorie di superstiti aventi diritto, in base all'aliquota in vigore nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
  5. Le disposizioni relative alla corresponsione della indennita' integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilita' ad esse riferite.
  6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche ai dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 .

Art.16.

Modifiche alle norme per la liquidazione dell'indennita' di buonuscita. -

(omissis)

Art.17.

Aliquote di rendimento per il calcolo della pensione, pensioni in regime internazionale e rinvio dei miglioramenti delle pensioni.

  1. Con effetto dal 1° gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianita' contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data.
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trattamenti pensionistici erogati dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , qualora per gli stessi intervenga la privatizzazione ivi prevista.
  3. Al secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 3 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le parole: "a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "a dieci anni".
  4. La decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici di cui agli articoli 1, commi 9, 9-bis e 9-ter; 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, gia' differita dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' ulteriormente differita al 1° ottobre 1995.
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi entro il 30 giugno 1995 sono stabiliti aumenti delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti delle gestioni interessate, tali da assicurare almeno la copertura dei conseguenti maggiori oneri.

Art. 18.

Condono previdenziale ed assistenziale. -

  1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, possono versare entro il 31 marzo 1995 i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti la anzidetta denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti gia' iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1.
  3. La regolarizzazione puo' avvenire, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il 31 luglio 1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro il 30 novembre 1995. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.
  4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonche' con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
  5. I soggetti che provvedono al versamento della seconda e della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, alle scadenze, gia' previste dal decreto stesso, rispettivamente, del 30 settembre e del 30 novembre 1994, non sono tenuti al pagamento della maggiorazione degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento, ne' del diritto di mora del 4 per cento, previsti per tali rate dal predetto decreto-legge.
  6. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti e gli imprenditori agricoli a titolo principale possono regolarizzare le loro posizioni debitorie relative agli anni 1994 e precedenti, anche nel caso di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro, nei confronti del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), tramite il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
  7. Il versamento degli importi dovuti ai sensi del comma 6 e' effettuato in rate quadrimestrali consecutive, di importo non inferiore a lire 1.000.000 decorrenti dal 10 giugno 1995, non superiori a 20. La rateizzazione si applica anche per il pagamento o la restituzione dei contributi agricoli unificati dovuti, nel periodo, in base a titolo esecutivo. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento. Nel caso di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro, nei confronti dello SCAU il versamento di cui al presente comma e' effettuato in 5 rate trimestrali consecutive.
  8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16 del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 648, e' ridotta, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, di lire 200 miliardi.
  9. Per avvalersi delle agevolazioni di cui ai commi 6 e 7, gli interessati devono presentare allo SCAU per i contributi agricoli unificati apposita domanda di regolarizzazione, corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento di cui al comma 10, entro il termine perentorio del 15 febbraio 1995. Nei casi di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro alla domanda di pagamento agevolato deve essere allegata, a pena di decadenza, la denuncia dei rapporti di lavoro intercorsi nel periodo di riferimento.
  10. I richiedenti, a pena di inammissibilita' della domanda, sono tenuti a versare: a) per le posizioni debitorie fino a lire 3.000.000 una somma pari all'importo totale dei soli contributi omessi in tutto o in parte, che estingue totalmente l'obbligazione contributiva ivi compresi interessi e sanzioni; b) per le posizioni debitorie superiori a lire 3.000.000, in acconto una somma pari a un decimo del debito totale per i soli contributi omessi, elevata a quattro decimi nei casi di omessa denuncia dei lavoratori agricoli, ed una somma pari ad un quinto del debito residuo alla data del 31 marzo 1995. Per ciascuno dei predetti versamenti l'importo non puo' essere inferiore a lire 1.000.000.
  11. I crediti per contributi di importo non superiore a lire 30.000 dovuti allo SCAU alla data del 31 dicembre 1993 unitamente agli accessori di legge, nonche' gli importi dovuti per accessori di legge dalle ditte per inadempienze degli obblighi contributivi, riferiti a periodi fino al 31 dicembre 1993 e soddisfatti entro la data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione
  12. I contributi omessi sono calcolati in conformita' delle somme esposte sui bollettini di versamento inviati, nel periodo, dallo SCAU.
  13. Possono essere corrisposti, con le modalita' ed i termini previsti dai commi che precedono, anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata, ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito rimasto insoluto.
  14. L'omesso versamento totale o parziale delle somme da corrispondere alle scadenze di cui ai commi 7 e 10, nonche' dei contributi correnti dovuti nell'anno 1995 e nei casi di pagamento rateale, negli anni entro i quali si effettua la rateizzazione, comporta la decadenza del beneficio della regolarizzazione agevolata disciplinata dal presente articolo.
  15. Il pagamento dei debiti contributivi nelle forme di cui ai commi 7, 9, 10, 11 e 12 estingue i reati previsti in materia di accertamento e di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e di avviamento dei lavoratori, nonche' le obbligazioni per sanzioni amministrative. L'accoglimento della domanda di pagamento agevolato sospende i provvedimenti di merito e di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, fino al totale pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste.
  16. I datori di lavoro agricolo sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai a tempo determinato ed indeterminato impiegati negli anni 1986 e 1987 nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984
  17. In attesa di una organica revisione della disciplina dei rapporti di lavoro in agricoltura e, comunque, ai fini della regolarizzazione di cui al presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono individuati le province nelle quali si pratica un orario di lavoro ridotto rispetto a quello praticato nel restante territorio nazionale ed i criteri per la determinazione dei relativi salari medi da valere per la liquidazione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli, in misura proporzionale all'orario di lavoro ridotto.
  18. Qualora le competenti autorita' regionali non abbiano proceduto all'accertamento dei danni subiti dalle singole aziende agricole, il diritto alle agevolazioni contributive in favore dei soggetti di cui al comma 6, disposte dall'articolo 7-ter del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, e all'articolo 9 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, e' definitivamente riconosciuto sulla base delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, a suo tempo prodotte dalle ditte interessate.

Art. 19

Soppressione dello SCAU e trasferimento delle relative funzioni all'INPS e all'INAIL.

  1. Con decorrenza 1° luglio 1995 lo SCAU e' soppresso e tutte le strutture, le funzioni e il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, in apposite strutture, salvaguardando le esperienze e le professionalita' specifiche, con tempi e modalita' stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare, d'intesa con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
  2. I contributi di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 334, sono riscossi dall'INPS, conformemente alle modalita' stabilite dall'autonomia contrattuale collettiva, in via generalizzata ed automatica nei confronti dei soggetti che applicano o recepiscono i contratti collettivi di lavoro del settore agricolo.

Art. 20

Interventi in materia di occupazione e mercato del lavoro.

  1. L'accertamento definito con adesione ai sensi degli articoli 2-bis e 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, rileva ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, nei casi in cui l'IRPEF costituisce base di riferimento ai fini dei versamenti contributivi.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le parti sociali, le somme derivanti all'INPS dall'accertamento definitivo per adesione di cui al comma 1, valutate in lire 1.050 miliardi per il 1995, sono utilizzate, sulla base delle somme effettivamente introitate, per interventi in materia di occupazione e mercato del lavoro definiti dalla vigente normativa fino alla concorrenza di lire 1.000 miliardi. A tal fine e' istituita nell'ambito del bilancio INPS apposita evidenziazione contabile.
  3. Tenuto conto dell'esigenza di assicurare ai fini dell'invarianza del gettito un adeguato numero di accertamenti con adesione ai sensi degli articoli 2-bis e 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, e' stabilita la misura con la quale, limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, l'accertamento predetto rileva, ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'INPS.

Art. 21

Norma finanziaria.

  1. In conseguenza delle disposizioni contenute nel presente capo, sono ridotti di 1.088 miliardi di lire, per l'anno 1995, gli importi dei trasferimenti destinati alle gestioni previdenziali interessate.