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La RITA secondo COVIP

Lorenzo Cicero
21 febbraio 2018
TEMI MEFOP
  • Previdenza complementare
ARGOMENTI
  • Diritti e prestazioni
  • Rita
DESTINATARI
  • Fondi pensione

La legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), in vigore dal 1° gennaio, ha introdotto come noto una nuova e stabile forma di prestazione anticipata, denominata RITA.

La nuova rendita integrativa temporanea anticipata è disciplinata dal novellato art.11, commi 4 e s.s., del d.lgs 252/205.

L’Autorità di vigilanza con la circolare n. 888 dell’8 febbraio 2018 ha fornito chiarimenti interpretativi in merito alla erogazione frazionata della prestazione in commento.

In particolare Covip ha esplicitato i requisiti in presenza dei quali è possibile accedere alla RITA.

Nel dettaglio, sono legittimati a richiedere la RITA:

  1.  i lavoratori che abbiano cessato l’attività lavorativa e a cui manchino non più di 5 anni all’età prevista per la pensione di vecchiaia purché siano in possesso di un requisito contributivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
  2. i lavoratori disoccupati da più di ventiquattro mesi cui manchino non più di 10 anni all’età prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Resta fermo per entrambi i casi il requisito di 5 anni di partecipazione a previdenza complementare.

La RITA è percepita dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consiste nell’erogazione frazionata, in tutto o in parte a scelta dell’iscritto, del capitale previdenziale accumulato (per il periodo considerato che sarà di massimo 5 o 10 anni in base ai requisiti sopra esposti).  

Covip nella circolare n. 888 ha confermato che il montante dedicato alla RITA resta investito nel comparto più prudente a meno che l’iscritto non effettui una scelta differente in fase di attivazione della RITA. In ogni caso Covip ammette la possibilità di switch in corso di erogazione (ferma la decorrenza di 12 mesi).

Altro chiarimento fornito dall’Autorità di vigilanza riguarda la possibilità di revoca della prestazione richiesta. In tal caso si interrompe l’erogazione frazionata del montante dedicato alla RITA e la posizione continuerà a seguire la fase di accumulo secondo le regole ordinarie. La revoca della RITA si avrà anche in caso di trasferimento della posizione ad altro fondo pensione. Per il resto la RITA è intangibile per 4/5 al pari della prestazione in capitale/rendite e delle anticipazioni per spese sanitarie; in caso di premorienza le rate non erogate saranno oggetto di riscatto da parte di eredi o beneficiari secondo la disciplina ordinaria di cui all’art. 14 comma 3 del d.lgs 252/2005.

Tale prestazione rappresenta un’opportunità anche per chi ha avuto accesso alla pensione anticipata di primo pilastro, quando mancano non più di 5 anni all’età prevista per la pensione di vecchiaia. Altra platea interessata potrebbe essere quella dei lavoratori che accedono all’esodo incentivato/isopensione/fondo esuberi, se la cessazione dell’attività si colloca in un arco temporale antecedente di non oltre 5 anni la maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia.

L’età anagrafica da prendere in considerazione, quale margine temporale per l’erogazione della RITA, è quella disposta dalla normativa in vigore (comprese le disposizioni attuative); per cui, per la RITA erogata fino al 31 dicembre 2018, i requisiti standard sono di 66 anni e 7 mesi; dal 2019 è già stato fissato l’aumento di 5 mesi, per cui il margine temporale sarà 67 anni.

Qualora, come è probabile, nel tempo i requisiti anagrafici dovessero subire degli slittamenti in avanti, si reputa ammissibile, su richiesta dell’iscritto, una rimodulazione dell’erogazione frazionata in modo da assicurare una copertura previdenziale che perduri fino alla effettiva maturazione dei requisiti pensionistici di vecchiaia.

La circolare Covip in commento ha inoltre fornito indicazioni esaustive circa le modifiche da apportare agli schemi di statuto/regolamento nonché le informazioni da trasmettere agli iscritti per il tramite della nota informativa e della comunicazione periodica. In particolare, già la comunicazione periodica da inviare entro il prossimo 31 marzo dovrà riportare nella sezione novità normative le indicazioni circa la nuova prestazione di previdenza complementare anticipata.

Sotto il profilo fiscale la RITA presenta evidenti vantaggi per aderenti con un’anzianità di iscrizione alla previdenza complementare antecedente il 1° gennaio 2007: l’intero montante destinato all’erogazione in forma di RITA è infatti soggetto a tassazione sostitutiva con aliquota del 15/9%, a prescindere dal relativo periodo di maturazione.

 

In definitiva la RITA rappresenta:

  • una prestazione innovativa che, da un lato, funge da “ponte previdenziale” consentendo di accedere al capitale accumulato con anticipo rispetto all’età necessaria per la pensione vecchiaia
  • la prima prestazione di previdenza complementare che supera il principio fiscale del pro rata temporis
  • la prima prestazione di previdenza complementare che parifica, sia sotto il profilo civilistico che fiscale, le regole applicabili ai dipendenti privati e ai dipendenti pubblici iscritti ai rispettivi fondi di categoria

 

Per saperne di più, leggi la  Pillola n.119 - Nuova prestazione anticipata RITA 2018

 

 

Lorenzo Cicero
Mefop

In Mefop dal 2008. Avvocato. Laureato in Giurisprudenza. È responsabile della consulenza e della formazione in materia legale, nonché del servizio Pillole. Collabora alla redazione delle pubblicazioni giuridiche.