Comunicazione
inviata il 2 dicembre 1998 ai fondi pensione negoziali e ad ABI, ANIA e
ASSOGESTIONI.
Oggetto:�������� Adozione
dell�euro da parte dei fondi pensione.
Come � noto, a partire dal 1� gennaio 1999, data di avvio della terza
fase dell�Unione economica e monetaria, l�euro viene introdotto
nell�ordinamento nazionale: esso assume corso legale a pieno titolo, inizia a
circolare quale moneta bancaria e pu� essere utilizzato nella redazione dei
documenti contabili a rilevanza esterna, nel rispetto del principio �nessuna
proibizione, nessun obbligo�; la lira pu� essere utilizzata come frazione non
decimale dell�euro, sulla base dei cambi irrevocabilmente fissati. A partire
dal 1� gennaio 2002, l�adozione dell�euro quale unit� di conto diviene
obbligatoria.
Al riguardo, anche a seguito dei contatti intercorsi con le
associazioni di categoria degli intermediari gestori (ABI, ANIA, Assogestioni),
si ritiene utile riepilogare gli adempimenti procedurali che questa Commissione
ritiene necessari, nell�ottica di agevolare l�adozione dell�euro da parte dei
fondi pensione negoziali e aperti.
Sull�argomento, si ha preliminarmente presente che il decreto
legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 (�Disposizioni per l�introduzione
dell�euro nell�ordinamento nazionale�) stabilisce (artt. 16 e 26) che i
documenti contabili a rilevanza esterna dei fondi pensione, riferiti a date
pari o successive al 1�gennaio 1999, possono essere redatti in euro anche
qualora l�euro non sia ancora utilizzato quale unit� di conto. Le disposizioni della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione del 17 giugno 1998 in materia di
bilancio e di contabilit� dei fondi pensione prevedono che i bilanci e i
rendiconti siano redatti in lire italiane o in euro in osservanza delle
disposizioni legislative vigenti, ammettono la tenuta di una contabilit�
plurimonetaria e stabiliscono che il valore iniziale della quota sia
alternativamente fissato in L. 20.000 o 10 euro. Gli orientamenti in materia
statutaria e in materia regolamentare approvati dalla Commissione e lo schema
di regolamento dei fondi aperti presentato alla Commissione dalle citate
associazioni di categoria non prevedono l�indicazione della valuta da
utilizzare per il calcolo del valore delle quote.
Ci� posto, si rappresenta che, con riferimento a una data pari o
successiva al 1�gennaio 1999, senza necessit� di modifiche statutarie o
regolamentari e anche in presenza di una contabilit� interna ancora tenuta in
lire:
1.
�
possibile iniziare a redigere in euro il prospetto di cui alla Parte III delle
richiamate disposizioni in materia di bilancio e di contabilit� dei fondi
pensione e, conseguentemente, esprimere in euro il valore unitario della quota;
in osservanza delle richiamate disposizioni del d.lgs. n. 213/1998, tale scelta
una volta compiuta � irreversibile; al fine di conseguire la necessaria
precisione di calcolo, il valore unitario della quota deve essere espresso in
euro utilizzando almeno la terza cifra decimale;
2.
i
riferimenti alle lire italiane (o ad altra valuta che confluisce nell�euro) utilizzati
negli statuti e nei regolamenti dei fondi pensione per la definizione delle
linee d�indirizzo della politica d�investimento devono essere interpretati come
effettuati con riferimento all�euro.
Per la modifica delle altre norme statutarie o regolamentari che
contengono riferimenti a importi definiti in lire italiane (ad esempio, le
spese e le commissioni in cifra fissa, gli importi minimi di ingresso, ecc.),
risulta invece necessario attivare, in tempi compatibili con quelli previsti
per l�adozione obbligatoria dell�euro, la relativa procedura di approvazione da
parte della Commissione di vigilanza. La medesima procedura deve essere seguita
nei casi in cui si intenda adeguare la politica d�investimento all�adozione
dell�euro con riferimento non solo alla valuta di denominazione degli
investimenti, ma anche alla nazionalit� degli emittenti.
(G.
Cimmino)