Comunicazione inviata il 2 dicembre 1998 ai fondi pensione negoziali e ad ABI, ANIA e ASSOGESTIONI.

 

Oggetto:�������� Adozione dell�euro da parte dei fondi pensione.

 

 

Come � noto, a partire dal 1� gennaio 1999, data di avvio della terza fase dell�Unione economica e monetaria, l�euro viene introdotto nell�ordinamento nazionale: esso assume corso legale a pieno titolo, inizia a circolare quale moneta bancaria e pu� essere utilizzato nella redazione dei documenti contabili a rilevanza esterna, nel rispetto del principio �nessuna proibizione, nessun obbligo�; la lira pu� essere utilizzata come frazione non decimale dell�euro, sulla base dei cambi irrevocabilmente fissati. A partire dal 1� gennaio 2002, l�adozione dell�euro quale unit� di conto diviene obbligatoria.

 

Al riguardo, anche a seguito dei contatti intercorsi con le associazioni di categoria degli intermediari gestori (ABI, ANIA, Assogestioni), si ritiene utile riepilogare gli adempimenti procedurali che questa Commissione ritiene necessari, nell�ottica di agevolare l�adozione dell�euro da parte dei fondi pensione negoziali e aperti.

 

Sull�argomento, si ha preliminarmente presente che il decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 (�Disposizioni per l�introduzione dell�euro nell�ordinamento nazionale�) stabilisce (artt. 16 e 26) che i documenti contabili a rilevanza esterna dei fondi pensione, riferiti a date pari o successive al 1�gennaio 1999, possono essere redatti in euro anche qualora l�euro non sia ancora utilizzato quale unit� di conto. Le disposizioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione del 17 giugno 1998 in materia di bilancio e di contabilit� dei fondi pensione prevedono che i bilanci e i rendiconti siano redatti in lire italiane o in euro in osservanza delle disposizioni legislative vigenti, ammettono la tenuta di una contabilit� plurimonetaria e stabiliscono che il valore iniziale della quota sia alternativamente fissato in L. 20.000 o 10 euro. Gli orientamenti in materia statutaria e in materia regolamentare approvati dalla Commissione e lo schema di regolamento dei fondi aperti presentato alla Commissione dalle citate associazioni di categoria non prevedono l�indicazione della valuta da utilizzare per il calcolo del valore delle quote.

 

Ci� posto, si rappresenta che, con riferimento a una data pari o successiva al 1�gennaio 1999, senza necessit� di modifiche statutarie o regolamentari e anche in presenza di una contabilit� interna ancora tenuta in lire:

 

1.      � possibile iniziare a redigere in euro il prospetto di cui alla Parte III delle richiamate disposizioni in materia di bilancio e di contabilit� dei fondi pensione e, conseguentemente, esprimere in euro il valore unitario della quota; in osservanza delle richiamate disposizioni del d.lgs. n. 213/1998, tale scelta una volta compiuta � irreversibile; al fine di conseguire la necessaria precisione di calcolo, il valore unitario della quota deve essere espresso in euro utilizzando almeno la terza cifra decimale;

2.      i riferimenti alle lire italiane (o ad altra valuta che confluisce nell�euro) utilizzati negli statuti e nei regolamenti dei fondi pensione per la definizione delle linee d�indirizzo della politica d�investimento devono essere interpretati come effettuati con riferimento all�euro.

 

Per la modifica delle altre norme statutarie o regolamentari che contengono riferimenti a importi definiti in lire italiane (ad esempio, le spese e le commissioni in cifra fissa, gli importi minimi di ingresso, ecc.), risulta invece necessario attivare, in tempi compatibili con quelli previsti per l�adozione obbligatoria dell�euro, la relativa procedura di approvazione da parte della Commissione di vigilanza. La medesima procedura deve essere seguita nei casi in cui si intenda adeguare la politica d�investimento all�adozione dell�euro con riferimento non solo alla valuta di denominazione degli investimenti, ma anche alla nazionalit� degli emittenti.

 

IL DIRETTORE GENERALE

(G. Cimmino)