Al momento del pensionamento sono previsti due tipi di prestazione:
- la rendita pensionistica
- la prestazione in capitale
Attenzione: la prestazione pensionistica complementare può essere liquidata in forma di capitale:
- sempre, fino al 50% del montante accumulato nel Fondo pensione (e la restante parte è convertita in rendita);
- eccezionalmente, per l’intero importo, se la rendita derivante dalla conversione del 70% della posizione accumulata materialmente presente in quel momento presso il fondo pensione, risulti di ammontare inferiore al 50% dell’assegno sociale (5.349,89 € annui nel 2010)
Il diritto alla pensione complementare si acquisisce se sussistono i seguenti requisiti:
a) maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza;
b) almeno cinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
Fatte salve alcune tassative eccezioni, i requisiti sopra richiamati devono sussistere in concorso tra di loro: di conseguenza, in termini generali, se mancano i requisiti per avere la pensione pubblica non si può chiedere la pensione complementare mentre se sussistono i requisiti per la pensione pubblica ma l'aderente non può far valere almeno cinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare la forma pensionistica non può erogare la pensione complementare.
Sì.L'iscritto che ne faccia richiesta ha diritto a conseguire anticipazioni sul montante maturato nel Fondo pensione. L'accesso alle anticipazioni può avvenire, nella misura del 75% della posizione maturata:
• in qualsiasi momento per spese sanitarie,
• dopo almeno 8 anni per acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli e interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione.
• Si aggiunge poi la possibilità di ottenere una anticipazione fino al 30% e dopo 8 anni di partecipazione per altre esigenze.
La posizione individuale del deceduto è riscattata dagli eredi.
Nel caso in cui non esistano legittimi eredi e manchino indicazioni su altri possibili beneficiari, la posizione dell'iscritto premorto
- rimane acquisita dal Fondo pensione, in caso di forme collettive
- è devoluta a finalità sociali, nelle forme individuali.
Dipende dal tipo di rendita.
La rendita vitalizia viene erogata fino al decesso del beneficiario della rendita medesima.
La rendita reversibile viene erogata al beneficiario finché questi è in vita. Alla sua morte, la rendita viene erogata al beneficiario superstite (reversionario).
La rendita "certa per k anni", poi vitalizia, viene erogata per un numero di anni prestabilito decorso il quale la rendita diventa vitalizia.
Sì. Ovviamente l'entità della rendita si ridurrà in proporzione al numero e soprattutto all'età dei beneficiari che verranno effettivamente designati.
La perdita dei requisiti di partecipazione può originare da diverse situazioni (perdita del lavoro; modificazioni del rapporto di lavoro; cambiamento di attività, licenziamento, mobilità "involontaria"...) l'iscritto al Fondo pensione può:
1. trasferire la propria posizione individuale ad altro fondo pensione contrattuale (ove esistesse);
2. trasferire la propria posizione individuale ad un fondo aperto o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter;
3. riscattare la posizione individuale, parzialmente o totalemente.
La rendita può essere erogata o direttamente dal fondo pensione o dalle imprese di assicurazione, le quali agiscono sulla base di una convenzione stipulata con il fondo pensione stesso. Il primo caso è soltanto teorico in quanto nel caso in cui fosse il fondo a dover erogare la rendita, questo dovrebbe essere in possesso di un'apposita autorizzazione della Covip subordinata al rispetto di requisiti e condizioni indicati in un decreto del Ministro del tesoro che ancora non è stato emanato.
Sì.
L'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione maturata ad altra forma pensionistica decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare.