Comunicazione inviata il 2 dicembre 1998 ai fondi pensione negoziali e ad ABI, ANIA e ASSOGESTIONI.

 

Oggetto:         Adozione dell’euro da parte dei fondi pensione.

 

 

Come è noto, a partire dal 1° gennaio 1999, data di avvio della terza fase dell’Unione economica e monetaria, l’euro viene introdotto nell’ordinamento nazionale: esso assume corso legale a pieno titolo, inizia a circolare quale moneta bancaria e può essere utilizzato nella redazione dei documenti contabili a rilevanza esterna, nel rispetto del principio “nessuna proibizione, nessun obbligo”; la lira può essere utilizzata come frazione non decimale dell’euro, sulla base dei cambi irrevocabilmente fissati. A partire dal 1° gennaio 2002, l’adozione dell’euro quale unità di conto diviene obbligatoria.

 

Al riguardo, anche a seguito dei contatti intercorsi con le associazioni di categoria degli intermediari gestori (ABI, ANIA, Assogestioni), si ritiene utile riepilogare gli adempimenti procedurali che questa Commissione ritiene necessari, nell’ottica di agevolare l’adozione dell’euro da parte dei fondi pensione negoziali e aperti.

 

Sull’argomento, si ha preliminarmente presente che il decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 (“Disposizioni per l’introduzione dell’euro nell’ordinamento nazionale”) stabilisce (artt. 16 e 26) che i documenti contabili a rilevanza esterna dei fondi pensione, riferiti a date pari o successive al 1°gennaio 1999, possono essere redatti in euro anche qualora l’euro non sia ancora utilizzato quale unità di conto. Le disposizioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione del 17 giugno 1998 in materia di bilancio e di contabilità dei fondi pensione prevedono che i bilanci e i rendiconti siano redatti in lire italiane o in euro in osservanza delle disposizioni legislative vigenti, ammettono la tenuta di una contabilità plurimonetaria e stabiliscono che il valore iniziale della quota sia alternativamente fissato in L. 20.000 o 10 euro. Gli orientamenti in materia statutaria e in materia regolamentare approvati dalla Commissione e lo schema di regolamento dei fondi aperti presentato alla Commissione dalle citate associazioni di categoria non prevedono l’indicazione della valuta da utilizzare per il calcolo del valore delle quote.

 

Ciò posto, si rappresenta che, con riferimento a una data pari o successiva al 1°gennaio 1999, senza necessità di modifiche statutarie o regolamentari e anche in presenza di una contabilità interna ancora tenuta in lire:

 

1.      è possibile iniziare a redigere in euro il prospetto di cui alla Parte III delle richiamate disposizioni in materia di bilancio e di contabilità dei fondi pensione e, conseguentemente, esprimere in euro il valore unitario della quota; in osservanza delle richiamate disposizioni del d.lgs. n. 213/1998, tale scelta una volta compiuta è irreversibile; al fine di conseguire la necessaria precisione di calcolo, il valore unitario della quota deve essere espresso in euro utilizzando almeno la terza cifra decimale;

2.      i riferimenti alle lire italiane (o ad altra valuta che confluisce nell’euro) utilizzati negli statuti e nei regolamenti dei fondi pensione per la definizione delle linee d’indirizzo della politica d’investimento devono essere interpretati come effettuati con riferimento all’euro.

 

Per la modifica delle altre norme statutarie o regolamentari che contengono riferimenti a importi definiti in lire italiane (ad esempio, le spese e le commissioni in cifra fissa, gli importi minimi di ingresso, ecc.), risulta invece necessario attivare, in tempi compatibili con quelli previsti per l’adozione obbligatoria dell’euro, la relativa procedura di approvazione da parte della Commissione di vigilanza. La medesima procedura deve essere seguita nei casi in cui si intenda adeguare la politica d’investimento all’adozione dell’euro con riferimento non solo alla valuta di denominazione degli investimenti, ma anche alla nazionalità degli emittenti.

 

IL DIRETTORE GENERALE

(G. Cimmino)