Decreto legge 29 marzo 1991, n. 103

Decreto Legge 29 marzo 1991 n. 103

Disposizioni urgenti in materia previdenziale

Art. 1

Adeguamento aliquote contributive dei Fondi di pensione per i lavoratori dipendenti, per i lavoratori dello spettacolo e per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso all'1 gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti per tutti i lavoratori, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, sono elevate nella misura dello 0,41 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,27 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,14 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 22 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1989.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso all'1 gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo sono elevate nella misura dello 0,21 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,14 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,07 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 21 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1989.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso all'1 gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti alla gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono elevate nelle seguenti misure: a) dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,10 per cento a carico del lavoratore, per i dipendenti addetti a lavori in sotterraneo; b) dello 0,15 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,10 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,05 per cento a carico del lavoratore, per i dipendenti non addetti a lavori in sotterraneo.

Art. 2

Periodi di contribuzione figurativa degli iscritti al Fondo pensioni per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono considerati utili, a richiesta degli iscritti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ai fini del diritto a pensione e della misura di essa, i periodi di assenza dal servizio, scoperti da contribuzione, dovuti ad astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio e i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

2. I periodi di cui al comma 1 non devono essere già riconosciuti, in relazione ad effettiva contribuzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in altre gestioni sostitutive, esonerative od esclusive della medesima; comunque non devono essere già stati riconosciuti al Fondo per altro titolo.

3. In relazione al riconoscimento dei predetti periodi è computato un contributo pari a quello che sarebbe stato corrisposto per l'iscritto qualora fosse stato presente al lavoro.

4. I periodi di assenza dal servizio per astensione facoltativa dal lavoro successivi al parto, previsti dalle disposizioni di legge in materia, possono essere regolarizzati secondo le norme di cui all'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni, con riduzione al 30 per cento dell'importo dei contributi da versare.

5. E' abrogata la lettera b) dell'art. 14 della legge 22 ottobre 1973, n. 672.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il comitato amministrativo del Fondo di cui al comma 1, si provvede a determinare la maggiorazione dell'aliquota contributiva per la copertura dell'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo.

Art. 3

Disposizioni in materia di sanzioni in caso di ritardato od omesso versamento di contributi o premi previdenziali ed assistenziali

1. L'importo della somma aggiuntiva di cui all'art. 4 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, può essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali nei casi previsti dal comma 1, lettera b), del richiamato art. 4 in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria, in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza.

2. Per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, l'importo della somma aggiuntiva di cui all'art. 4 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, può essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali, in relazione a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il decreto ministeriale potrà disporre anche l'estinzione della obbligazione per sanzioni amministrative connesse con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi.

4. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che abbiano avanzato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli enti impositori motivata e documentata istanza per ottenere la riduzione ivi prevista, procederanno alla regolarizzazione contributiva mediante la corresponsione, in via provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive nella misura degli interessi legali. Ove il predetto decreto ministeriale non venga emanato entro sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della istanza di riduzione delle somme aggiuntive, gli enti impositori provvederanno all'addebito di tali somme nella misura di cui all'art. 4 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

5. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, si applicano ai datori di lavoro che operano o hanno operato gli sgravi contributivi indebitamente o in misura maggiore di quella spettante, in luogo della sanzione prevista dall'art. 18, comma nono, del decreto legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

6. I soggetti che provvedono al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ivi compreso il Servizio per i contributi agricoli unificati, relativi ai periodi fino a tutto il mese di agosto 1990, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria con il versamento di una somma aggiuntiva d'importo pari all'otto per cento in ragione d'anno del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del quaranta per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'art. 4 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, purché il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in due rate di pari importo di cui la prima entro il 15 maggio 1991 e la seconda entro il 15 giugno 1991. I soggetti predetti sono tenuti, entro il 15 maggio 1991 a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti medesimi. La riduzione di cui al presente comma spetta altresì ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano provveduto al pagamento dei soli contributi o premi, relativi ai periodi fino a tutto il mese di agosto 1990 e che versino, in unica soluzione, la relativa somma aggiuntiva ridotta entro trenta giorni dalla richiesta degli enti impositori. Il pagamento dei contributi o premi e/o delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati, comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma.

7. La riduzione di cui al comma 6 si applica anche ai contribuenti i cui crediti per contributi o premi sono stati inseriti nei ruoli esattoriali ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. A tali fini, i contribuenti che abbiano già provveduto a versare ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i contributi o i premi senza pagamento di somme aggiuntive o vi provvedano entro il 15 maggio 1991, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria mediante la corresponsione ai concessionari medesimi, entro la stessa data, delle somme aggiuntive determinate ai sensi del comma 6 in sostituzione di quelle iscritte al ruolo. I concessionari sono tenuti a comunicare agli enti impositori dati relativi ai versamenti effettuati dai singoli contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione, secondo le modalità che saranno fissate dagli enti stessi.

8. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi, ivi compresi quelli di cui all'art. 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'art. 18 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9 e 10 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

9. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 15 giugno 1991 sono sospesi i processi penali relativi a fatti di cui al comma 8.

10. Per le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per il pagamento dei contributi o dei premi per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

11. Dopo il terzo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è aggiunto il seguente: "Non è altresì considerato violazione del segreto di ufficio lo scambio di informazioni tra Amministrazione finanziaria, ivi compresa la Guardia di finanza, i comuni e loro consorzi e le comunità montane, lo Scau, l'Inail e gli enti pubblici gestori di forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ai fini della verifica sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi contributivi e fiscali".

12. La amministrazioni di cui al comma 11 definiscono, con apposite convenzioni, i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati occorrenti ai fini degli adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali, con sistemi automatizzati. Nell'ambito dei sistemi di sicurezza in essere presso ciascuna amministrazione, con le stesse convenzioni verranno altresì definite i criteri di attribuzione delle autorizzazioni individuali ad accedere ai dati.

13. Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, sono estese a tutti gli enti di cui al comma 11.

14. All'art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. I progetti di cui al comma 1 dovranno in particolare essere finalizzati alla realizzazione di programmi per la lotta e il recupero delle omissioni ed evasioni contributive, sulla base di specifiche, in termini finanziari, che verranno sottoposte all'esame del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il comitato esecutivo dell'Istituto definirà la quota dello stanziamento fissato ai sensi del comma 3 da destinare al finanziamento di incentivi connessi alla realizzazione dei predetti programmi. Tale quota non può essere comunque inferiore al 50 per cento della somma destinata a compensi incentivanti. Il pagamento dei compensi di cui al presente comma è disposto previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale".

 

Art. 4

Interventi a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia

1. I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere dall'Inps la ricostituzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettuato in Libia dall'1 luglio 1957 al 21 luglio 1970, previa presentazione di domanda corredata da documentazione comprovante l'attività svolta e la durata dei periodi di assicurazione ovvero, nell'impossibilità di produrla, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con effetti dalla data di presentazione della domanda medesima. La predetta facoltà compete anche ai superstiti ai fini del conseguimento di pensioni indirette o di reversibilità.

2. La ricostituzione di cui al comma 1 dà titolo ad un accredito, per ciascuna settimana di attività lavorativa prestata in Libia, del contributo base corrispondente alla classe media di contribuzione in vigore in Italia nei periodi cui l'accredito si riferisce ed i relativi oneri, determinati ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono posti a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che viene corrispondentemente reintegrata sulla base di apposita rendicontazione.

3. L'importo dei contributi versati direttamente dai lavoratori all'Inps per i periodi per i quali viene effettuata la ricostituzione in base ai commi 1 e 2 sarà rimborsato, a domanda degli interessati, dedotta la quota parte relativa ai periodi già goduti della corrispondente pensione.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 85 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3665 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991.

Art. 5

Garanzie in favore dei dipendenti da imprese sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria in materia di trattamento di fine rapporto

1. I trattamenti di fine rapporto dovuti ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere da tre anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio di impresa da parte del commissario o dei commissari ovvero dovuti ai dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenuto la continuazione dell'esercizio, facciano parte dello stesso gruppo e, nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai tre anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone l'iniziale assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria, con continuazione dell'esercizio di impresa, di società facente parte dello stesso gruppo, sono considerati fino al 31 maggio 1991 per il loro intero importo come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'art. 111, primo comma, n. 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto, le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, si applicano, ex tunc e fino al 31 maggio 1991, anche in caso di risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute in data antecedente l'entrata in vigore di tale legge nei confronti dei dipendenti di imprese sottoposte, a norma del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, alla procedura di amministrazione straordinaria, dalla data di cessazione dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa ovvero, in mancanza di tale autorizzazione, dalla data di cessazione dell'esercizio di altra impresa facente parte dello stesso gruppo, a condizione che le dette risoluzioni siano intervenute a decorrere dai tre anni precedenti l'emanazione dell'iniziale provvedimento che ha disposto l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa alla stessa o ad altra facente parte dello stesso gruppo. Per i casi di cui al presente articolo agli aventi diritto sono dovuti gli oneri accessori. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in complessive lire 8.130 milioni, si provvede, per gli anni 1990 e 1991, quanto a lire 6.629 milioni, per l'anno 1990 a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991 e quanto a lire 1.501 milioni per l'anno 1991 a carico delle disponibilità del predetto capitolo per l'anno medesimo, mediante parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Art. 6

Regime delle prescrizioni delle prestazioni previdenziali

1. I termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7

Retribuzione imponibile per i detenuti ed internati ammessi al lavoro in carcere

1. L'articolo 1, commi 1 e 2, secondo periodo, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che per i detenuti ed internati lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali si effettua sulla determinazione della mercede stabilita ai sensi dell'art. 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato dall'art. 7 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

Art. 8

Trattamento economico delle lavoratrici madri dipendenti da amministrazioni pubbliche

1. L'art. 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, va interpretato nel senso che il trattamento economico previsto dal combinato disposto degli artt. 15, primo comma, e 17 della medesima legge si applica anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore. Tale trattamento economico viene corrisposto direttamente dalle amministrazioni o enti di appartenenza.

Art. 9

Casse edili

1. L'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alla casse edili. I versamenti contributivi sulle predette somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme di cui al comma 1 sono assoggettate a contribuzione di previdenza e di assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle somme che vengono versate alle citate Casse per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, le quali restano soggette a contribuzione per il loro intero ammontare.

Art. 10

Disposizioni in materia di prestazioni familiari per i lavoratori occupati nella Cee

1. Il lavoratore, il cui coniuge svolge attività lavorativa all'estero in uno degli Stati membri della Cee ed il cui nucleo familiare risiede in tutto o in parte in Italia, è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su richiesta dell'Istituto stesso, la dichiarazione reddituale prevista dalle norme in materia di prestazioni familiari ai fini dell'applicazione delle disposizioni comunitarie di cui al Capitolo VII del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1408/71 del 14 giugno 1971. Per il medesimo fine, il datore di lavoro è tenuto a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su richiesta dell'Istituto stesso, ogni notizia e documento utile. In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 85 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Art. 11

Disposizioni in materia di finanziamento degli Istituti di patronato

1. Una quota pari all'undici per cento delle somme affluite, per l'esercizio 1989, al fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è ripartita tra gli Istituti di patronato e di assistenza sociale, operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che, avendo attuato una ristrutturazione della propria organizzazione, abbiano dovuto far ricorso al credito bancario per far fronte agli oneri di gestione, in misura proporzionale ai debiti bancari e finanziari evidenziati da ciascun Istituto nel rendiconto relativo all'esercizio 1987 e rettificati secondo le eventuali osservazioni formulate al riguardo al Ministero vigilante. Sulle somme disponibili il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare agli Istituti interessati acconti nei limiti dei sette decimi delle somme stesse. All'attribuzione definitiva delle somme si procede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro.

2. Le disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 4 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si applicano anche per le ripartizioni definitive tra gli Istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui gli artt. 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, da effettuarsi per gli anni 1990, 1991 e 1992.

Art. 12

Disposizioni a beneficio di lavoratori agricoli per le calamità naturali intervenute negli anni 1988, 1989 e 1990

1. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti, negli anni 1988, 1989 e 1990, da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'art. 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso, per i medesimi anni, il trattamento di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni.

2. Il trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 può essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui all'art. 8, comma terzo, della legge 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che, al momento della sospensione per la quale il trattamento viene richiesto, possano far valere almeno un anno di anzianità presso l'impresa. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 8, comma primo, della predetta legge n. 457 del 1972 e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui all'art. 8, comma terzo, della citata legge n. 457 del 1972.

3. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni, dichiarati colpiti, negli anni 1988, 1989 e 1990, da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'art. 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di occupazione, nei medesimi anni, in conseguenza dei predetti eventi, è ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno 1988, nell'anno 1989 e nell'anno 1990, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute, rispettivamente, negli anni 1987, 1988 e 1989, fermo restando il trattamento eventualmente più favorevole risultante dalla effettiva attività lavorativa svolta. Il predetto beneficio relativo all'anno 1990 viene concesso a condizione che i destinatari abbiano prestato nell'anno medesimo almeno dieci giornate di lavoro. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore di piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità. Il termine di presentazione delle domande di prestazioni di disoccupazione da parte dei suddetti lavoratori che si avvalgono, per il perfezionamento del diritto, delle giornate riconosciute nell'anno precedente, è fissato, rispettivamente, al 30 giugno 1989, al 30 giugno 1990 e al 30 giugno 1991.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo valutati in lire 3 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 3,5 miliardi per l'anno 1990 e in lire 4 miliardi per l'anno 1991, sono posti a carico della gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'art. 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Art. 13

Differimento di termini

1. Per il primo anno di applicazione della legge 2 agosto 1990, n. 233, i termini indicati dall'art. 13, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai coltivatori diretti e dai coloni e dai mezzadri e loro concedenti, sono spostati al giorno 10 dei mesi di novembre dell'anno di competenza e di gennaio, marzo e maggio dell'anno successivo.

2. Il termine di presentazione della dichiarazione aziendale di cui all'art. 14, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è prorogato al 31 marzo 1991. 3. Il termine per il versamento dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990, di cui all'art. 7, comma 10, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è prorogato al 31 ottobre 1991.