L. 23 ottobre 1992, n. 421 (1).
Delega al Governo per la razionalizzazione e la
revisione delle discipline in materia di sanità,
di pubblico impiego, di previdenza
e di finanza territoriale.
1. Sanità. - 1. Ai fini della ottimale e razionale
utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario
nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del
medesimo a garanzia del cittadino, di equità distributiva e del
contenimento della spesa sanitaria, con riferimento all'articolo
32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero
accesso alle cure e la gratuità del servizio nei limiti e
secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia,
il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) riordinare la disciplina dei ticket e dei prelievi
contributivi, di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio
1986, n. 41 (2), e successive modificazioni ed integrazioni,
sulla base del principio dell'uguaglianza di trattamento dei
cittadini, anche attraverso l'unificazione dell'aliquota
contributiva, da rendere proporzionale entro un livello massimo
di reddito;
b) rafforzare le misure contro le evasioni e le elusioni
contributive e contro i comportamenti abusivi nella
utilizzazione dei servizi, anche attraverso l'introduzione di
limiti e modalità personalizzate di fruizione delle esenzioni;
c) completare il riordinamento del Servizio sanitario
nazionale, attribuendo alle regioni e alle province autonome la
competenza in materia di programmazione e organizzazione
dell'assistenza sanitaria e riservando allo Stato, in questa
materia, la programmazione sanitaria nazionale, la
determinazione di livelli uniformi di assistenza sanitaria e
delle relative quote capitarie di finanziamento, secondo misure
tese al riequilibrio territoriale e strutturale, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale intesa non
intervenga entro trenta giorni il Governo provvede direttamente;
d) definire i principi organizzativi delle unità sanitarie
locali come aziende infraregionali con personalità giuridica,
articolate secondo i principi della legge 8 giugno 1990, n. 142
(3), stabilendo comunque che esse abbiano propri organi di
gestione e prevedendo un direttore generale e un collegio dei
revisori i cui membri, ad eccezione della rappresentanza del
Ministero del tesoro, devono essere scelti tra i revisori
contabili iscritti nell'apposito registro previsto dall'articolo
1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (4). La
definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle
linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle
attività, l'esame del bilancio di previsione e del conto
consuntivo con la remissione alla regione delle relative
osservazioni, le verifiche generali sull'andamento delle
attività per eventuali osservazioni utili nella predisposizione
di linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni sono
attribuiti al sindaco o alla conferenza dei sindaci ovvero dei
presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale. Il
direttore generale, che deve essere in possesso del diploma di
laurea e di requisiti di comprovata professionalità ed
esperienza gestionale e organizzativa, è nominato con scelta
motivata dalla regione o dalla provincia autonoma tra gli
iscritti all'elenco nazionale da istituire presso il Ministero
della sanità ed è assunto con contratto di diritto privato a
termine; è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un
direttore sanitario in possesso dei medesimi requisiti
soggettivi, assunti anch'essi con contratto di diritto privato a
termine, ed è assistito per le attività tecnico-sanitarie da un
consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza, e da
altri sanitari laureati, nonché da una rappresentanza dei
servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per la provincia
autonoma di Bolzano è istituito apposito elenco provinciale
tenuto dalla stessa nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di bilinguismo e riserva proporzionale dei posti nel
pubblico impiego; per la Valle d'Aosta è istituito apposito
elenco regionale tenuto dalla regione stessa nel rispetto delle
norme in materia di bilinguismo;
e) ridurre il numero delle unità sanitarie locali,
attraverso un aumento della loro estensione territoriale,
tenendo conto delle specificità delle aree montane;
f) definire i principi relativi ai poteri di gestione
spettanti al direttore generale;
g) definire principi relativi ai livelli di assistenza
sanitaria uniformi e obbligatori, tenuto conto della peculiarità
della categoria di assistiti di cui all'articolo 37 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 (5), espressi per le attività rivolte
agli individui in termini di prestazioni, stabilendo comunque
l'individuazione della soglia minima di riferimento, da
garantire a tutti i cittadini, e il parametro capitario di
finanziamento da assicurare alle regioni e alle province
autonome per l'organizzazione di detta assistenza, in coerenza
con le risorse stabilite dalla legge finanziaria;
h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che
vengono trasferite alle regioni e alle province autonome, entro
il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della
sanità cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento,
nonché tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per
la sanità pubblica. Le stesse norme debbono prevedere altresì il
riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)
nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
e degli istituti zooprofilattici. Dette norme non devono
comportare oneri a carico dello Stato;
i) prevedere l'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio
1993, alle regioni e alle province autonome dei contributi per
le prestazioni del Servizio sanitario nazionale localmente
riscossi con riferimento al domicilio fiscale del contribuente e
la contestuale riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte
corrente di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n.
833 (6), e successive modificazioni; imputare alle regioni e
alle province autonome gli effetti finanziari per gli eventuali
livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per
le dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli standard
previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione da ripianare
con totale esonero finanziario dello Stato; le regioni e le
province autonome potranno far fronte ai predetti effetti
finanziari con il proprio bilancio, graduando l'esonero dai
ticket, salvo restando l'esonero totale dei farmaci salva-vita,
variando in aumento entro il limite del 6 per cento l'aliquota
dei contributi al lordo delle quote di contributo fiscalizzate
per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ed entro il
limite del 75 per cento l'aliquota dei tributi regionali
vigenti; stabilire le modalità ed i termini per la riscossione
dei prelievi contributivi (6/a);
l) introdurre norme volte, nell'arco di un triennio, alla
revisione e al superamento dell'attuale regime delle convenzioni
sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico,
di incentivazione al contenimento dei consumi sanitari, di
valorizzazione del volontariato, di acquisizione delle
prestazioni, da soggetti singoli o consortili, secondo principi
di qualità ed economicità, che consentano forme di assistenza
differenziata per tipologie di prestazioni, al fine di
assicurare ai cittadini migliore assistenza e libertà di scelta;
m) prevedere che con decreto interministeriale, da emanarsi
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
siano individuate quote di risorse disponibili per le forme di
assistenza differenziata di cui alla lettera l);
n) stabilire i criteri per le individuazioni degli ospedali
di rilievo nazionale e di alta specializzazione, compresi i
policlinici universitari, e degli ospedali che in ogni regione
saranno destinati a centro di riferimento della rete dei servizi
di emergenza, ai quali attribuire personalità giuridica e
autonomia di bilancio, finanziaria, gestionale e tecnica e
prevedere, anche per gli altri presidi delle unità sanitarie
locali, che la relativa gestione sia informata al principio
dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e
consuntivi per centri di costo, basato sulle prestazioni
effettuate, con appropriate forme di incentivazione per il
potenziamento dei servizi ospedalieri diurni e la
deospedalizzazione dei lungodegenti;
o) prevedere nuove modalità di rapporto tra Servizio
sanitario nazionale ed università sulla base di principi che,
nel rispetto delle attribuzioni proprie dell'università,
regolino l'apporto all'attività assistenziale delle facoltà di
medicina, secondo le modalità stabilite dalla programmazione
regionale in analogia con quanto previsto, anche in termini di
finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di tali
modalità va peraltro regolamentato il rapporto tra Servizio
sanitario nazionale ed università per la formazione in ambito
ospedaliero del personale sanitario e per le specializzazioni
post-laurea;
p) prevedere il trasferimento alle aziende infraregionali e
agli ospedali dotati di personalità giuridica e di autonomia
organizzativa del patrimonio mobiliare e immobiliare già di
proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici che alla
data di entrata in vigore della presente legge fa parte del
patrimonio dei comuni;
q) prevedere che il rapporto di lavoro del personale
dipendente sia disciplinato in base alle disposizioni
dell'articolo 2 della presente legge, individuando in
particolare i livelli dirigenziali secondo criteri di
efficienza, di non incremento delle dotazioni organiche di
ciascuna delle attuali posizioni funzionali e di rigorosa
selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui si
perverrà soltanto per pubblico concorso, configurando il livello
dirigenziale apicale, per quanto riguarda il personale medico e
per le altre professionalità sanitarie, quale incarico da
conferire a dipendenti forniti di nuova, specifica idoneità
nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione e
rinnovabile, definendo le modalità di accesso, le attribuzioni e
le responsabilità del personale dirigenziale, ivi incluse quelle
relative al personale medico, riguardo agli interventi
preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici, e la
regolamentazione delle attività di tirocinio e formazione di
tutto il personale;
r) definire i principi per garantire i diritti dei cittadini
nei confronti del servizio sanitario anche attraverso gli
organismi di volontariato e di tutela dei diritti, favorendo la
presenza e l'attività degli stessi all'interno delle strutture e
prevedendo modalità di partecipazione e di verifica nella
programmazione dell'assistenza sanitaria e nella organizzazione
dei servizi. Restano salve le competenze ed attribuzioni delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
di Bolzano;
s) definire i principi ed i criteri per la riorganizzazione,
da parte delle regioni e province autonome, su base
dipartimentale, dei presidi multizonali di prevenzione, di cui
all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (6), cui
competono le funzioni di coordinamento tecnico dei servizi delle
unità sanitarie locali, nonché di consulenza e supporto in
materia di prevenzione a comuni, province o altre
amministrazioni pubbliche ed al Ministero dell'ambiente;
prevedere che i servizi delle unità sanitarie locali, cui
competono le funzioni di cui agli articoli 16, 20, 21 e 22 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 (7), siano organizzati nel
dipartimento di prevenzione, articolato almeno nei servizi di
prevenzione ambientale, igiene degli alimenti, prevenzione e
sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene e sanità pubblica,
veterinaria in riferimento alla sanità animale, all'igiene e
commercializzazione degli alimenti di origine animale e
all'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
t) destinare una quota del Fondo sanitario nazionale ad
attività di ricerca di biomedica finalizzata, alle attività di
ricerca di istituti di rilievo nazionale, riconosciuti come tali
dalla normativa vigente in materia, dell'Istituto superiore di
sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché ad iniziative centrali
previste da leggi nazionali riguardanti programmi speciali di
interesse e rilievo interregionale o nazionale da trasferire
allo stato di previsione del Ministero della sanità;
u) allo scopo di garantire la puntuale attuazione delle
misure attribuite alla competenza delle regioni e delle province
autonome, prevedere che in caso di inadempienza da parte delle
medesime di adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui
al presente articolo, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della sanità, disponga, previa diffida, il compimento
degli atti relativi in sostituzione delle predette
amministrazioni regionali o provinciali;
v) prevedere l'adozione, da parte delle regioni e delle
province autonome, entro il 1° gennaio 1993, del sistema di
lettura ottica delle prescrizioni mediche, attivando, secondo le
modalità previste dall'articolo 4, comma 4, della legge 30
dicembre 1991, n. 412 (8), le apposite commissioni professionali
di verifica. Qualora il termine per l'attivazione del sistema
non fosse rispettato, il Ministro della sanità, sentito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva
i poteri sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non
sia espresso entro trenta giorni il Ministro provvede
direttamente;
z) restano salve le competenze e le attribuzioni delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
di Bolzano.
2. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1993 le norme
dell'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412
(8), concernenti l'ammissione nel prontuario terapeutico
nazionale di nuove specialità che rappresentino modifiche di
confezione o di composizione o di forma o di dosaggio di
specialità già presenti nel prontuario e che comportino un
aumento del costo del ciclo terapeutico.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di
cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte
delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al
presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici
giorni dalla data di trasmissione.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al
comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle
Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno
o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.
2. Pubblico impiego. - 1. Il Governo della Repubblica è
delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge uno o più decreti legislativi,
diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo
della spesa per il settore del pubblico impiego, al
miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla
sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:
a) prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti
collegati al perseguimento degli interessi generali cui
l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono
indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei
dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti
di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della
legge 29 marzo 1983, n. 93 (9), siano ricondotti sotto la
disciplina del diritto civile e siano regolati mediante
contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina
transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del
regime attualmente in vigore nel settore pubblico con quello
stabilito in base al presente articolo; prevedere nuove forme di
partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini
dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;
b) prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei
diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le
norme costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza
negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria,
mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalità
giuridica, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del
Consiglio dei ministri ed operante in conformità alle direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri; stabilire
che l'ipotesi di contratto collettivo, corredata dai necessari
documenti indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa
dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla
sottoscrizione, al Governo che dovrà pronunciarsi in senso
positivo o negativo entro un termine non superiore a quindici
giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata;
prevedere che la legittimità e la compatibilità economica
dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo
della Corte dei conti, che dovrà pronunciarsi entro un termine
certo, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza
rilievi;
c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro
riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina
di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti
il personale di cui alla lettera e) e le materie di cui ai
numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del
giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il
processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla
emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del
compimento della fase transitoria di cui alla lettera a); la
procedibilità del ricorso giurisdizionale resta subordinata
all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso
di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente
titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base
della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con
atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:
1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli
operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della
titolarità dei medesimi;
3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e
di avviamento al lavoro;
5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro
consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna
qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni
sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia
professionale nello svolgimento dell'attività didattica,
scientifica e di ricerca;
7) la disciplina della responsabilità e delle
incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i
casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai propri
dipendenti parità di trattamenti contrattuali e comunque
trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti
collettivi;
e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi
ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e
amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al
personale militare e delle forze di polizia, ai dirigenti
generali ed equiparati, al personale delle carriere diplomatica
e prefettizia;
f) prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo
dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere
diplomatica e prefettizia e le relative modalità di accesso;
prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di più
elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive
capacità professionali; prevedere una disciplina uniforme per i
procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo
livello anche mediante norme di riordino della Scuola superiore
della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione
di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsabilità
didattico-scientifiche e gestionali-organizzative;
g) prevedere:
1) la separazione tra i compiti di direzione politica e
quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti -
nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle
direttive fissate dal titolare dell'organo - di autonomi poteri
di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la
gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee
tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la
gestione di risorse strumentali; ciò al fine di assicurare
economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse
dell'attività degli uffici dipendenti;
2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di
valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, ovvero
attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati
particolarmente qualificati nel controllo di gestione;
3) la mobilità, anche temporanea, dei dirigenti, nonché la
rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in
caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della
gestione;
4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica
amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in
relazione alla rilevanza e complessità delle funzioni e della
quantità delle risorse umane, finanziarie, strumentali
assegnate; tale individuazione dovrà comportare anche eventuali
accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere previsti i
criteri per l'impiego e la graduale riduzione del numero dei
dirigenti in servizio che risultino in eccesso rispetto agli
uffici individuati ai sensi della presente norma;
5) una apposita, separata area di contrattazione per il
personale dirigenziale non compreso nella lettera e), cui
partecipano le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni
sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento
delle specifiche tipologie professionali; la definizione delle
qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni;
l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza
medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia
composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del
personale medico maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
h) prevedere procedure di contenimento e controllo della
spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi
globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o
ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle
altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa
complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo;
prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato
sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali della
gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente
controllato, adeguando altresì la composizione degli organi di
controllo anche al fine di garantire l'uniformità dei criteri di
esercizio del controllo stesso;
i) prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la
contrattazione sia nazionale e decentrata;
l) definire procedure e sistemi di controllo sul
conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni
amministrative, nonché sul contenimento dei costi contrattuali
entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di
bilancio, prevedendo negli accordi contrattuali dei pubblici
dipendenti la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del
contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale
in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali
fini, prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa
relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro dall'articolo 10 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 (10), operi, su richiesta del
Presidente del Consiglio dei ministri o delle organizzazioni
sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria
dell'ente, con compiti sostitutivi di quelli affidatigli dal
citato articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (10), di
controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla
base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale
dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e
dall'Istituto nazionale di statistica; per il più efficace
perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione
funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la
Ragioneria generale dello Stato;
m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni
giurisdizionali l'entità globale della spesa per il pubblico
impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il
Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il
Ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni
dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al
Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con
procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a
ripristinare i limiti della spesa globale;
n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in
deroga all'articolo 2103 del codice civile, l'esercizio
temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto
all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la
temporanea assegnazione con provvedimento motivato del dirigente
alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi o
per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del
diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e che
comunque non costituisce assegnazione alle mansioni superiori
l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle
mansioni stesse, definendo altresì criteri, procedure e modalità
di detta assegnazione;
o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che
prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico
fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono
trattamenti economici accessori, settoriali, comunque
denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole
contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi
contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali
trattamenti alla produttività individuale e a quella collettiva
ancorché non generalizzata ma correlata all'apporto
partecipativo, raggiunte nel periodo, per la determinazione
delle quali devono essere introdotti sistemi di valutazione e
misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attività
particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per
l'incolumità personale o dannose per la salute; prevedere che
siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali
ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o
corrisposti con carattere di generalità per ciascuna
amministrazione o ente; prevedere il principio della
responsabilità personale dei dirigenti in caso di attribuzione
impropria dei trattamenti economici accessori;
p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti
della pubblica amministrazione possa essere conferito in casi
rigorosamente predeterminati; in ogni caso, prevedere che
l'amministrazione, ente, società o persona fisica che hanno
conferito al personale dipendente da una pubblica
amministrazione incarichi previsti dall'articolo 24 della legge
30 dicembre 1991, n. 412 (10), entro sei mesi dell'emanazione
dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano
tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del
personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai
predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa
attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso
articolo 24;
q) al fine del contenimento e della razionalizzazione delle
aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico,
prevedere l'abrogazione delle disposizioni che regolano la
gestione e la fruizione di dette prerogative, stabilendo che
contemporaneamente l'intera materia venga disciplinata
nell'ambito della contrattazione collettiva, determinando i
limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali in un
apposito accordo stipulato tra il Presidente del Consiglio dei
ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa
deliberazione del Consiglio dei ministri; tali limiti massimi
dovranno essere determinati tenendo conto della diversa
dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni,
della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del
personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i
permessi sindacali giornalieri; prevedere che alla ripartizione
delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le
organizzazioni sindacali aventi titolo provveda, in relazione
alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi della
normativa vigente nel settore pubblico, la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali
interessate; prevedere che le amministrazioni pubbliche
forniscano al Dipartimento della funzione pubblica il numero
complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi
sindacali; inoltre prevedere, secondo i tempi definiti
dall'accordo di cui sopra, che ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni si applichino, in materia di aspettative e
permessi sindacali, le disposizioni della legge 20 maggio 1970,
n. 300 (11), e successive modificazioni; prevedere che, oltre ai
dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche
amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale
dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a
ricoprire una funzione pubblica elettiva ovvero per motivi
sindacali. I dati riepilogativi degli elenchi sono pubblicati in
allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai
sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (12);
r) prevedere, al fine di assicurare la migliore
distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul
territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici
non possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle
riguardanti le categorie protette, in caso di mancata
rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto
dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (13), ed in
caso di accertata possibilità di copertura dei posti vacanti
mediante mobilità volontaria, ancorché realizzabile a seguito
della copertura del fabbisogno di personale nella sede di
provenienza; prevedere norme dirette ad impedire la violazione e
l'elusione degli obblighi temporanei di permanenza dei
dipendenti pubblici in determinate sedi, stabilendo in sette
anni il relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di
prima destinazione, escludendo anche la possibilità di disporre
in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con dotazioni
organiche complete; prevedere che i trasferimenti mediante
mobilità volontaria, compresi quelli di cui al comma 2
dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (12), siano
adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e
che il personale eccedente, che non accetti la mobilità
volontaria, sia sottoposto a mobilità d'ufficio e, qualora non
ottemperi, sia collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo
72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (14);
s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi
speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui
all'articolo 2112 del codice civile si applica anche nel caso di
transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende
municipalizzate o consortili a società private per effetto di
norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano
alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti
pubblici ed aziende;
t) prevedere una organica regolamentazione delle modalità di
accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni,
espletando, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri,
concorsi unici per profilo professionale abilitanti all'impiego
presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni,
degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei
profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento
dei concorsi, nonché delle modalità di accesso alle graduatorie
di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo
altresì la possibilità, in determinati casi, di provvedere
attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i candidati
mediante svolgimento di prove psicoattitudinali avvalendosi di
sistemi automatizzati; prevedere altresì il decentramento delle
sedi di svolgimento dei concorsi;
u) prevedere per le categorie protette di cui al titolo I
della legge 2 aprile 1968, n. 482 (15), l'assunzione, da parte
dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata
numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base
delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro
e della massima occupazione;
v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli
uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in
relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali,
prevedere che il personale appartenente alle qualifiche
funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con
criteri di flessibilità, per lo svolgimento di mansioni relative
a profili professionali di qualifica funzionale immediatamente
inferiore;
z) prevedere, con riferimento al titolo di studio,
l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente
soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado di posti e
classi di concorso diversi da quelli di titolarità, anche per
ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del
predetto personale docente soprannumerario è consentito purché
in possesso di idonea abilitazione e specializzazione, ove
richiesta, secondo la normativa vigente; prevedere il passaggio
del personale docente in soprannumero e del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli
uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle
qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle sedi
che presentino disponibilità di posti, nei limiti delle
dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e
dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della
pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle A e B
allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
luglio 1987 (16), pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive
modificazioni;
aa) prevedere per il personale docente di ruolo
l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con
verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai quali
avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di
rendere possibile una maggiore mobilità professionale
all'interno del comparto scuola in relazione ai fenomeni di
diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti degli
ordinamenti e dei programmi di insegnamento; prevedere
nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione della
mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a
quella territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione
tra i posti riservati alla mobilità e quelli riservati alle
immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibili per le
immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le
operazioni di mobilità in ciascun anno scolastico;
bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle
dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per gli
istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino al
raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a
modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, della
legge 20 maggio 1982, n. 270 (17), e successive modificazioni e
integrazioni; sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico
1993-94, i commi decimo e undicesimo dell'articolo 14 della
citata legge 20 maggio 1982, n. 270 (17), e prevedere norme
dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni
che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni
diverse da quelle di istituto; conseguentemente dovrà essere
prevista una nuova regolamentazione di tutte le forme di
utilizzazione del personale della scuola per garantirne
l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per concorso,
in attività di particolare utilità strettamente attinenti al
settore educativo e per fini di istituto anche culturali
previsti da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione potrà
consentire una utilizzazione complessiva di personale non
superiore alle mille unità;
cc) prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo
siano destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze
annuali. Ciò nell'ambito delle quote attualmente stabilite per
le diverse attività di cui all'articolo 14 della legge 20 maggio
1982, n. 270 (17), e successive modificazioni;
dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il
conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il
personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario
prevedendo la possibilità di fare ricorso alle supplenze annuali
solo per la copertura dei posti effettivamente vacanti e
disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad
altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la
limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di
effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla
revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del
personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per
infermità o per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali
dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30
aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a
novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia della
continuità didattica e i docenti di ruolo che non riprendano
servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per
lo svolgimento di altri compiti;
ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale
disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, dei
criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni
giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di accelerazione,
efficienza e contenimento complessivo della spesa nello
svolgimento delle procedure di concorso mediante un più
razionale accorpamento delle classi di concorso ed il maggior
decentramento possibile delle sedi di esame, nonché un più
frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni
fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
giugno 1986 (18), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del
18 agosto 1986, e successive modificazioni, ed assicurando un
adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei
casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di
insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve
comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli
oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione del
personale esonerato dal servizio di insegnamento;
ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale
disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo,
delle relative procedure di concorso, al fine di subordinarne
l'indizione alla previsione di effettiva disponibilità di
cattedre e di posti e, per quanto riguarda le accademie ed i
conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad una previa
selezione per soli titoli;
gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia
della spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati
del sistema scolastico con particolare riguardo alla effettiva
fruizione del diritto allo studio ed in rapporto anche alla
mortalità scolastica, agli abbandoni e al non adempimento
dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro
superamento;
hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione
della legge 10 aprile 1991, n. 125 (19), in tutti i settori del
pubblico impiego;
ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro
organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei
diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (20);
ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al
Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli
regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la
durata del mandato. Tale periodo è utile ai fini dell'anzianità
di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza;
mm) al fine del completamento del processo di
informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più
razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati,
procedere alla revisione della normativa in materia di
acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresì la
definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di
efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle
relative competenze e attribuire ad un apposito organismo
funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione
degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di
garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.
2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti
legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali
ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I principi
desumibili dalle disposizioni del presente articolo
costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica.
3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie
in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul
bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma di
Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di
cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte
delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al
presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici
giorni dalla data di trasmissione.
5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al
comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle
Commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno
o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.
3. Previdenza. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato
ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, salvo quanto previsto al comma 2 del
presente articolo, uno o più decreti legislativi per il riordino
del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e
pubblici, salvaguardando i diritti quesiti, con lo scopo di
stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa
previdenziale e prodotto interno lordo e di garantire, in base
alle disposizioni di cui all'articolo 38 della Costituzione e
ferma restando la pluralità degli organismi assicurativi,
trattamenti pensionistici obbligatori omogenei, nonché di
favorire la costituzione, su base volontaria, collettiva o
individuale, di forme di previdenza per l'erogazione di
trattamenti pensionistici complementari, con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) elevazione graduale del limite di età a sessanta anni per
le donne e a sessantacinque anni per gli uomini in ragione di un
anno ogni due anni dal 1994;
b) conferma dei limiti di età eventualmente più elevati già
in vigore per le forme di previdenza sostitutive od esclusive
del regime generale obbligatorio, per uomini e donne; facoltà di
permanere in servizio oltre i limiti di età per un periodo
massimo di un biennio per i dipendenti civili dello Stato e
degli enti pubblici non economici con decorrenza dalla data di
entrata in vigore della presente legge; facoltà di deroga per
gli inabili in misura non inferiore all'80 per cento, nonché,
con conferma dei vigenti limiti di età, per i lavoratori non
vedenti, per il personale militare, per il personale viaggiante
del settore autoferrotranviario, per il personale di volo e per
i lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i calciatori, gli
allenatori di calcio e gli sportivi professionisti;
c) elevazione fino al compimento del sessantacinquesimo anno
di età del limite previsto per l'applicazione delle disposizioni
contenute nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407
(21), per la prosecuzione facoltativa del rapporto di lavoro;
d) elevazione della percentuale di commisurazione della
pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita dal
lavoratore per effetto dell'esercizio dell'opzione di continuare
a prestare la sua opera per periodi successivi al compimento
dell'età pensionabile fino al compimento del sessantacinquesimo
anno di età in misura idonea ad incentivare il differimento del
trattamento pensionistico e compatibile con l'obiettivo di
contenimento della spesa previdenziale;
e) subordinazione del conseguimento del diritto alla
pensione di vecchiaia alla cessazione del rapporto di lavoro;
f) anticipazione dei limiti di età pensionabile di due mesi
per ogni anno di occupazione in attività particolarmente
usuranti, fatto salvo il disposto dell'articolo 2 della legge 28
marzo 1991, n. 120 (22), fino ad un massimo di sessanta mesi,
con copertura del maggior onere a carico dei settori
interessati, senza aggravi a carico del bilancio dello Stato. A
tal fine saranno individuate, sentite le organizzazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e sulla base
della relazione di una commissione tecnico-scientifica, le
categorie e figure professionali dei lavoratori addetti a tali
attività, nonché i relativi apporti della contribuzione
integrativa;
g) graduale elevazione da quindici anni a venti anni del
requisito di assicurazione e contribuzione per il diritto a
pensione dei lavoratori dipendenti ed autonomi, in ragione di un
anno ogni due anni, con esclusione degli assicurati che al 31
dicembre 1992 abbiano conseguito il requisito minimo in base
alla normativa vigente e dei soggetti che per un periodo non
inferiore a dieci anni solari siano assicurati in relazione a
rapporti di lavoro a tempo determinato inferiore a cinquantadue
settimane per anno solare, purché risultino assicurati da almeno
venticinque anni, nonché dei soggetti che siano stati ammessi ad
effettuare versamenti volontari anteriormente al 31 dicembre
1992;
h) graduale elevazione del periodo di riferimento per la
determinazione della retribuzione annua pensionabile da
duecentosessanta a cinquecentoventi settimane di contribuzione
antecedenti la decorrenza della pensione, in ragione di un anno
ogni due anni, con rivalutazione delle retribuzioni, in
relazione alle variazioni del costo della vita con aumento di un
punto percentuale, con graduale estensione di tale meccanismo
nei confronti degli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive
del regime generale obbligatorio, in ragione di un anno ogni due
anni; per coloro che possono far valere una anzianità
contributiva inferiore a quindici anni nell'assicurazione
generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive del
regime generale e nelle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi, il periodo di riferimento per la individuazione della
retribuzione pensionabile è determinato aggiungendo al periodo
stabilito dalla normativa vigente nei singoli ordinamenti quello
intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza
della pensione; previsione di adeguati correttivi a favore dei
lavoratori collocati in mobilità;
i) facoltà per i lavoratori dipendenti, che possono far
valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione
versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di
riscattare, a domanda, con le norme e le modalità di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (23), e
nella misura massima complessiva di cinque anni, successivi al
1° gennaio 1994, periodi corrispondenti a quelli di assenza
facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio, periodi di
congedo per motivi familiari concernenti l'assistenza e cura di
disabili in misura non inferiore all'80 per cento, purché in
ogni caso si tratti di periodi non coperti da assicurazione, con
esclusione delle cumulabilità con il riscatto del periodo di
corso legale di laurea, ad eccezione dei periodi obbligatori
relativi a gravidanze e puerperio che saranno coperti da
contribuzione figurativa anche se intervenuti al di fuori del
rapporto di lavoro;
l) determinazione di un limite massimo non superiore a
cinque anni per i periodi figurativi computabili ai fini del
diritto a pensione di anzianità limitatamente ai lavoratori di
nuova assunzione privi di anzianità assicurativa;
m) armonizzazione ed estensione della disciplina in materia
di limitazioni al cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro
subordinato ed autonomo per tutti i lavoratori pubblici e
privati, con esclusione della non cumulabilità per i redditi
derivanti da attività promosse da enti locali e altre
istituzioni pubbliche e private per programmi di reinserimento
degli anziani in attività socialmente utili o da attività sia
autonome sia dipendenti di limitata rilevanza economica o che
comportino un limitato impegno temporale; i lavoratori che, al
31 dicembre 1992, risultano già pensionati, continuano a
percepire, se più favorevoli, i trattamenti in atto;
n) elevazione, a decorrere dal 1° gennaio 1994, di un anno
del requisito contributivo richiesto per il pensionamento di
anzianità di tutti i regimi, ad eccezione di coloro che a tale
data abbiano compiuto l'età di cinquantasette anni per gli
uomini e di cinquantadue anni per le donne, e graduale
estensione della disciplina del regime generale obbligatorio in
materia di pensione di anzianità a tutti i lavoratori dipendenti
privati e pubblici, prevedendo:
1) la conservazione del diritto al pensionamento per
coloro che hanno maturato l'anzianità contributiva e di servizio
prevista nei singoli ordinamenti per poter usufruire di tale
diritto;
2) il differimento della possibilità di pensionamento a
non prima del compimento del trentacinquesimo anno di anzianità
contributiva e di servizio per coloro che hanno maturato
un'anzianità contributiva e di servizio non superiore ad otto
anni;
3) una maggiorazione per tutti gli altri lavoratori degli
anni di servizio inversamente proporzionale all'anzianità
contributiva e di servizio mancante al raggiungimento dei
requisiti previsti nei singoli ordinamenti, in modo da
raggiungere la piena parificazione in un periodo massimo di
dieci anni;
4) la concessione della pensione di anzianità dopo
l'effettiva cessazione dell'attività lavorativa, dipendente o
autonoma, con identici criteri di non cumulabilità tra pensione
e retribuzione o reddito da lavoro autonomo;
o) estensione della disciplina dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti, limitatamente ai lavoratori di nuova
assunzione privi di anzianità assicurativa, con riferimento del
calcolo della pensione alla contribuzione dell'intera vita
lavorativa, adeguata secondo i criteri di cui alla lettera h),
alle forme pensionistiche esclusive e sostitutive del regime
generale, nei limiti compatibili con le specifiche peculiarità e
le particolari caratteristiche del rapporto di lavoro delle
singole categorie; estensione del riferimento dell'intera vita
contributiva ai lavoratori autonomi limitatamente alle attività
iniziate successivamente al 31 dicembre 1992, che diano luogo a
nuova iscrizione alla rispettiva gestione, secondo criteri e
correttivi equipollenti a quelli previsti per i lavoratori
dipendenti;
p) previsione che i principi e i criteri direttivi di cui
alle lettere g), h), m), n), q), t), u) e v) si applichino al
personale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 357 (24). Le conseguenti variazioni del
trattamento previdenziale erogato dalla gestione speciale
istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 357 del 1990 (24) non determinano oneri
aggiuntivi a carico dei fondi o casse o a carico dei datori di
lavoro di cui, rispettivamente, all'articolo 5 del citato
decreto legislativo n. 357 del 1990 (24) e all'articolo 1 della
legge 30 luglio 1990, n. 218 (25), salvo che venga diversamente
stabilito in sede di contrattazione;
q) disciplina della perequazione automatica delle pensioni
dei lavoratori dipendenti ed autonomi al fine di garantire,
tenendo anche conto del sistema relativo ai lavoratori in
attività, la salvaguardia del loro potere di acquisto;
r) conservazione per le forme pensionistiche di cui alla
lettera o) dell'autonomia di gestione e, se più favorevole,
della normativa vigente in materia di invalidità specifiche e
per causa di servizio;
s) revisione ed armonizzazione dei requisiti reddituali per
le integrazioni al trattamento minimo e per le maggiorazioni
sociali delle pensioni, al fine di assicurare al nucleo
familiare del pensionato, computandovi il reddito del coniuge,
un reddito spendibile non inferiore al livello minimo vitale;
t) ristrutturazione ed armonizzazione della disciplina di
finanziamento del sistema previdenziale, stabilendo per ciascuna
gestione previdenziale aliquote contributive idonee ad
assicurare l'equilibrio gestionale, con esclusione di
imposizione contributiva sul corrispettivo dei servizi messi a
disposizione dei lavoratori da parte dei datori di lavoro;
u) disciplina transitoria per il calcolo delle pensioni da
determinare in quota parte in base alla previgente normativa a
garanzia dei diritti maturati;
v) previsione di più elevati livelli di copertura
previdenziali, disciplinando la costituzione, la gestione e la
vigilanza di forme di previdenza, anche articolate secondo
criteri di flessibilità e diversificazione per categorie di
beneficiari, per la erogazione di trattamenti pensionistici
complementari del sistema obbligatorio pubblico per i lavoratori
dipendenti, i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, su
base volontaria, collettiva o individuale, con garanzia di
autonomia e separazione contabile e patrimoniale, mediante
gestioni dirette o convenzionate affidate, in regime di
concorrenza, agli organismi gestori delle forme obbligatorie di
previdenza e assistenza ivi compresi quelli cui si applica
l'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (26), nonché alle
imprese assicurative abilitate alla gestione del ramo VI, di cui
alla tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742 (27),
alle società di intermediazione mobiliare (SIM) e ad operatori
pubblici e privati, con l'osservanza di sistemi di
capitalizzazione, con la partecipazione negli organi di
amministrazione e di controllo interno di rappresentanti dei
soggetti che concorrono al finanziamento delle gestioni,
prevedendosi la possibilità di concessione di agevolazioni
fiscali in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'articolo 17
della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (28);
z) revisione delle aliquote di rendimento indicate nella
tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo
1988, n. 67 (29), secondo criteri di gradualità ed equità, con
armonizzazione dei rendimenti delle forme di previdenza
sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, tenendo conto delle specificità delle posizioni e
dei rapporti di lavoro e di meccanismi di solidarietà;
aa) razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei
lavoratori dell'agricoltura e di accertamento e riscossione dei
contributi, tenuto conto della disciplina vigente per la
generalità dei lavoratori e dei principi contenuti nella legge 9
marzo 1989, n. 88 (26), al fine di una migliore efficienza del
servizio e del rafforzamento delle misure contro le evasioni e
le elusioni; revisione e semplificazione delle norme concernenti
le agevolazioni contributive.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di
cui al comma 1, ad eccezione di quelli in attuazione dei
principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere f), o), v)
e aa) del medesimo comma 1, al fine dell'espressione del parere
da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia
di cui al presente articolo. Il termine per l'emanazione dei
decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri
direttivi di cui alle lettere f), o), v) e aa) del comma 1 è
stabilito in duecentosettanta giorni ed i relativi schemi
debbono essere trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica almeno trenta giorni prima della scadenza. Le
Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di
trasmissione.
3. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al
comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle
Commissioni di cui al comma 2, potranno essere emanate, con uno
o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.
4. Finanza degli enti territoriali. - 1. Al fine di consentire
alle regioni, alle province ed ai comuni di provvedere ad una
rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso
risorse proprie, il Governo della Repubblica è delegato ad
emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, salvo quanto previsto al comma 7 del
presente articolo, uno o più decreti legislativi, diretti:
a) all'istituzione, a decorrere dall'anno 1993, dell'imposta
comunale immobiliare (ICI), con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
1) applicazione dell'ICI sul valore dei fabbricati, dei
terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso
destinati e attribuzione della titolarità dell'imposta al comune
ove sono ubicati gli immobili;
2) assoggettamento all'imposta, per anni solari, del
proprietario dell'immobile ovvero del titolare del diritto di
usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residente
nel territorio dello Stato; l'imposta è dovuta proporzionalmente
al periodo ed alla quota di possesso nel corso dell'anno;
3) determinazione del valore dei fabbricati sulla base degli
estimi del catasto edilizio o valore comparativo in caso di non
avvenuta iscrizione al catasto; negli anni successivi le rendite
catastali, su cui sono calcolati i valori degli immobili, sono
rivalutate periodicamente in base a parametri che tengano in
considerazione gli effettivi andamenti dei mercati immobiliari;
4) determinazione del valore dei terreni agricoli sulla base
degli estimi del catasto;
5) determinazione del valore delle aree fabbricabili sulla
base del valore venale in comune commercio, esclusi i terreni su
cui persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale da parte dei
soggetti indicati al numero 10), demandando al comune, se
richiesto, con propria certificazione, la definizione di area
fabbricabile; negli eventuali procedimenti di espropriazione si
assume il valore dichiarato ai fini dell'ICI se inferiore
all'indennità di espropriazione determinata secondo i vigenti
criteri. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di
demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma
dell'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge
5 agosto 1978, n. 457 (30), la base imponibile è costituita dal
valore dell'area fino alla data di ultimazione dei lavori di
costruzione, ricostruzione o ristrutturazione o, comunque, fino
alla data in cui il fabbricato è assoggettato all'ICI;
6) determinazione di un'aliquota unica da parte del comune
in misura variante dal 4 al 6 per mille, con applicazione della
aliquota minima in caso di mancata determinazione e con facoltà
di aumentare l'aliquota massima fino all'uno per mille per
straordinarie esigenze di bilancio;
7) esenzione dall'imposta per:
7.1) lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le
comunità montane, i consorzi fra detti enti, le unità sanitarie
locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui
all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (31),
nonché le camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura. L'esenzione spetta limitatamente agli immobili
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali dell'ente;
7.2) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui
all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (32), e successive
modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche,
ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle
attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20
maggio 1985, n. 222 (33);
7.3) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio
del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli
8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
7.4) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati
negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense,
sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27
maggio 1929, n. 810 (34);
7.5) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i
quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei
fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in
Italia;
7.6) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui
all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601 (32), e successive modificazioni;
7.7) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 ad E/9;
7.8) i fabbricati in corso d'opera non utilizzati;
7.9) i fabbricati di cui al n. 8) recuperati al fine di
essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 104 (35), per il periodo in cui sono adibiti
direttamente allo svolgimento delle attività predette;
7.10) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di
collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984 (36);
8) riduzione dell'imposta del 50 per cento per i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
9) detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di un
importo di lire 180.000 rapportato al periodo e alla quota per i
quali sussiste la detta destinazione. La disposizione si applica
anche per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale
dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà
indivisa;
10) i terreni agricoli di proprietà di coltivatori diretti o
imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo
principale, purché dai medesimi condotti, il cui valore sia non
superiore a lire 50 milioni complessive, sono esenti da imposta.
Sui medesimi terreni agricoli l'imposta è dovuta per scaglioni
di valore imponibile complessivo, nelle seguenti misure:
10.1) nella misura del 30 per cento per un valore
complessivo compreso tra 50 milioni e 120 milioni;
10.2) nella misura del 50 per cento per un valore compreso
tra 120 milioni e 200 milioni;
10.3) nella misura del 75 per cento per un valore compreso
tra 200 milioni e 250 milioni;
11) accertamento e riscossione dell'imposta a cura del
comune, previa dichiarazione da parte del soggetto passivo, da
trasmettere anche all'anagrafe tributaria; attribuzione da parte
della giunta comunale della responsabilità di gestione
dell'imposta ad un funzionario; collaborazione informativa tra
il Ministero delle finanze ed i comuni anche a mezzo del sistema
telematico dei comuni;
12) rimborso dell'imposta pagata, con relativi interessi
nella misura legale, per le aree divenute inedificabili, a
condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno
tre anni; il rimborso è limitato all'imposta pagata per il
periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra
vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente i dieci
anni;
13) devoluzione delle controversie alla competenza delle
commissioni tributarie;
14) determinazione di soprattasse in misura non eccedente il
50 per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ed il
20 per cento dell'imposta non versata o tardivamente versata,
graduandone l'entità in relazione alla gravità dell'infrazione e
prevedendo la inapplicabilità della soprattassa per omesso o
tardivo versamento dipendente da procedure fallimentari in
corso;
15) determinazione di pene pecuniarie in misura non
eccedente lire 200.000 per le infrazioni di carattere formale;
16) esclusione dei redditi dominicali delle aree
fabbricabili, dei redditi dei terreni agricoli e dei redditi dei
fabbricati dall'ambito di applicazione dell'imposta locale sui
redditi (ILOR), nonché detrazione, per l'abitazione principale,
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di un
importo non eccedente 120.000 lire e di uguale importo
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) per
ognuna delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a
proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci
assegnatari;
17) soppressione dal 1° gennaio 1993, dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili (INVIM); tuttavia ne
sarà prevista l'applicazione, con le aliquote massime e
l'acquisizione del gettito all'erario dello Stato per i
presupposti di imposta che si verificano nel decennio successivo
al 31 dicembre 1992, assumendo come valore finale quello al 31
dicembre 1992;
18) in caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre
alla indennità determinata secondo i criteri vigenti, è dovuta
una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo
dell'ICI corrisposta dall'espropriato, o dal suo dante causa,
negli ultimi cinque anni e l'importo dell'ICI che sarebbe stato
corrisposto sulla base dell'indennità, oltre gli interessi
legali sulla stessa differenza;
19) non deducibilità dell'ICI agli effetti delle imposte
erariali sui redditi;
b) all'attribuzione ai comuni, a decorrere dal 1994, della
facoltà, connessa alla politica degli investimenti, di istituire
una addizionale all'IRPEF in misura non eccedente l'uno per
cento dell'imposta relativa all'anno 1993, il 2 per cento di
quella relativa all'anno 1994, il 3 per cento di quella relativa
all'anno 1995 ed il 4 per cento di quella relativa agli anni
1996 e successivi. Con delibera del consiglio comunale possono
essere stabilite riduzioni dell'addizionale per categorie di
meno abbienti individuate sulla base di indici obiettivi di
carattere sociale. L'addizionale è riscossa, mediante distinto
versamento, in unica soluzione, nei termini e secondo le
modalità previsti per il versamento a saldo dell'IRPEF. Il
provento dell'addizionale è devoluto dallo Stato in favore del
comune di domicilio fiscale del contribuente. Per la disciplina
dell'addizionale si applicano le disposizioni in materia di
IRPEF; l'addizionale non è deducibile agli effetti delle imposte
erariali sul reddito. Saranno, altresì, emanate norme dirette ad
ampliare ed incentivare, anche prevedendo forme di
compartecipazione al maggior gettito risultante dalla stessa
attività, l'attività di segnalazione dei comuni prevista dal
terzo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (37), e successive
modificazioni;
c) all'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, alle
regioni a statuto ordinario già titolari di una parte della
tassa automobilistica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16
maggio 1970, n. 281 (38), come sostituito dall'articolo 5 della
legge 14 giugno 1990, n. 158, e successive modificazioni -
dell'intera tassa automobilistica complessivamente dovuta,
nonché della soprattassa annuale di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 (39), convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e della
tassa speciale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1984,
n. 362 (40), con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
1) le misure della tassa automobilistica, della soprattassa
annuale e della tassa speciale possono essere stabilite, con
effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, alle scadenze previste
nell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (38), nel
testo modificato dalla legge 14 giugno 1990, n. 158, e
successive modificazioni, nella misura compresa fra il 90 ed il
110 per cento di quelle vigenti nell'anno precedente;
2) la tassa automobilistica, la soprattassa annuale e la
tassa speciale sono disciplinate dalle stesse norme che regolano
gli analoghi tributi erariali vigenti nel territorio delle
regioni a statuto speciale, ivi comprese quelle concernenti le
sanzioni e la loro entità, e sono riscosse negli stessi termini,
con le stesse modalità ed a mezzo dello stesso concessionario
della riscossione degli analoghi tributi erariali, il quale
verserà i tributi regionali riscossi nelle casse della regione
di competenza ed avrà diritto allo stesso aggio fissato per i
detti tributi erariali;
3) la rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di
un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una
regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente
iscritto non dà luogo all'applicazione di una ulteriore tassa,
soprattassa annuale e tassa speciale per il periodo per il quale
il tributo dovuto è stato riscosso dalla regione di provenienza;
4) contestuale riduzione del fondo comune di cui
all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (38);
d) all'istituzione, a decorrere dal 1994, a favore delle
regioni a statuto ordinario di un'imposta sull'erogazione del
gas e dell'energia elettrica per usi domestici commisurata al
prezzo, al netto di imposte e tasse, delle erogazioni e di una
analoga imposta a favore delle province, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
1) l'imposta può essere proporzionale o progressiva a
scaglioni in rapporto al crescere dei consumi;
2) l'imposta regionale è determinata da ciascuna regione,
con propria legge, in misura complessivamente non eccedente il 6
per cento;
3) l'imposta provinciale è deliberata da ciascuna provincia
in misura complessivamente non eccedente l'uno per cento;
4) l'imposta regionale e l'imposta provinciale sono dovute
alla regione ed alla provincia ove sono ubicate le utenze dai
soggetti erogatori con obbligo di rivalsa sugli utenti;
5) in armonia con le disposizioni di carattere generale in
materia di tributi regionali e provinciali saranno determinati
le modalità di articolazione delle aliquote, fra il minimo e il
massimo, le modalità di accertamento, i termini per il
versamento alle regioni ed alle province dei relativi tributi,
nonché le sanzioni, le indennità di mora e gli interessi per il
mancato o ritardato versamento;
e) all'istituzione, a decorrere dal 1993, a favore delle
province, di una o più imposte sull'esercizio delle funzioni di
cui alle lettere a), b), d) e g) del comma 1 dell'articolo 14
della legge 8 giugno 1990, n. 142 (41);
f) all'applicazione agli enti locali di una disciplina dei
trasferimenti correnti che, nell'ambito dell'articolo 54 della
legge 8 giugno 1990, n. 142 (41), tenga conto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
1) istituzione di un sistema a regime di determinazione del
complesso dei trasferimenti erariali agli enti locali che, salve
le detrazioni di cui al numero 2), garantisca dal 1994 un
andamento coordinato con i principi di finanza pubblica e con la
crescita della spesa statale contenuti nei documenti di
programmazione statale, con unificazione degli stanziamenti di
bilancio di carattere ripetitivo, secondo le tipologie previste
dall'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (41), e con
definizione delle rispettive quantificazioni;
2) corresponsione ai comuni per il 1993 di trasferimenti
ordinari e perequativi pari a quelli corrisposti nel 1992, al
lordo della detrazione di cui al decreto-legge 11 luglio 1992,
n. 333 (42), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, eventualmente aumentati secondo le indicazioni
della legge finanziaria per lo stesso anno e versamento
all'erario da parte dei comuni del gettito dell'ICI calcolato
con l'aliquota del 4 per mille, al netto della perdita del
gettito INVIM calcolato sulla base della media delle riscossioni
del triennio 1990-1992; corresponsione alle province di
trasferimenti ordinari e perequativi calcolati in modo analogo a
quello dei comuni; corresponsione alle comunità montane per il
1993 di fondi ordinari pari a quelli del 1992 ed aumentati con
lo stesso metodo adottato per i comuni; detrazione dai
trasferimenti erariali correnti, a decorrere dal 1994, di un
importo complessivo pari al gettito dovuto per l'anno 1993
dell'ICI calcolato sulla base dell'aliquota del 4 per mille,
ridotto della perdita derivante dalla soppressione dell'INVIM;
gli accertamenti dell'ICI dovuta per l'anno 1993, in deroga a
quanto disposto nella lettera a), numeri 11), 14) e 15), sono
effettuati dall'Amministrazione finanziaria in base alle
disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi,
avvalendosi anche dei dati ed elementi forniti dai comuni; le
somme riscosse dall'Amministrazione finanziaria per effetto di
detti accertamenti sono di spettanza dello Stato, sino alla
concorrenza dell'aliquota obbligatoria;
3) conservazione a ciascun ente locale di contributi
erariali che finanzino i servizi indispensabili di cui
all'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (41), per le
materie di competenza statale, delegate o attribuite all'ente
locale stesso;
4) applicazione dal 1994 dei parametri obiettivi stabiliti
dal predetto articolo 54 della legge n. 142 del 1990 e
attuazione dallo stesso anno della perequazione degli squilibri
della fiscalità locale, con particolare considerazione:
4.1) dei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000
abitanti;
4.2) dei comuni non montani con popolazione inferiore a
2.000 abitanti;
4.3) dei comuni operanti in zone particolarmente depresse
con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito;
4.4) dei comuni capoluogo di provincia;
4.5) degli enti aventi nel 1992 trasferimenti erariali
ordinari e perequativi, per abitante, inferiori a quelli della
fascia demografica di appartenenza;
5) ripartizione del fondo per trasferimenti correnti alle
comunità montane, con quote di fabbisogno minimo per ente e con
riferimento alla popolazione montana;
6) eliminazione, successivamente al periodo transitorio, dei
vincoli in atto esistenti sul controllo centrale delle piante
organiche, sulle assunzioni di personale e sui tassi di
copertura del costo dei servizi, tranne che per gli enti locali
con situazioni strutturalmente deficitarie;
7) certificazione amministrativa dei bilanci di previsione e
dei conti consuntivi degli enti locali e dei relativi consorzi,
con previsione di ritardo nell'erogazione dei trasferimenti
erariali per i trasgressori;
g) all'autorizzazione alle province, ai comuni, ai loro
consorzi, alle aziende municipalizzate ed alle comunità montane
ad assumere mutui per il finanziamento di opere pubbliche
destinate all'esercizio di servizi pubblici, assistiti o meno da
contributi in conto capitale o in conto interessi dello Stato o
delle regioni soltanto sulla base di progetti &laqno;chiavi in mano»
ed a prezzo chiuso. Il piano finanziario previsto dall'articolo
4, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 (43),
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n.
155, deve assicurare l'equilibrio economico-finanziario
dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione
agli introiti previsti e deve essere preventivamente assentito
da un istituto di credito mobiliare scelto nell'elenco che sarà
approvato dal Ministro del tesoro. Le opere di cui alla presente
lettera che superano l'importo di un miliardo di lire dovranno
essere sottoposte a monitoraggio economico e gestionale, a cura
di società specializzata all'uopo autorizzata dal Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, con riparto
dei costi relativi tra l'ente mutuatario e l'istituto di credito
mobiliare finanziatore. Per gli interventi di cui alla presente
lettera gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi
pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio
economico-finanziario dell'investimento e della connessa
gestione.
2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi diretti al riordino
dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni
provinciali, dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità
montane, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) armonizzazione con i princìpi della contabilità generale
dello Stato, per la parte applicativa dei princìpi contenuti
nella legge 8 giugno 1990, n. 142 (44), tenuto conto delle
esigenze del consolidamento dei conti pubblici e
dell'informatizzazione;
b) applicazione dei princìpi contenuti nella legge 8 giugno
1990, n. 142 (44), con l'introduzione in forma graduale e
progressiva della contabilità economica a decorrere dal 1995
fino ad interessare tutti gli enti, con facoltà di applicazione
anticipata (44/a);
c) definizione, nell'ambito del sistema di contabilità
economica, dei princìpi per la determinazione dei costi e degli
ammortamenti dei servizi degli enti locali;
d) inclusione nell'ordinamento finanziario e contabile della
possibilità di ricorso all'istituto del dissesto per il
risanamento degli enti locali in grave crisi finanziaria,
secondo i criteri contenuti nelle leggi in vigore, e
coordinamento delle norme in materia (44/b).
3. Restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
4. Il Governo della Repubblica è, altresì, delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi diretti alla
revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1° gennaio 1994, di
tributi locali vigenti, secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti
sulle pubbliche affissioni:
1) tassazione della pubblicità esterna avente finalità
commerciale o rilevanza economica, assumendo come parametro di
commisurazione dell'imposta il mezzo pubblicitario utilizzato,
secondo la sua natura, le sue dimensioni e la sua ubicazione;
2) attribuzione della soggettività passiva a colui che
dispone dei mezzi pubblicitari e regolamentazione della
responsabilità tributaria di colui che produce, vende la merce o
fornisce i servizi oggetto della pubblicità;
3) ridefinizione delle tariffe sulla base delle
disposizioni di cui al numero 1), ripartendo i comuni in non più
di cinque classi, in modo che la previsione di gettito per
l'anno 1994 non ecceda il doppio del gettito lordo registrato
nel 1992. Per le pubbliche affissioni le tariffe saranno
stabilite tenendo conto del costo medio del servizio reso;
4) revisione delle disposizioni riguardanti la gestione
dell'imposta sulla pubblicità nonché del servizio delle
pubbliche affissioni, sulla base anche dell'articolo 22 della
legge 8 giugno 1990, n. 142 (44);
b) in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province:
1) rideterminazione delle tariffe al fine di una più
adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonché in
relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque
classi. Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti,
non potranno superare il 50 per cento delle misure massime di
tassazione vigente; le tariffe per le occupazioni temporanee,
per ciascun giorno, non potranno superare il 10 per cento di
quelle stabilite, per ciascun anno, ai fini delle occupazioni
permanenti ordinarie di cui all'articolo 195 del testo unico per
la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931,
n. 1175 (45), e successive modificazioni, e potranno essere
graduate in relazione al tempo di occupazione;
2) introduzione di forme di determinazione forfettaria
della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e
sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e
simili, tenendo conto di parametri significativi;
3) soppressione della tassa per le occupazioni permanenti
di aree pubbliche con balconi, verande e simili di carattere
stabile, gravante sulle unità immobiliari, e determinazione di
criteri certi per la tassa sui passi carrabili;
4) regolamentazione della gestione della tassa secondo
criteri analoghi a quelli previsti per l'imposta comunale sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
c) in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani:
1) adeguamento del tributo alla sua natura di tassa anche
mediante un più diretto collegamento tra fruibilità del servizio
e applicabilità della tassa nonché attraverso la determinazione
di parametri di commisurazione del prelievo sulla base della
potenzialità di produzione di rifiuti definita mediante adeguati
criteri oggettivi;
2) definizione di precise modalità di equiparazione ai
rifiuti urbani, ai fini del regime di privativa comunale e di
applicazione della tassa, dei residui derivanti dalle attività
produttive;
d) in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di
diritti sulle pubbliche affissioni, di tassa di occupazione e di
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani:
1) revisione ed armonizzazione del procedimento di
accertamento e riscossione, con la previsione anche di
versamenti diretti a mezzo conto corrente postale, con
applicazione, per la riscossione coattiva, delle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43 (46);
2) revisione delle agevolazioni, mantenendo solo quelle
che rispondono a finalità di carattere sociale e di economicità
di gestione;
e) in materia di imposte e tasse comunali e provinciali,
attribuzione alla Direzione generale per la finanza locale
presso il Ministero delle finanze della funzione di vigilanza
sulle gestioni dei servizi tributari, anche mediante controlli
sulle delibere adottate per regolamenti e tariffe, al fine di
verificare l'osservanza delle disposizioni che disciplinano i
singoli tributi e il regolare funzionamento dei servizi.
5. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato
in lire 29.423 miliardi per l'anno 1993 e lire 24.010 (47)
miliardi per l'anno 1994, si provvede:
a) quanto a lire 1.650 miliardi per l'anno 1993 e lire 1.700
miliardi per l'anno 1994, mediante utilizzo delle entrate
indicate all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n.
332 (48), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'articolo 6 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 (48), convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202;
b) quanto a lire 8.790 (47) miliardi per l'anno 1993, con le
maggiori entrate di cui al comma 1, lettera f), numero 2);
c) quanto a lire 15.433 (47) miliardi per l'anno 1993 e lire
18.900 (47) miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo
delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento
&laqno;Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le
comunità montane» iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1992;
d) quanto a lire 3.550 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.410
miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo delle
proiezioni dello stanziamento iscritto al capitolo 5926 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281
(49).
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Al fine dell'espressione del parere da parte delle
Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al
presente articolo, il Governo trasmette alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi
in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al
comma 1, lettere a), c), e), f) e g), entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e gli
schemi dei decreti legislativi in attuazione dei principi e dei
criteri direttivi di cui al comma 1, lettere b) e d); e ai commi
2 e 4, entro dieci mesi dalla predetta data. Le Commissioni si
esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione. I
decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri
direttivi di cui al comma 1, lettere b) e d), sono emanati entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
8. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al
presente articolo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
determinati dall'articolo stesso e previo parere delle
Commissioni di cui al comma 7, potranno essere emanate, con uno
o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993 (49/cost).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1992, n. 257,
S.O.
(2) Riportata al n. A/LXXXVII.
(3) Riportata alla voce Comuni e province.
(4) Riportato alla voce Borse di commercio.
(5) Riportata alla voce Sanità pubblica.
(6) Riportata alla voce Sanità pubblica.
(6/a) Lettera così modificata dall'art. 8, L. 23
dicembre 1992, n. 498, riportata al n. A/CXXIII.
(7) Riportata alla voce Sanità pubblica.
(8) Riportata al n. A/CXVI.
(9) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(10) Riportata al n. A/CXVI.
(11) Riportata alla voce Lavoro.
(12) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(13) Riportata al n. A/CXVI.
(14) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(15) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(16) Riportato alla voce Ministero della pubblica
istruzione.
(17) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale
direttivo, insegnante e non insegnante.
(18) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(19) Riportata alla voce Lavoro.
(20) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti
generali.
(21) Riportata al n. A/CXIV.
(22) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(23) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e
superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
(24) Riportato alla voce Istituti di credito.
(25) Riportata alla voce Istituti di credito.
(26) Riportata alla voce Previdenza sociale.
(27) Riportata alla voce Assicurazioni private.
(28) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(29) Riportata al n. A/XCVIII.
(30) Riportata alla voce Case popolari ed economiche.
(31) Riportata alla voce Sanità pubblica.
(32) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e
delle persone giuridiche (Imposte sui).
(33) Riportata alla voce Enti di culto.
(34) Riportata alla voce Santa Sede.
(35) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza
pubblica.
(36) Riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo
della).
(37) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e
delle persone giuridiche (Imposte sui).
(38) Riportata alla voce Regioni.
(39) Riportato alla voce Fabbricazione (Imposte di).
(40) Riportata alla voce Fabbricazione (Imposte di).
(41) Riportata alla voce Comuni e province.
(42) Riportato al n. A/CXX.
(43) Riportato al n. A/CIV.
(44) Riportata alla voce Comuni e province.
(44/a) Il termine relativo all'applicazione di quanto
previsto nella lett. b) è stato prorogato al 1° gennaio
1996 dall'art. 5, D.L. 27 agosto 1994, n. 515, riportato
alla voce Finanza locale.
(44/b) Il termine per l'esercizio della delega è stato
prorogato al 28 febbraio 1995 dall'art. 1, L. 28 ottobre
1994, n. 596 (Gazz. Uff. 28 ottobre 1994, n. 253). La
proroga del termine al 30 giugno 1996 è stata disposta
dall'art. 1, L. 20 dicembre 1995, n. 539 (Gazz. Uff. 27
dicembre 1995, n. 300).
(45) Riportato alla voce Finanza locale.
(46) Riportato alla voce Riscossione delle imposte
dirette.
(47) Importo così modificato dall'art. 16, L. 23
dicembre 1992, n. 498, riportata al n. A/CXXIII.
(48) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(49) Riportata alla voce Regioni.
(49/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 10-17
luglio 1995, n. 328 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33,
Serie speciale) ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, sollevata in riferimento
agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione.