In termini generali, obbligato principale è l'aderente, destinatario dei futuri trattamenti pensionistici. La disciplina della contribuzione alle forme di previdenza complementare, poi, prevede regole differenti in relazione alla tipologia di lavoro (lavoratori dipendenti, autonomi, soci lavoratori di cooperative). Per i lavoratori dipendenti (e soci lavoratori delle cooperative per i quali si applica l'art. 2120, cod. civ.), la contribuzione al Fondo pensione si compone di un elemento obbligatorio, il Tfr e di due elementi volontari: il contributo del lavoratore e il contributo del datore di lavoro. Per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti (soci lavoratori con rapporto di lavoro autonomo), il contributo al Fp è costituito in via esclusiva da loro versamenti.
Si. È possibile incrementare i livelli di contribuzione mediante contributi "volontari". Detti contributi sono quelli eccedenti il contributo obbligatorio al Fondo pensione.
Dal 1° gennaio 2007 si prevede l'integrale destinazione del Tfr al Fondo pensione.
Gli importi contributivi da versare al Fondo sono determinati dalle fonti istitutive in percentuale sulla retribuzione annua assunta a base della determinazione del TFR o con riferimento ad elementi specifici della retribuzione.
L'aumento viene applicato automaticamente ai lavoratori già iscritti al Fondo senza che sia necessario prestare alcun consenso alla variazione intervenuta.
I contributi reintegratori sono quelli versati al Fondo pensione a copertura della posizione previdenziale incisa da una o più anticipazioni. Sono contributi a tutti gli effetti deducibili se non eccedenti il plafond di deducibilità e sono ammessi a un regime fiscale favorevole anche nel caso in cui superino tale limite di deduzione.
Il lavoratore verifica mensilmente, attraverso la busta paga, l'entità delle trattenute operate dall'Azienda (contributo lavoratore, datoriale, Tfr , eventuale contributo volontario...). Inoltre, una volta l'anno l'iscritto al Fondo pensione è destinatario di una "Comunicazione periodica", redatta secondo lo schema elaborato dalla Commissione di vigilanza, attraverso la quale il Fondo pensione informa gli iscritti sull'andamento della gestione complessiva del fondo pensione e sugli aspetti relativi alla propria posizione individuale.
Dette informazioni forniscono tutti gli elementi utili per ricostruire l'evoluzione della posizione individuale nel periodo di riferimento, in termini di contributi versati, di quote assegnate e del relativo controvalore.
La determinazione del contributo minimo del lavoratore compete alle fonti istitutive le quali fissano il contributo complessivo da destinare al FP come percentuale della retribuzione annua, calcolata come:
In linea generale, il contributo al Fondo pensione segue la retribuzione: se questa non è dovuta non spetta neanche il primo. Sono comunque possibili diverse statuizioni della contrattazione collettiva.
Il lavoratore, in costanza di rapporto di lavoro, può sospendere l'obbligazione contributiva; detta rinuncia determina, altresì, la cessazione dell'obbligazione contributiva datoriale.
In tal caso, il lavoratore può rimanere "quiescente" nel Fondo pensione senza alcun limite temporale. Successivamente sarà possibile riattivare la contribuzione.
Il lavoratore che voglia integrare i contributi minimi al fondo pensione con una contribuzione volontaria deve compilare un apposito modulo disponibile presso il datore di lavoro o richiederlo al Fondo e consegnarlo all'Azienda.
La correttezza del versamento dei contributi viene rappresentata con evidenza nelle comunicazioni periodiche agli iscritti. L'aderente che dovesse rilevare anomalie nel versamento dei contributi da parte dell'azienda può sollecitare l'azienda e agire in giudizio davanti al giudice del lavoro.
In fase di accumulo, la posizione individuale non è pignorabile, né sequestrabile, né cedibile.
In caso di fallimento dell'azienda che non ha versato la contribuzione al fondo, il lavoratore può iscriversi al passivo attraverso una domanda al curatore fallimentare.