La scelta se mantenere in azienda il tfr ovvero destinarlo ad una forma pensionistica complementare deve essere effettuata:
• entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori già in attività di servizio alla data del 1° gennaio 2007;
• entro sei mesi dalla data di assunzione se questa è successiva al 1° gennaio 2007.
Scatta il meccanismo del silenzio/assenso: il tfr viene conferito in maniera tacita al fondo pensione negoziale previsto dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro del soggetto in questione.
No.
Si in un qualsiasi momento successivo.
Il tfr gia accantonato in azienda non viene assolutamente toccato e continua ad essere gestito dal datore di lavoro secondo le attuali regole. la scelta riguarda solo il tfr maturando, cioè il tfr che matura a partire dal 1° gennaio 2007.
Il tfr futuro resta in azienda e nulla cambia rispetto alla situazione attuale.
Il tfr maturando viene versato al Fondo Tesoreria gestito dall'inps per conto dello stato.
Cambia soltanto il soggetto che gestisce il tfr maturando che non è più l'azienda, ma l'inps per conto dello stato. Tutto il resto non subisce alcuna modifica e continua ad essere disciplinato dalle regole attuali.
La richiesta deve essere presentata come di consueto al datore di lavoro anche per quel che riguarda il tfr versato all'inps. il datore di lavoro, infatti, si sostituisce all'inps per quel che concerne l'adempimento degli obblighi nei confronti del lavoratore salvo poi conguagliare quanto anticipato con i futuri versamenti che è tenuto ad effettuare nei confronti dell'inps.
Quando a tale data risulta attivata una posizione assicurativa (e dunque risultano versati contributi, anche se in maniera discontinua o solo per poche settimane) presso un ente di previdenza obbligatoria (inps per i lavoratori del settore privato, inpdap per i lavoratori del settore pubblico).
Può scegliere tra:
a) conferirlo al fondo pensione negoziale o ad una forma pensionistica individuale nella misura del 100% oppure nella misura prevista dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o infine , in assenza di previsioni, nella misura minima del 50%;
b) non conferirlo ad alcuna forma pensionistica complementare: in questo caso il tfr resta in azienda se questa occupa fino a 49 dipendenti altrimenti viene versato all'inps.
Il tfr viene conferito tacitamente al fondo pensione negoziale previsto dagli accordi collettivi applicabili al rapporto di lavoro del soggetto in questione a meno che non esistano diverse disposizioni contenute nell'accordo aziendale.
Può scegliere tra:
a) conferire il tfr ancora disponibile (cioè la quota che non viene ancora versata al fondo pensione) al fondo pensione negoziale al quale è già iscritto;
b) non conferire il tfr residuo al fondo pensione negoziale al quale è già iscritto: in questo caso il tfr resta in azienda se questa occupa fino a 49 dipendenti altrimenti viene versato all'inps.
Attenzione: il lavoratore in questione non può conferire il tfr ancora disponibile ad una forma pensionistica individuale.
Scatta il meccanismo del conferimento tacito: il datore di lavoro provvede a versare il tfr al fondo pensione al quale il lavoratore in questione è già iscritto.
Può scegliere tra:
a) conferirlo al fondo pensione negoziale o ad una forma pensionistica individuale;
b) non conferirlo ad alcuna forma pensionistica complementare: in questo caso il tfr resta in azienda se questa occupa fino a 49 dipendenti altrimenti viene versato all'inps.
Il tfr viene conferito tacitamente al fondo pensione negoziale previsto dagli accordi collettivi applicabili al rapporto di lavoro del soggetto in questione a meno che non esistano diverse disposizioni contenute nell'accordo aziendale.
Assolutamente nulla poiché non ha più tfr disponibile presso il datore di lavoro dal momento che già lo versa integralmente al fondo pensione.
Il tfr viene conferito tacitamente alla forma pensionistica cui ha aderito il maggior numero di dipendenti dell'azienda in questione a meno che non esista un accordo aziendale che disponga diversamente. Quando non è possibile applicare neppure tale criterio il datore di lavoro trasferisce il tfr maturando alla forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'inps.
Il lavoratore può comunque destinare il proprio tfr maturando ad una forma pensionistica individuale. Se non dice nulla nel termine di sei mesi, il tfr viene conferito tacitamente alla forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'inps.
Serve a raccogliere il tfr maturando che non è stato conferito esplicitamente ad una forma pensionistica complementare collettiva od individuale e non può nemmeno essere conferito tacitamente ad alcuna forma pensionistica complementare collettiva per mancanza di una esplicita previsione contrattuale riferita ad un intero settore ovvero per la mancata previsione della inclusione di alcune tipologie di lavoro tra i destinatari del fondo pensione collettivo.
No.
No. per avere diritto al contributo del datore di lavoro si deve dichiarare di voler contribuire con un proprio versamento: in altre parole occorre iscriversi esplicitamente alla forma pensionistica complementare prevista dal proprio contratto collettivo.
L'ammontare del contributo minimo a carico del lavoratore dipendente e del datore di lavoro è stabilito dal contratto o accordo collettivo di lavoro. Ovviamente il lavoratore può decidere di versare di più rispetto al minimo previsto dagli accordi collettivi.
No. l'adesione ad una forma pensionistica negoziale può avvenire o con il solo versamento del tfr oppure con il versamento sia del tfr che dei contributi previsti dal contratto collettivo di riferimento.
Si.
In data 1° luglio 2007 anche per il tfr riferito a periodi precedenti.
Con la periodicità prevista dalle regole stabilite:
a) dalle fonti istitutive per i fondi negoziali e per le adesioni collettive ai fondi aperti;
b) dai regolamenti per quel che concerne le adesioni individuali ai fondi aperti o alle polizze assicurative con finalità previdenziale.
Mensilmente.
No. L'obbligo contributivo delle somme stabilite per la previdenza complementare è assunto dalle imprese unicamente nei confronti dei lavoratori che si iscrivono al Fondo e che versano la propria contribuzione.
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.04.93 si prevede l'integrale destinazione del Tfr al Fondo pensione. Negli altri casi (lavoratori di prima occupazione precedente al 28.04.93 e non ancora iscritti a previdenza complementare), le quote di Tfr da destinare al Fondo sono determinate dal lavoratore il quale può decidere di versare tutto il suo TFR, o la quota minima definita dalla contrattazione collettiva o, almeno il 50%, nel caso in cui quest'ultima non preveda il versamento del Tfr.