Tutti i soggetti, anche coloro che non dispongono di redditi di lavoro, possono aderire a previdenza complementare. In particolare, l'adesione ad un Fondo pensione negoziale o chiuso può essere perfezionata dai soggetti che operano nei settori merceologici e categorie produttive in cui esiste un Fondo pensione. Ove manchi un Fondo pensione negoziale o chiuso, la previdenza complementare può realizzarsi attraverso l'adesione al Fondo pensione aperto, in via collettiva o in via individuale, o mediante la sottoscrizione di polizze vita con finalità previdenziale.
No, l'adesione è volontaria
Tramite la compilazione e la sottoscrizione del modulo di adesione. Nel caso dei fondi pensione contrattuali, il modulo di adesione è disponibile presso la Direzione del personale della propria azienda. La sottoscrizione va preceduta dalla consegna dello Statuto e della Nota informativa. Il modulo, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, va riconsegnato all'azienda la quale provvederà ad integrarlo ed inoltrarlo al Fondo.
La documentazione è disponibile presso tutti i soggetti collocatori abilitati e sul sito web del Fondo pensione.
Si. Gli Statuti regolamentano l'adesione dei lavoratori a tempo determinato specificando condizioni e termini per l'adesione.
Per i lavoratori giovani l'adesione ad uno strumento previdenziale è di fondamentale importanza. Questa scelta, infatti, consente di integrare l'assegno pensionistico di primo pilastro (in futuro sempre più ridotto per effetto delle riforme intervenute) con una prestazione pensionistica complementare.
Anche per i soggetti prossimi alla pensione la previdenza complementare rappresenta una scelta vantaggiosa.
L'adesione a previdenza complementare, infatti, consente di assicurarsi una prestazione pensionistica aggiuntiva e, nel caso di lavoratori dipendenti, di usufruire del contributo messo a disposizione dal datore di lavoro, altrimenti non dovuto, e di beneficiare del risparmio fiscale sul proprio contributo.
Si tratta di una parte della contribuzione destinata alla copertura dei costi del Fondo. Il suo ammontare, sulla base di un preventivo di spesa annuale, è fissato dall'organo di amministrazione del Fondo.
È una quota che si versa solo all'atto dell'adesione, contestualmente al primo versamento dei contributi. Detta quota è destinata alla copertura dei costi amministrativi del Fondo e finanzia le spese relative all'apertura della singola posizione presso il Fondo.
I lavoratori di prima occupazione successiva al 28.04.93, data di entrata in vigore del D. Lgs. 124/93, sono coloro che anteriormente a questa data non abbiano prestato attività di lavoro. Questo dato rileva in ordine agli obblighi contributivi e, in particolare, consente di determinare la percentuale di Tfr da destinare al finanziamento della previdenza complementare: i) i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.93 destinano integralmente al Fondo pensione il Tfr maturando; ii) i lavoratori di prima occupazione anteriore al 28.4.93 possono scegliere di destinare al Fondo pensione la quota di Tfr prevista dalle fonti istitutive, o in assenza di previsioni almeno il 50% del Tfr, oppure l'intera quota.
Non è possibile "ritirare" l'adesione, riscattando il montante maturato. Ad ogni modo, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro e nelle altre ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo pensione, l'aderente è legittimato al riscatto della posizione individuale nella misura del 50% o del 100%. Cfr. FAQ "Prestazioni".
Esistono, ad ogni modo, ulteriori ipotesi di riscatto (per premorienza, per pensionamento), casi di accesso anticipato al proprio risparmio previdenziale (anticipazione). Cfr. FAQ "Prestazioni".