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Il nuovo codice dei contratti pubblici, la disciplina transitoria e il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti

Samuel Bardelloni
05 giugno 2023
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Le novità illustrate nel presente articolo saranno esaminate nel corso del Tavolo di lavoro che si terrà in presenza presso la sede di Mefop il prossimo 20 giugno.

 

Il nuovo codice dei contratti pubblici

Il 31 marzo scorso è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 12 della gazzetta ufficiale il d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 - “codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, unitamente alla sua disciplina attuativa articolata nei 38 allegati al codice stesso. ([1])

La redazione del nuovo testo normativo è stata demandata dal Governo a una apposita commissione speciale nominata presso il Consiglio di Stato, composta da Consiglieri di Stato, magistrati dei TAR, della Cassazione, della Corte dei conti, nonché da avvocati dello Stato, da esperti esterni quali professori, avvocati, economisti, ingegneri, esperti di drafting, un informatico e un accademico della Crusca.

L’obiettivo dichiarato è stato quello di seguire un metodo di redazione normativa rigorosamente multidisciplinare, volto a verificare la “fattibilità tecnico/economica” delle singole disposizioni mediante una realistica simulazione applicativa da parte di esperti di altre discipline e non soltanto da giuristi, nel tentativo di redigere un testo che rispecchiasse la cronologia del procedimento negoziale, accompagnando amministrazioni e operatori economici dalla fase iniziale della programmazione e progettazione dell’appalto sino all’aggiudicazione e all’esecuzione del contratto.

Come indicato nella relazione di accompagnamento al codice – una vera e propria guida alla lettura dell’articolato che si propone di assorbire la funzione di indirizzo attuativo sinora rivestita dalle linee guida non vincolanti dell’Anac – tale cronologia risulta subito evidente nell’indice dell’opera.

In primo luogo, spiccano i principi generali applicabili alla materia dei contratti pubblici, tra i quali si annoverano gli innovativi principi del risultato e della fiducia che, unitamente al principio dell’accesso al mercato, vengono definiti quali criteri di interpretazione delle norme del codice.

Si confermano poi i principi classici di buona fede e tutela dell’affidamento, autonomia negoziale, auto-organizzazione amministrativa e conservazione dell’equilibrio contrattuale. Segue il libro dedicato all’appalto, che disciplina le singole fasi di programmazione, di progettazione, di affidamento e di esecuzione, per giungere infine alla tutela giurisdizionale e ai rimedi alternativi, mentre in mezzo si collocano due libri “autoconclusivi”, dedicati ai settori speciali e alle concessioni.

Il numero di articoli in cui si compone l’opera è sostanzialmente analogo a quello del precedente codice di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (229 articoli in tutto), e tuttavia, rispetto a quest’ultimo, la Commissione di esperti ha diminuito i commi, le parole e i caratteri utilizzati (quasi di un terzo), riducendo in modo significativo anche il numero delle fonti secondarie attuative.

Diversamente dal passato, il nuovo codice non prevede rinvii a fonti secondarie esterne (ovvero i decreti ministeriali e le linee guida dell’Anac), posto che la nuova disciplina attuativa è compiutamente articolata nei 38 allegati, di natura legislativa, che a regime sostituiranno ogni altra fonte secondaria finora in vigore, tra cui i 25 allegati al d.lgs. n. 50/2016, le 17 Linee Guida dell’Anac e i 19 regolamenti ministeriali (ivi compreso il d.P.R. n. 207/2010).

In questo modo, è stata assicurata agli operatori del settore non solo la piena e immediata conoscenza dell’intera disciplina attuativa, anche essa ridotta in termini di commi e articoli, ma è stata garantita anche la sua futura celere modificabilità mediante un innovativo meccanismo di delegificazione che opererà sugli stessi allegati, in prima applicazione di natura legislativa, regolamentare a regime.

La disciplina transitoria

Il nuovo codice, con i relativi allegati, è entrato in vigore il 1° aprile 2023 (cfr. art. 229, co. 1). Nondimeno, in via del tutto inusuale, il legislatore ha altresì previsto (al secondo comma del citato art. 229) che: “Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023”.

È stata dunque prevista una fase transitoria di tre mesi, intercorrente tra la data di entrata in vigore e quella di efficacia delle nuove disposizioni, che il legislatore non ha mancato di disciplinare all’art. 226 - “Abrogazioni e disposizioni finali” del codice stesso.

In particolare, nel disporre che il d.lgs. n. 50/2016 è abrogato dal 1° luglio 2023, l’art. 226 del nuovo codice stabilisce, tra l’altro, che le disposizioni del precedente codice continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, fino al loro completo esaurimento.

Sul punto, la norma precisa che per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di gara siano stati pubblicati entro il 30 giugno 2023, ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano state già trasmesse le lettere d’invito a presentare offerta o la richiesta di preventivi scritti.

Il d.lgs. n. 36/2023 troverà dunque applicazione in tutte quelle procedure negoziali che prevedano in particolare:

  • la pubblicazione del bando di gara nella GURI dopo la data del 30 giugno 2023, non essendo sufficiente per il G.A. la mera pubblicazione in GUUE (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2018 n. 5334);
  • la pubblicazione di un avviso iniziale della procedura sul sito della S.A. dopo la data del 30 giugno 2023;
  • la trasmissione agli O.E. di una richiesta di preventivo scritto dopo la medesima data del 30 giugno.

Diversamente, per le procedure negoziali avviate entro il 30 giugno 2023, continueranno a trovare applicazione le prescrizioni del d.lgs. 50/2016 s.m.i., unitamente alle relative disposizioni emergenziali in deroga che in passato erano state previste dal d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), ancorché con talune limitate modifiche introdotte dall’art. 224, co. 2, del nuovo codice. 

Se la regola generale prescrive l’efficacia del codice a decorrere dal 1° luglio 2023, nel testo del d.lgs. n. 36/2023 non mancano tuttavia eccezioni alla regola che, a volte anticipano e, a volte posticipano, il termine di efficacia delle nuove disposizioni.

In particolare, quanto alle norme che anticipano l’efficacia delle nuove disposizioni, con esclusivo riferimento ai collegi consultivi tecnici, il primo comma dell’art. 224 prevede che agli articoli da 215 a 219 del nuovo codice si applicano ai collegi già costituiti e operanti alla data del 1° aprile 2023.

In questo caso, il legislatore ha ritenuto di voler confermare la disciplina precedentemente dettata in materia collegio consultivo tecnico dall’art. 6 del citato “decreto semplificazioni”, il cui termine di efficacia verrà a scadere proprio il 30 giugno 2023.

Sul punto, merita segnalare che il primo comma dell’art. 215 estende l’obbligo di costituzione del collegio anche alle forniture e ai servizi di importo pari o superiore al milione di euro, ragione per cui non è chiaro se detto obbligo sussista fin dal 1° aprile 2023, anche per i contratti stipulati durante il periodo transitorio, sebbene aggiudicati sulla base della precedente disciplina normativa che prescriveva la costituzione del collegio soltanto nei lavori sopra soglia, lasciandola facoltativa negli altri casi.

Quanto invece alle disposizioni che posticipano l’efficacia del nuovo codice, i primi due commi dell’art. 225 - “Disposizioni transitorie e di coordinamento” prevedono sostanzialmente che le norme su:

  • digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti (artt. da 19 a 31);
  • sull’accesso agli atti (artt. 35 e 36);
  • sulla pubblicazione del programma triennale degli acquisti con relativi aggiornamenti (art. 37, co. 4);
  • sulla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti oltre che dai subappaltatori (artt. 99 e 119, co. 5);
  • sugli avvisi di pre-informazione (art. 81);
  • sui contenuti e sulle modalità di redazione e pubblicazione dei bandi e degli avvisi (artt. da 83 a 85);
  • sulla verifica telematica della garanzia fideiussoria (art. 106, co. 3, ult. periodo);
  • sulle piattaforme digitali da utilizzare per il controllo tecnico, contabile e amministrativo (art. 115, co. 5) e sulla possibilità per l’impresa in concordato di concorrere anche quale mandataria dell’ATI (art. 229, co. 2)

troveranno efficacia solo a decorrere dal 1° gennaio 2024, dovendosi applicare fino alla data del 31 dicembre 2023 le analoghe disposizioni del codice di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (specie artt. da 70 a 73, 127 co. 2, 129 co. 4 e d.m. 2 dicembre 2016), che prevedono, tra l’altro, il rimborso dei costi di pubblicazione a carico degli O.E. e l’obbligo di pubblicazione sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’Allegato B al d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Allo stesso modo, sempre in via transitoria, continueranno ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 le disposizioni del citato d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (specie artt. 21 co. 7, 29, 40, 41 co. 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105 co. 7, 111 co. 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214 co. 6), per lo svolgimento delle attività relative:

a)     alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

b)     alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla precedente lett. a);

c)     all’accesso alla documentazione di gara;

d)     alla presentazione del DGUE;

e)     alla presentazione delle offerte;

f)      all’apertura e alla conservazione del fascicolo di gara;

g)     al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e alla gestione delle garanzie.

Infine, quanto alla disciplina relativa alla qualificazione delle stazioni appaltanti (S.A.), il terzo comma del medesimo art. 225 prevede che il c.d. “requisito della disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale”, necessario alle S.A. per essere ammesse alla procedura di qualificazione di cui agli artt. 62 e 63 del nuovo codice, sarà prescritto solo a decorrere dal 1° gennaio 2024, essendo per il momento sufficiente l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) oltre alla presenza nel proprio organigramma di un ufficio o una struttura stabilmente dedicata alla progettazione e all’affidamento di lavori, servizi e forniture.

Al via il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti

La disciplina di qualificazione delle S.A., così come sostanzialmente prevista dall’Anac nelle linee guida di cui alla delibera n. 441 del 28 settembre 2022, è stata pienamente confermata e attuata dal legislatore mediante le previsioni formulate nell’Allegato II.4 del nuovo codice, come richiamato dai citati artt. 62 e 63, entrambi efficaci a decorrere dal 1° luglio 2023.

A tal proposito, con il comunicato del Presidente Anac del 17 maggio 2023, recante “Prime indicazioni per l’avvio del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti”, l’Autorità ha precisato che alla luce degli artt. 62 e 63, nonché dell’Allegato II.4 del codice, con l’avvio del sistema di qualificazione alla data del 1° luglio 2023 interverrà anche il blocco del rilascio del CIG per le stazioni appaltanti non qualificate, ragione per cui, in un’ottica di collaborazione e supporto alle S.A. – diversamente da quanto previsto all’art. 10, co. 1, dell’Allegato II.4 – è consentita la presentazione della domanda di iscrizione all’elenco delle S.A. qualificate già a partire dal 1° giugno 2023, ferma restando la decorrenza degli effetti dell’iscrizione dal 1° luglio successivo.

La riforma chiave per migliorare l’efficienza del sistema di e-procurement nazionale, annunciata da tempo e sempre rinviata, è dunque finalmente giunta ai nastri di partenza.

In base al combinato disposto dell’art. 62, co. 1, del nuovo codice e dell’art. 2, co. 1, dell’Allegato II.4, la qualificazione si renderà necessaria per gli affidamenti di lavori di importo superiore a 500.000 euro e di servizi e forniture d’importo superiore a 140.000 euro (ovvero la nuova soglia prevista per gli affidamenti diretti), mentre non è prescritta la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori (come ad es. Consip).

Pertanto, al di fuori degli acquisti centralizzati derivanti dagli obblighi di spending review ancora vigenti, dal 1° luglio 2023 i committenti non qualificati potranno affidare soltanto lavori di importo fino a 500.000 euro, nonché servizi e forniture di importo fino a 140.000 euro, dovendo per il resto rivolgersi a una centrale di committenza qualificata ai fini della legittima individuazione del proprio appaltatore (cfr. art. 62, commi 6, 9 e 10 del codice).

Nell’annunciare l’anticipazione del termine iniziale di iscrizione al sistema di qualificazione e il successivo blocco dei CIG ai soggetti non qualificati, il comunicato dell’Anac – la cui natura è sempre stata considerata priva di efficacia normativa ([2])– ha disatteso le aspettative di chi avrebbe voluto godere di un periodo transitorio più ampio ai fini della presentazione dell’istanza di qualificazione, la quale, invero, presuppone la raccolta di una serie di dati tutt’altro che banale. ([3])

Peraltro, come osservato anche da attenti commentatori ([4]), la data limite per il blocco del rilascio dei CIG ai soggetti non qualificati presenta comunque margini di ambiguità perché omette di chiarire se una S.A. non qualificata possa legittimamente bandire una procedura di gara anche dopo il termine del 1° luglio 2023, laddove abbia ottenuto e perfezionato il CIG prima di tale data limite.

In tali ipotesi, è stato osservato, la disciplina di gara pubblicata dopo il primo luglio da una S.A. non qualificata (con il CIG richiesto in anticipo) sarebbe comunque idonea a violare l’obbligo sostanziale della necessaria qualificazione prescritta dal legislatore e, come tale, suscettibile di annullamento da parte del G.A., a seguito del ricorso proposto dagli operatori economici interessati all’aggiudicazione dell’appalto.

I livelli di qualificazione con i relativi punteggi necessari per conseguirli

Per i soggetti sottoposti all’obbligo di qualificazione – ivi comprese le casse professionali, nella ormai nota veste di organismi di diritto pubblico ([5])– scatta dunque la corsa a reperire la numerosa documentazione necessaria a conseguire i punteggi sottesi ai diversi livelli di qualificazione prescritti dal legislatore a seconda del valore dell’appalto da aggiudicare (cfr. art. 63, co. 2, del codice).

Qualificazione 

Appalti di lavori con relativa progettazione 

Appalti di servizi o forniture

Avanzata

Senza limiti d’importo

Intermedia

Per importi fino alla soglia di rilevanza europea (attualmente pari a 5.382.000 €) Per importi fino a 5.000.000 €

Base

Per importi pari o superiori a 500.000 € e fino a 1.000.000 €

Per importi pari o superiori a 140.000 € e fino a 750.000 €

 

Qualificazione  

fino al 30 giugno 2024 

a regime

Avanzata

45 punti 50 punti

Intermedia

35 punti 40 punti

Base

20 punti

30 punti

 

Fermo restando il possesso dei citati requisiti obbligatori (iscrizione all’AUSA e struttura dedicata alle procedure negoziali), le S.A. potranno conseguire i predetti punteggi in funzione dei criteri previsti nelle Tabelle A e B annesse all’Allegato II.4 del nuovo codice, come di seguito riassunte.

Requisiti di qualificazione per la fase di progettazione e affidamento 

Punti max lavori Tabella A 

Punti max servizi e forniture Tabella B
Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali 20 punti
Sistema di formazione e aggiornamento del personale

20 punti

Numero di gare di importo superiore a 500.000€ (per i lavori) o alla soglia europea (per servizi e forniture) nel quinquennio precedente al 31 dicembre 2022

40 punti

Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’Anac

5 punti 10 punti

Assolvimento degli obblighi di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2011 n. 229

5 punti non previsto
Fino al 31 dicembre 2023, qualora si vanti esperienza nell’utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data della domanda di qualificazione (cfr. art. 4, co. 5 e art. 6, co. 4 dell’Allegato II.4) 10 punti

 

Fino al 31 dicembre 2024, le S.A. qualificate per la progettazione e per l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali si intendono qualificate anche per l’esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica.

Dal 1° gennaio 2024, la possibilità di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica verrà valutata sulla base dei requisiti previsti dall’art. 8 dell’Allegato II.4, relativi ai contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione.

Le S.A. non qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali, fino al 31 dicembre 2024, potranno continuare a eseguire i contratti laddove iscritte all’AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP (cfr. art. 8, co. 3, del citato Allegato II.4).

Quanto alla metodologia individuata dall’Anac per la valutazione dei requisiti, il punteggio finale conseguibile da ciascuna S.A. verrà calcolato sommando i singoli punteggi parziali ottenuti in ciascuno dei predetti requisiti, a loro volta calcolati sulla base di una molteplicità di indicatori (o sotto criteri), che verranno opportunamente “pesati” secondo quanto previsto nella Tabella C annessa al citato Allegato II.4, come di seguito riportata.

Si tratta, in particolare, di requisiti sia di natura quantitativa (ad es. numero di dipendenti, numero di gare svolte etc.), sia di natura qualitativa (come le competenze e la formazione dei dipendenti), valutati mediante l’individuazione di indicatori che tengono conto di entrambi gli aspetti. 

TABELLA C - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE, INDICATORI ELEMENTARI E PESI

Descrizione dei requisiti Indicatori elementari

Presenza nelle strutture organizzative stabili (SOS) di dipendenti aventi specifiche competenze

 

(numero di dipendenti coinvolti nel processo di acquisto, qualifica, titolo di studio, eventuale iscrizione a ordini professionali, esperienza

INDICATORI ELEMENTARI 5.3 TITOLI DI STUDIO SOS

I53_1 - Numero dipendenti SOS/numero dipendenti SA (peso w1=15);

I53_1b - Numero Dirigenti SOS (peso w1b=15);

I53_1c - Numero Funzionari SOS (peso w1c =15);

I53_1d - Numero Impiegati SOS (peso w1d =15);

I53_2 - Numero laureati SPECIALISTICA SOS/numero dipendenti SOS (peso w2=10);

I53_3 - Numero laureati 1 LIVELLO SOS/numero dipendenti SOS (peso w3=8);

I53_4 - Numero DIPLOMATI TECNICI OS /numero DIPLOMATI SOS (peso w4=5);

I53_5 - Numero dipendenti ESPERTI (5+) SOS /numero dipendenti SOS (peso w5=13);

I53_6 - Numero dipendenti MASTER I SOS/numero dipendenti SOS (peso w6=11);

I53_7 - Numero dipendenti MASTER II-PHD SOS /numero dipendenti SO (peso w7=13);

I53_8 - Numero dipendenti ISCRITTI ALBO/numero dipendenti SOS (peso w8=11);

I53_9 - Numero dipendenti adeguata competenza in PROJECT MANAGER SOS/numero dipendenti SOS (peso w9=11);

I53_prod - Numero gare aggiudicate nel quinquennio ponderate sulla base della complessità della specifica procedura / Numero dipendenti SOS (peso w1prod =75)

Sistema di formazione e aggiornamento del personale

 

(max 20 pt.)

5.4 FORMAZIONE NEL TRIENNIO

I54 - form_base = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione BASE/numero dipendenti SOS (peso w 20);

I54 - form_spec = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione SPECIALISTICA/numero dipendenti SOS (peso w 60);

I54 - form_avan = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione AVANZATA/numero dipendenti SOS (peso w 120);

Numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio

 

(numero di gare aggiudicate, incluse quelle per conto di altri enti/amministrazioni, relativi importi, tempi di affidamento distinti per modalità di realizzazione della gara, numero di gare deserte o non aggiudicate)

 

(max 40 pt.)

5.5 ESPERIENZA NELLE GARE DEI DIVERSI LIVELLI DI QUALIFICAZIONE

I55_1 - Numero gare aggiudicate (valutate secondo livello di complessità determinato con i pesi derivanti dall’analisi di regressione) (peso w 85);

5.5 TEMPI AFFIDAMENTO

I55_2 - Percentuale media di ritardo nei tempi amministrativi rispetto ai valori attesi ottenuti tramite l’analisi di regressione (peso w 10);

5.5 GARE DESERTE O NON AGGIUDICATE

I55_3 - Numero di gare con esito non positivo / Numero complessivo di gare bandite (peso w 5);

Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati all’Autorità

 

(max 5 pt. per lavori)

(max 10 pt. per servizi e forniture)

I56_1 - Numero gare bandite per le quali risulta comunicazione dell’esito / Numero gare bandite (peso w 50);

I56_2 - numero gare aggiudicate (scheda aggiudicazione) / numero gare bandite (che non hanno comunicato esito diverso da aggiudicazione) (peso w 50);

Disponibilità e utilizzo delle piattaforme telematiche (PT)

 

(max 10 pt.)

Disponibilità: Vincolante.

Utilizzo:

I58_1 - Numero gare per le quali risulta l’uso della PT/numero gare (peso w 30);

I58_2 - Numero di gare svolte mediante “piattaforme telematiche di negoziazione” di importo compreso tra 150.000 euro e 1.000.000 di euro (peso w 30)

I58_3 - Numero di gare svolte mediante “piattaforme telematiche di negoziazione” di importo pari o superiore a 1.000.000 (peso w 40).

 

Sebbene l’Allegato II.4 in commento ometta di specificare nel dettaglio gli algoritmi che dovranno essere utilizzati dall’Anac e le modalità di attribuzione dei punteggi – costringendo quindi gli operatori del settore a un vero e proprio atto di fede verso l’operato della medesima Autorità – secondo quanto si evince nella relazione pubblicata dall’ANAC sullo stato di attuazione del sistema di qualificazione al 27 giugno 2022, al fine di determinare il subpunteggio complessivo conseguibile in ogni singolo requisito, verrà anzitutto applicato un primo sistema di pesatura secondo determinati criteri prevalentemente di natura statistica – invero di non immediata comprensione – basati su una specifica funzione di ripartizione empirica

In virtù della logica sottesa a tale funzione, il meccanismo che trasforma il valore dell’indicatore in punteggio risulta basato sul concetto di “rango”, nel senso che la singola S.A. avrà un punteggio tanto più elevato quanto più elevato sarà il numero delle S.A. che “supera” in graduatoria rispetto al singolo indicatore considerato ([6]).

Stando a quanto osservato dall’Anac, il punteggio finale conseguibile da ciascuna S.A. all’esito dei molteplici calcoli svolti sulla base degli algoritmi predisposti dalla stessa Autorità, dovrebbe essere indicativo della loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un contratto pubblico d’appalto.

Se tale complesso sistema sia effettivamente idoneo a quantificare correttamente siffatta capacità con un punteggio adeguato e calibrato sulle specificità delle singole S.A., tale da poter essere anche verificato nella massima trasparenza (e, se del caso, impugnato dinanzi al G.A.), al momento è ancora presto per dirlo. Eventuali criticità potranno emergere solo nel prossimo futuro, dopo la presentazione delle domande di qualificazione.

Nondimeno, occorre comunque osservare che detto sistema, oltre a mettere le S.A. in concorrenza tra loro in una sorta di competizione a qualificazioni limitate, secondo una logica che sembra più che altro funzionale a ridurre il numero dei soggetti che potranno beneficiare dei livelli di qualificazione più alti, rende oltremodo ardua la possibilità di calcolare in autonomia ed ex ante il proprio punteggio finale.

In ragione di ciò, l’Anac non ha mancato di pubblicare dei “simulatori excel” necessari per consentire a ciascuna S.A. l’autovalutazione dei propri requisiti. Si tratta, nella specie, di due applicativi (uno per i lavori, l’altro per i servizi e forniture) che mediante l’inserimento dei propri dati permettono di simulare i punteggi ottenibili, sia con riferimento ai singoli requisiti, sia con riferimento al punteggio complessivo, onde accertare il conseguente livello di qualificazione a cui si potrà ambire entro la data del 1° luglio 2023.

La domanda di iscrizione al sistema di qualificazione

Come si desume dal citato comunicato dell’Anac, in via di prima applicazione, l’elenco dei soggetti qualificati sarà aggiornato trimestralmente per consentire l’adeguamento costante della platea dei soggetti abilitati a svolgere le gare d’appalto in proprio e per conto di altre S.A., ferma restando la validità biennale dell’eventuale iscrizione intervenuta (ex art. 10, co. 4, dell’Allegato II.4).

La mancata presentazione della domanda di qualificazione entro il termine del 1° luglio 2023 dovrebbe pertanto precludere la possibilità di essere qualificati nell’arco del successivo trimestre. A regime, invece, il punteggio di qualificazione potrà essere aggiornato ogni due anni, anche in ragione di altri requisiti premianti elencati all’art. 11 del medesimo Allegato II.4.

Sulla base delle informazioni dichiarate in sede di domanda di iscrizione e dei dati presenti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, o comunque acquisiti d’ufficio, l’Autorità assegnerà il livello di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di primo inquadramento, ferma restando la necessità di effettuare successivamente le verifiche del caso su quanto dichiarato nella domanda di qualificazione da ciascuna S.A.

A tal proposito, le verifiche sulle informazioni e sui dati forniti dalle S.A. sono previste, anche a campione, dagli artt. 10, co. 3 e 11, co. 3 dell’Allegato II.4. Qualora tali verifiche accertino violazioni delle disposizioni del codice in materia di qualificazione delle centrali di committenza e delle S.A., l’Anac potrà attivare il potere sanzionatorio nei confronti del rappresentante legale della S.A. (cfr. art. 12 dell’Allegato II.4).

Come previsto all’art. 63, co. 11, del nuovo codice, “in nessun caso i soggetti interessati possono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione ricorrendo ad artifizi tali da eluderne la funzione”.

Nei casi accertati di gravi violazioni delle disposizioni relative alla qualificazione delle S.A., l’Anac potrà irrogare una sanzione pecuniaria compresa tra il limite minimo di 500 euro e il limite massimo di 1 milione di euro, disponendo nei casi più gravi la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta.

Sul punto, il legislatore ha precisato che costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare:

a)     per le centrali di committenza, la dichiarata presenza di un’organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l’amministrazione di provenienza;

b)     per le S.A. e le centrali di committenza, la dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attività;

c)     la mancata comunicazione all’ANAC della perdita dei requisiti.

In ogni caso, anche laddove la qualificazione venga meno o sia sospesa, le procedure in corso potranno comunque essere portate a compimento dalla S.A. (ex art. 63, co. 12, del nuovo codice).

Al momento non sembra ammessa l’autocertificazione del possesso dei requisiti di qualificazione al fine di dare corso a procedure di gara senza avere concluso la procedura di iscrizione on-line. È raccomandata pertanto la presentazione tempestiva dell’istanza di qualificazione ([7])– previo accesso al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/anagrafe-unica-delle-stazioni-appaltanti-ausa- con le credenziali del responsabile per l’Anagrafe Unica (RASA) – onde ottenere fin dal mese di luglio la possibilità di operare quale S.A. qualificata in vista delle gare da bandire nel prossimo futuro.


([1])Benché di recente pubblicazione, il nuovo codice dei contratti pubblici è stato già modificato dall’art. 2 del D.L. 29 maggio 2023 n. 57, recante “Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico”, (pubblicato in GURI n. 124 del 29 maggio 2023, in vigore dal 30 maggio u.s.), a mente del quale, con specifico riferimento ai criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture: “1. All’articolo 108, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: «Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.» (…)”

([2]) Secondo il G.A. (TAR Umbria, Sez. I, ord. 31 maggio 2017 n. 428 e TAR Lazio - Roma, Sez. II, 4 agosto 2017 n. 9195, entrambe coperte da giudicato), la natura dei comunicati dell’Anac è priva di efficacia vincolante nei confronti degli operatori del settore.

([3]) Sul punto, v. M. Greco, “Il blocco dei cig dal 1° luglio, ovvero come paralizzare l’Italia”, in www.appaltiecontratti.it, 22 maggio 2023.

([4]) R. Mangani, “Pa, dal 1° luglio niente gare per gli enti non qualificati anche con un Cig preso in anticipo”, in Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia, Il Sole 24 ore, 26 maggio 2023.

([5]) Natura giuridica ribadita dall’Anac nei riguardi della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti, con atto del Presidente in data 27 luglio 2022, prot. 69795.

([6]) Al fine di chiarire meglio l’applicazione del concetto di funzione di ripartizione al caso concreto, l’Autorità ha formulato il seguente esempio, equiparando le S.A. ai corridori di una competizione sportiva. Così, volendo ripetere le parole usate dall’ANAC: “Fatto 100 il punteggio massimo, chi arriva per primo prenderà, attraverso la funzione di ripartizione, il punteggio massimo (ovvero 100), chi arriva secondo prenderà il secondo punteggio e così via”.

([7]) Per indicazioni utili alla corretta compilazione del modulo di domanda di qualificazione, v. le FAQ dell’Anac aggiornate al 17 maggio 2023, nonché il Manuale Utente (MU) “Qualificazione Stazione Appaltanti” – Ver.1.0.0, aggiornato al 22 maggio 2023.

 

Samuel Bardelloni

Avvocato amministrativista, con vasta esperienza nel contenzioso e nelle attività di assistenza alle procedure di evidenza pubblica.
È partner dello studio “Vinti & Associati - Avvocati” e socio co-fondatore di VISTA STA S.r.l.
Docente in numerosi master universitari e corsi di formazione sul public procurement.
Autore di diversi articoli in tema di contrattualistica pubblica.