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    Sì. La detrazione al 19% fino ad un premio massimo di € 1.291,14 è indipendente dalla deducibilità delle somme versate ad una forma pensionistica complementare.

    I contributi sono deducibili dal reddito complessivo fino a € 5.164,57.

    La rendita (sempre per la parte non ancora tassata) è tassata al massimo al 15%; dopo una permanenza nella previdenza complementare di almeno quindici anni, tale aliquota inizierà a ridursi anno dopo anno fino a un minimo del 9%.

    Il riscatto viene tassato (sempre sulla parte che non ha subito ancora tassazione - ovvero contributi dedotti e il Tfr) al 15% (che scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%) per i riscatti richiesti a seguito di:


    • morte dell'aderente

    • stato di invalidità permanente che comporti l'inidoneità assoluta all'attività lavorativa

    • cessazione dell'attività lavorativa con conseguente inoccupazione superiore a 12 mesi

    • procedure di mobilità

    • cassa integrazione guadagni


    In caso di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione (o di altre cause non rientranti nelle casistiche sopra elencate) la tassazione è del 23%.

    Il capitale è tassato al massimo al 15%; dopo una permanenza nella previdenza complementare di almeno quindici anni, tale aliquota inizierà a ridursi anno dopo anno fino a un minimo del 9%.

    L'anticipazione è tassata (per la parte che non ha subito ancora tassazione) al 15% (che scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%) in caso la richiesta sia giustificata da spese mediche, altrimenti al 23%.

    È previsto che le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57. Nel caso in cui tutti o parte dei contributi reintegratori superino il limite di deduzione è riconosciuto al contribuente un credito di imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

    L'assegno sociale ha sostituito dal 1 gennaio 1996, la pensione erogata a favore delle persone con 65 anni e un particolare stato di bisogno. Per l'anno 2011 l'importo annuo dell'assegno sociale è pari ad euro 5.424,90.

    Si. Per i contributi versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone fiscalmente a carico spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico, fermo restando il limite di € 5.164,57

    Sì, in caso di rendita rivalutabile il rendimento finanziario verrà tassato con una aliquota del 12,5%.

    L'operazione di trasferimento non è soggetta ad imposta.

    Per le somme trattenute e versate dal datore di lavoro, il vantaggio fiscale viene percepito dal lavoratore in busta paga, in quanto è il sostituto d'imposta che, direttamente, riconosce i vantaggi fiscali.
    Per le somme versate direttamente dall'aderente, è necessario portarle in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi.