Blog Mefop

Al via l’esonero parziale dei contributi previdenziali 2021 per i liberi professionisti

Paolo Giuliani
29 luglio 2021
TEMI MEFOP
  • Welfare liberi professionisti
  • Previdenza di base
DESTINATARI
  • Casse di previdenza
  • Operatori di mercato

La legge di bilancio 2021

L’art. 1, comma 20, della l. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021) ha previsto, per l’anno 2021, l’istituzione di un fondo, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con una iniziale dotazione finanziaria di 1.000 milioni di euro.
Il fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti, per l’anno 2021, dai lavoratori autonomi, iscritti alle gestioni speciali dell’Inps, nonché dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai d.lgs. 509/1994 e 103/1996. 
Le condizioni stabilite dalla legge sono due:

  1. aver percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro
  2. aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

Con il d.l. 41/2021 (c.d. decreto Sostegni 1) convertito in l.  69/2021 lo stanziamento del fondo è stato incrementato di 1.500 milioni di euro, ed è stato portato ad un ammontare totale di 2.500 milioni di euro. 

 

Misura di carattere eccezionale

L’art. 1, comma 21, della l. 178/2020 ha previsto che con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze vengano definiti criteri e modalità per la concessione dell’esonero nonché la quota da destinare ai professionisti iscritti agli enti di previdenza. Il legislatore prevede espressamente che questa misura per i professionisti abbia natura eccezionale, l’espressione non è casuale considerato quanto previsto dalla normativa in materia di enti di previdenza privati che esclude espressamente la possibilità per essi di ricevere finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici (art.1, comma 1, d.lgs. 509/1994 e art. 6, comma 7, d.lgs. 103/1996) considerato inoltre quanto previsto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 7/2017  in materia di  intangibilità dell’autonomia degli enti da parte del legislatore statale. In questa pronuncia la Corte riconosce tra l’altro che i contributi previdenziali devono assicurare l’autosufficienza della gestione pensionistica in presenza di un chiaro divieto normativo all’intervento dello stato e aggiunge che se non esiste in Costituzione “un vincolo a realizzare un assetto organizzativo autonomo basato sul principio mutualistico, tuttavia, una volta scelta con chiarezza tale soluzione, il relativo assetto organizzativo e finanziario deve essere preservato in modo coerente con l'assunto dell'autosufficienza economica, dell'equilibrio della gestione e del vincolo di destinazione tra contributi e prestazioni”.

 

Il decreto ministeriale di attuazione     

In attuazione di quanto previsto dalla legge è stato adottato un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia divenuto operativo con la pubblicazione del 28 luglio. Si ricorda che lo scorso 14 luglio la Commissione europea ha approvato le misure di sostegno ai professionisti iscritti agli enti di previdenza privati annoverandole nel quadro complessivo degli aiuti che gli stati adottano per le varie categorie produttive nell’emergenza della pandemia da Covid-19. 
Agli iscritti agli enti dei liberi professionisti è destinato uno stanziamento di 1.000 milioni di euro. 
Il decreto prevede, come regola generale, due requisiti economici per poter accedere all’esonero contributivo:

  1. aver percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito professionale complessivo non superiore a 50.000,00 euro. È stata modificata la previsione legislativa che richiamava, invece, il reddito complessivo dell’iscritto (il decreto individua il concetto di reddito professionale complessivo secondo il principio di cassa: come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività)
  2. aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

Il decreto stabilisce un’eccezione per i soggetti che nel corso del 2020 hanno avviato l’attività professionale che comporta l’obbligo di iscrizione: per essi ovviamente non sono richieste le condizioni economiche sopra indicate.
Inoltre, gli iscritti per il periodo oggetto di esonero devono trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

  • non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato
  • non devono essere titolari di pensione diretta
  • devono essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. A tal proposito si segnala che, in sede di conversione del d.l. 73/2021 (c.d. decreto Sostegni bis) in legge n.106 del 23 luglio 2021 - è stato inserito l’art. 47 bis, in base al quale ai fini della concessione dell’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali, la regolarità contributiva deve essere verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. 

Il limite massimo individuale dell’esonero contributivo è fissato in 3.000,00 euro su base annua, può essere riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista, la quota dovrà, quindi, essere ripartita in dodicesimi e proporzionata al numero di mesi durante i quali il soggetto ha avuto i requisiti richiesti (es. un iscritto che ottenga la pensione con decorrenza dal mese di settembre del 2021 avrà titolo agli 8/12 del limite massimo dei 3.000,00 euro). 
Va segnalato che la misura dei 3.000 euro potrà subire una riduzione sulla base del numero di domande presentate da parte di tutti i professionisti iscritti e accolte dai vari enti di previdenza. Il decreto ministeriale prevede, infatti, che con ulteriore decreto saranno definiti i criteri e le modalità alle quali gli enti dovranno attenersi per riconoscere l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto. Nel caso in cui il numero degli iscritti aventi diritto superi quelli stimati e in base ai quali è stato fissato l’ammontare di 3.000 euro questo verrà riparametrato.
L’iscritto che fruisce dell’esonero contributivo conserva integralmente l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (es. l’iscritto che abbia ottenuto l’esonero contributivo conseguirà, comunque, il coefficiente economico di pensione rapportato alla quota contributiva in misura intera a condizione che abbia versato integralmente la quota parte contributiva rimasta a suo carico).
Si ritiene che l’esonero riguardi la sola contribuzione previdenziale soggettiva e che siano comunque dovute le quote contributive di assistenza e di maternità. 


Medici, infermieri e altri professionisti e operatori sanitari in quiescenza richiamati in servizio

In base a quanto previsto dall’art. 1, comma 21, della l. 178/2020, l’esonero dalla contribuzione previdenziale può essere riconosciuto anche ai professionisti sanitari i quali, sebbene in quiescenza, abbiano ripreso la propria attività professionale in relazione all’emergenza connessa al Covid-19. Deve trattarsi di soggetti che abbiano assunto l’incarico nel corso del 2020 e che nel 2021 siano ancora in servizio, in base a contratto di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa con il Servizio sanitario. Ove iscritti possono presentare domanda all’ente previdenziale. In base al decreto ministeriale non sono previsti requisiti economici particolari né la regolarità contributiva, l’esonero verrà concesso, per l’anno corrente, in proporzione al numero di mesi per i quali hanno svolto il loro incarico. La domanda dovrà essere presentata all’ente di previdenza cui sono ancora iscritti.

 

Paolo Giuliani

Dirigente del servizio contributi e prestazioni dell’Ente di previdenza dei Farmacisti, lavora nell'ambito della previdenza privata obbligatoria da oltre venti anni. Pubblica sulle riviste edite da Mefop analisi giurisprudenziali e normative su argomenti di previdenza obbligatoria pubblica e privata. Ha collaborato per un triennio con l'Università delle Marche, presso la Facoltà di economia e commercio, nell'ambito dell'insegnamento del Diritto del lavoro. È un educatore finanziario iscritto all’Associazione Italiana degli Educatori Finanziari ed ha svolto il ruolo di docente in diversi corsi di formazione anche sul sistema degli Enti di previdenza privati. È stato docente accreditato per i corsi ECM dei farmacisti con riferimento alla regolamentazione della previdenza di categoria.